Legittime le clausole della contrattazione collettiva di salario d’ingresso “prolungato”

In materia di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è valida la previsione, introdotta in sede di contratto collettivo, di un salario di ingresso cosiddetto prolungato in deroga all'art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito dalla l. n. 863/1984, in quanto il minore trattamento retributivo si giustifica per la oggettiva delimitazione di carattere temporale e per la finalità di incentivare la stabilizzazione del rapporto.

Così stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza n. 19028, pubblicata il 25 settembre 2015. La vicenda. Alcuni lavoratori del settore autoferrotranvieri assunti con contratto di formazione lavoro, successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, agivano in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del parametro di inquadramento retributivo superiore, a far tempo dalla trasformazione del rapporto con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale adito accoglieva la domanda. Proposto appello da parte dell’azienda, veniva respinto. Ricorreva allora in Cassazione l’azienda. La normativa di riferimento. La vicenda prende origine dall’interpretazione della disciplina transitoria prevista dal CCNL autoferrotranvieri del 27 novembre 2000. Al punto F viene stabilito che Ai lavoratori con contratti di formazione lavoro in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo il cui periodo formativo è finalizzato all’acquisizione rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capo treno, verranno attribuiti, all’atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali par. 140 – 153 - 140 . Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi immediatamente superiori a quelli d’ingresso par. 158 -165-158 ”. Tutela prevista dal d.l. n. 726/1984. La società ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5 conv. in L. n. 863 del 1984 e del punto F del c.c.n.l. autoferrotranvieri 27.11.2000, affermando che tale punto ha previsto una disciplina transitoria specifica per i CFL in forza al 27.11.2000 ed ancora in servizio all'1.1.2001. la Corte di merito, come il primo giudice, aveva disapplicato la normativa transitoria contrattuale, ritenendola derogatoria in peius rispetto alla normativa di legge e così accogliendo le domande dei lavoratori. La Corte di legittimità non condivide l’interpretazione resa dai giudici di merito. Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 20074 del 23 settembre 2010 hanno affermato che il principio contenuto nel D.L. n. 726 del 1984, art. 3, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva. Nel contempo, però, le Sezioni Unite hanno precisato che tale conclusione non è contraddetta da quella giurisprudenza che ritiene legittimo un livello retributivo più basso, a parità di mansioni, per i lavoratori che siano, o siano stati, in formazione e lavoro. Il salario di ingresso prolungato. In tale contesto, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, va, quindi, collocata la disciplina transitoria oggetto della controversia qui esaminata di cui al punto F dell'accordo di rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri per il periodo 2000/2003. Trattasi, infatti, di salario di ingresso cd. prolungato, che, in quanto eccezionalmente e temporaneamente previsto per i lavoratori già in formazione e lavoro, in forza alla data di stipula dell'accordo de quo, risulta legittimo e non contraddice il principio affermato dalle Sezioni Unite in merito al contenuto del D.L. n. 726 del 1984, art. 3. Del resto, sul tema specifico del contratto di formazione e lavoro, la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che l'autonomia contrattuale collettiva, al fine di incentivare la stabilizzazione del rapporto, legittimamente può prevedere che, per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia corrisposta, ai lavoratori già in CFL, una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti. In tal senso è stata ritenuta valida la clausola transitoria di cui al punto F dell'accordo di rinnovo del CCNL degli autoferrotranvieri per il periodo 2000/2003 con la conseguente piena legittimità dell'inquadramento attuato dalla società ricorrente e infondatezza della originaria domanda proposta dai lavoratori. Il ricorso è stato così accolto e cassata l'impugnata sentenza, con rigetto nel merito della domanda dei lavoratori.