Gli autisti svolgono anche altre mansioni all’interno del deposito: non basta per parlare di lavoro discontinuo

Non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro.

Il principio è stato riaffermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 19738/15, depositata il 2 ottobre. Il caso. La direzione provinciale del lavoro aveva ingiunto ad un uomo, in proprio e quale titolare di una s.n.c., il pagamento di una somma di denaro per aver fatto superare ai suoi dipendenti il limite orario delle 48 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, senza la remunerazione del lavoro straordinario. Avverso tale decisione, proponeva opposizione l’uomo, ma il tribunale respingeva la richiesta. Per la cassazione della detta sentenza ricorre per cassazione l’uomo, lamentando che la corte di merito aveva basato la propria decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, cioè al di fuori dei processo, senza la garanzia del contraddittorio e senza che gli sia stata concessa la possibilità di provare il contrario. Il ricorrente, inoltre, contesta la decisione della corte d'appello nella parte in cui è stata giudicata come non contraddistinta dal carattere della discontinuità l'attività svolta dai propri autisti dipendenti. Non sussiste la fattispecie del lavoro di attesa o discontinuo. Gli Ermellini hanno preliminarmente precisato che, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato dei lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori . Nel caso di specie, secondo i Giudici di Piazza Cavour la corte d'appello territoriale ha motivato adeguatamente e logicamente la propria decisione spiegando che dalla documentazione acquisita era emerso che gli autisti della società svolgevano in favore del datore un'attività che, per la varietà dl suo contenuto e la diversità dei compiti accessori eseguiti anche all'interno del deposito dei mezzi, non possedeva le caratteristiche del lavoro di attesa o discontinuo che avrebbero giustificato l'inapplicabilità dei limiti di orario. Non bastano piccole mansioni aggiuntive al lavoro di autista per il lavoro discontinuo. Con la seconda censura, il ricorrente evidenziava in particolare che la corte d'appello non aveva tenuto in considerazione la distinzione operata dalla contrattazione collettiva in ordine alla differente posizione dei lavoratori impegnati in lavori continui e discontinui, senza offrirgli la possibilità di provare il contrario di quanto affermato in sede ispettiva dai lavoratori. Sul punto, i Giudici del Palazzaccio hanno ricordato che come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro . Per tutte le ragioni sopra illustrate, la Corte ha rigettato il ricorso in esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 aprile – 2 ottobre 2015, n. 19738 Presidente Stile – Relatore Berrino Svolgimento dei processo Con ordinanza del 26/8/2005 la Direzione Provinciale dei Lavoro di Caserta ingiunse a D.R.T., in proprio e quale titolare della società s.n.c. G., il pagamento della somma di E 630,79 per violazione degli artt. 1, 5 e 12 del R.D.L. n. 692 del 15/3/1923, in quanto aveva fatto superare ai suoi dipendenti il limite orario delle 48 ore settimanali e delle 8 ore giornaliere, senza la remunerazione del lavoro straordinario. L'opposizione proposta dal D.R. avverso tale ordinanza fu respinta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, così come la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 1017 - 11912009, rigettò la successiva impugnazione del medesimo avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione. La Corte partenopea ha spiegato che dalla documentazione acquisita era emerso che gli autisti della società svolgevano un'attività in favore della parte datoriale che, per la varietà dl suo contenuto e la diversità dei compiti accessori eseguiti anche all'interno dei deposito dei mezzi, non possedeva le caratteristiche del lavoro di attesa o discontinuo atto a giustificare l'eccezione datoriale dell'inapplicabilità di predetti limiti di orario. Per la cassazione della sentenza propone ricorso D.R.T. con due motivi. Resiste con controricorso il Ministero dl Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione Provinciale dei Lavoro di Caserta. Motivi della decisione Preliminarmente va disattesa l'eccezione attraverso la quale la difesa erariale ha dedotto l'inammissibilità dei ricorso per tardività della sua proposizione in conseguenza dell'asserito passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Secondo la difesa dell'intimato Ministero il ricorrente non aveva considerato