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 21 maggio – 25 settembre 2015, n. 19028 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 14.4.2008 ha respinto l'appello proposto da ATAF Spa avverso la sentenza del primo giudice con cui erano state accolte le domande di A.G., e degli altri dipendenti indicati in epigrafe, assunti nel 1999 con contratto di formazione e lavoro successivamente trasformato in rapporto a tempo indeterminato, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto ad essere inquadrati, sin dalla trasformazione del contratto, nel parametro retributivo 158 , in luogo del parametro 140 loro attribuito dall'azienda. Gli attori, premesso che durante il contratto di formazione e lavoro era intervenuto il contratto collettivo di categoria del 27 novembre 2000 che, per i lavoratori in c.f.l. alla sottoscrizione di esso, aveva previsto cd. clausola F il riconoscimento iniziale del parametro 140 e dopo dodici mesi il superiore parametro 158 già riconosciuto ai soli lavoratori a tempo indeterminato già in forza all'ATAF, avevano invocato la nullità della predetta clausola collettiva per violazione della normativa inderogabile rappresentata dall'art. 3, c.5, dei d.l. n. 726 del 1984, cony. in legge n. 863 del 1984. In sintesi la Corte territoriale ha ritenuto che in base a detta normativa il dipendente in formazione e lavoro, se confermato, doveva considerarsi assunto sin dall'origine a tempo indeterminato, con conseguente applicazione del relativo trattamento e delle relative regole contrattuali. Pertanto la disciplina transitoria prevista dal richiamato contratto collettivo, invocata dalla società, risultava stipulata in peius rispetto alla disciplina legale fondamentale sul contratto di formazione e lavoro e quindi era da ritenersi nulla, non potendo i lavoratori con contratto trasformato essere considerati alla stregua di lavoratori neoassunti. Per la cassazione di tale sentenza l'Azienda Trasporti Area Fiorentina - A.T.A.F. Spa ha proposto ricorso con unico motivo. Hanno resistito con controricorso gli intimati. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Il Presidente ha disposto che estensore sia il Presidente del Collegio. Motivi della decisione Nell'unico motivo la società ricorrente denuncia violazione del d.l. n. 726 dei 1984, art. 3, c.5, conv. in legge 863 del 1984, e conseguente violazione della clausola F del titolo II, parte I, Capitolo I, del CCNL per gli autoferrotranviari del 27 novembre 2000 ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c Rileva che tale clausola ha previsto una disciplina transitoria specifica per i lavoratori in CFL in forza al 27.11.2000 ed ancora in servizio al 1° gennaio 2001 che, dopo un periodo di 12 mesi al parametro 140, passano al parametro 158 osserva che tanto rappresentava un trattamento migliorativo rispetto ai neo assunti chiamati a svolgere le medesime mansioni, i quali, inquadrati nel parametro 140, erano destinati ad ottenere il parametro 158 dopo nove anni di guida effettiva, e non dopo 12 mesi come i lavoratori in controversia conclude nel senso che la clausola F non può in alcun modo porsi in contrasto con la rilevanza del periodo di formazione e lavoro ai fini dell'anzianità di servizio, di cui all'art. 3, c.S, legge 863/1984, come male ritenuto dai giudici dei merito. Il motivo, ad avviso del Collegio, è fondato per le ragioni già esposte da questa Corte Cass. n. 4475 del 2012 in un precedente relativo a vicenda sovrapponibile alla presente, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi. E' noto che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20074 del 2010, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno formulato principio dal quale l'Ufficio del Massimario ha tratto la massima per la quale Il principio contenuto nell'art. 3 del d.l. n. 726 del 1984, convertito dall'art. 1 della legge n. 863 del 1984, secondo il quale in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità sia presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all'art. 7, lett. C , dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto nel successivo art. 7, lett. C , dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione. . Ebbene la richiamata decisione n. 4475 del 2012 ha evidenziato come le Sezioni Unite abbiano avuto cura di precisare che tale conclusione non è contraddetta da quella giurisprudenza Cass. sez. lav. 14-8-2004 n. 15878 che ritiene legittimo un livello retributivo più basso, a parità di mansioni, per i lavoratori che siano - o addirittura che siano stati - in formazione e lavoro . In particolare al riguardo il Supremo Collegio ha affermato come in tale ipotesi la prospettiva sia affatto diversa, essendo quella degli interventi, diretti o indiretti, di contrasto alla disoccupazione giovanile, i quali nella misura in cui, eccezionalmente e temporaneamente, comprimono diritti specificamente previsti, non possono essere utilizzati in via parametrica per limitare anche tutele a carattere generale poste da altre disposizioni di legge ha aggiunto che non è senza rilievo considerare che in quelle pronunce in cui questa Corte Cass. sez lav. 10-4-2006 n. 8310 id. 12-4-2006 n. 8537 ha ritenuto legittimo il salario di ingresso cd. prolungato, si è parimenti ritenuta illegittima la clausola di sterilizzazione del periodo lavorativo ai fini degli scatti di anzianità. In tale orientamento si pone anche Cass. n. 6639 del 2011, la quale - nell'affermare la validità dell'art. 7 del c.c.n.l. 1995 del settore autoferrotranvieri laddove prevede la riduzione salariale per i primi 15 mesi di rapporto a tempo indeterminato, a seguito della trasformazione di contratto di formazione lavoro, per i motivi espressi dalle parti stipulanti - ha ribadito che, con riguardo al contratto di formazione e lavoro, la giurisprudenza di legittimità, pur avvertendo che, nella determinazione della giusta retribuzione ex art. 36 Cost., non può escludersi la legittimità dei ricorso ai normali parametri retributivi previsti per i lavoratori subordinati di pari livello . fa salva però l'applicazione di specifiche disposizioni legislative o contrattuali in materia cfr. Cass. n. 9405 del 2003 . Nello stesso quadro, come sopra detto fatto salvo dalla pronuncia delle Sezioni Unite, va, quindi, collocata la disciplina transitoria oggetto della presente vicenda di cui al punto F dei CCNL degli autoferrotranvieri del 27 novembre 2000, la quale stabilisce che ai lavoratori con contratti di formazione e lavoro in forza alla data di sottoscrizione dei presente accordo, il cui periodo formativo è finalizzato all'acquisizione rispettivamente delle figure professionali di operatore di esercizio, di macchinista e di capotreno, verranno attribuiti, all'atto della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente parametri di ingresso delle relative figure professionali par. 140-153-140 . Dopo dodici mesi dalla trasformazione a tempo indeterminato verranno attribuiti i parametri retributivi immediatamente superiori a quelli d'ingresso par. 158-165-158 . Trattasi, come statuito da Cass. n. 4475/2012 cit., di salario di ingresso cd. prolungato, che, in quanto eccezionalmente e temporaneamente previsto per i lavoratori già in formazione e lavoro, in forza alla data di stipula dell'accordo de quo, risulta legittimo e non contraddice il principio affermato dalle Sezioni Unite in merito al contenuto del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, tenuto altresì conto che più volte questa Corte ha affermato che l'autonomia contrattuale collettiva, al fine di incentivare la stabilizzazione dei rapporto, legittimamente può prevedere che, per un certo periodo di tempo successivo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia corrisposta, ai lavoratori già in CFL, una retribuzione inferiore a quella degli altri dipendenti v. Cass. n. 15878 del 2004, Cass. n. 8310 del 2006, Cass. n. 8537 del 2006 . Tale temporaneità del trattamento economico differenziato distingue la fattispecie per cui è causa dalle ipotesi in cui questa Corte ha ravvisato la nullità di disposizioni contrattuali collettive per contrasto con l'art. 3, c.5, dei d.l. n. 726 del 1984, le quali, sopprimendo emolumenti retributivi per i lavoratori in forza con contratto di formazione e lavoro e conservando i medesimi ai soli dipendenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato, avrebbero prodotto l'effetto discriminatorio di perpetuare un trattamento economico differenziato tra le due categorie di lavoratori per l'intera vita lavorativa cfr. Cass. n. 13496 del 2014 citata dai controricorrenti . In tali sensi va quindi affermata la validità della clausola transitoria di cui al punto F dell'accordo del CCNL degli autoferrotranvieri del 27.11.2000 con la conseguente piena legittimità dell'inquadramento dei lavoratori nel parametro 158 dopo il previsto periodo di dodici mesi dalia trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e l'impugnata sentenza, che erroneamente ha ritenuto la nullità della detta clausola, va cassata. Non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a mente dell'art. 384, co. 2, c.p.c., con il rigetto delle domande formulate dai lavoratori con il ricorso introduttivo. In considerazione della complessità delle questioni che hanno trovato soluzione nella pronuncia delle Sezioni Unite, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, per compensare le spese dell'intero processo tra le parti. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande degli attuali contro ricorrenti compensa le spese dell'intero giudizio.