che nella fattispecie non trovava applicazione il periodo di sospensione feriale, ai sensi di quanto previsto dalla disposizione dell'art. 3 della legge 7.10.1969, n. 742, trattandosi di causa di previdenza obbligatoria di cui all'art. 442 c.p.c. L'infondatezza dell'eccezione deriva dal fatto che questa Corte Ordinanza della Sez. 6 - 2 n. 12506 dell'81612011 ha avuto già occasione di porre in evidenza che al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Tale statuizione ha ribadito quanto si era già affermato con sentenza n. 20375 del 24/7/2008 della sezione lavoro di questa Corte, vale a dire che in tema di opposizione ad ordinanza che ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative, anche nel regime precedente l'entrata in vigore de[l'art. 116 comma 12 della legge n. 388 del 2000, va escluso che il termine per proporre opposizione sia sospeso nel periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge 742 dei 1969, ove l'ordinanza ingiunzione concerna esclusivamente omissioni contributive e sanzioni amministrative connesse a tali omissioni. In ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte S.U. n. 12244 del 27/5/2009 hanno chiaramente precisato che l'avviso di mora, non aggredendo nessun bene del debitore, non è un atto dell'esecuzione né contiene una minaccia di procedere ad esecuzione forzata, avendo ad oggetto la semplice notizia dell'esistenza di un credito, con una sollecitazione al pagamento. Ne consegue che, qualora l'avviso di pagamento sia stato emesso per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, all'opposizione proposta ex art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 si applica la sospensione feriale dei termini, avendo il procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione natura di giudizio di cognizione. 1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 2700 c.c. e 23, penultimo comma, della legge n. 68911981 il ricorrente si duole del fatto che la statuizione della Corte d'appello si basa esclusivamente sulle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, cioè al di fuori dei processo, senza la garanzia del contraddittorio e senza che gli sia stata concessa la possibilità di provare il contrario, mentre l'onere della prova della pretesa creditizia gravava sulla parte pubblica procedente. II motivo è infondato. Invero, come questa Corte ha avuto occasione di precisare Cass. sez. lav. n. 15073 dei 61612008 , i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato dei lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. conf. a Cass. sez. lav. n. 3525 del 22/2/2005 e da ultimo v. Cass. sez. lav. n. 13054 del 10/6/2014 sulla insindacabilità, in sede di legittimità, dei peso probatorio di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato . Ebbene, nella fattispecie la Corte d'appello ha motivato in maniera adeguata ed esente da vizi di natura logico-giuridica il proprio convincimento allorquando ha spiegato che dalla documentazione acquisita era emerso che gli autisti della società svolgevano un'attività in favore della parte datoriale che, per la varietà dl suo contenuto e la diversità dei compiti accessori eseguiti anche all'interno del deposito dei mezzi, come quelli di carico e scarico della merce, di maneggio dei denaro, di pulizia e manutenzione degli automezzi, non possedeva le caratteristiche del lavoro di attesa o discontinuo atto a giustificare l'eccezione datoriale dell'inapplicabilità di predetti limiti di orario. 2. Coi secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.L. n. 69211923, il ricorrente contesta la decisione della Corte d'appello nella parte in cui è stata giudicata come non contraddistinta dal carattere della discontinuità l'attività svolta dai propri autisti dipendenti. In particolare, il ricorrente si lamenta dei fatto che la Corte d'appello non ha tenuto in alcun conto la distinzione operata dalla contrattazione collettiva in ordine alla differente posizione dei lavoratori impegnati in lavori continui e discontinui tra questi ultimi rientrava secondo il suo assunto l'attività degli autisti , e senza offrirgli la possibilità di provare il contrario di quanto affermato in sede ispettiva dai lavoratori. Il motivo è infondato Infatti, come questa Corte ha chiarito Cass. Sez. Lav. n. 768 del 281111999 , non possono ritenersi discontinue le mansioni del lavoratore che risulti essere stato addetto in genere, oltre che alle mansioni di autista, a piccole incombenze all'interno dello stabilimento del datore di lavoro. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.