L’anzianità di servizio degli insegnanti

L’anzianità di servizio dell’insegnante, ai fini giuridici ed economici, è calcolata in considerazione di tutti i periodi in cui lo stesso abbia prestato servizio alle dipendenze della pubblica istruzione, in qualità di docente, ivi compreso il periodo lavorato con orario settimanale ridotto.

Così ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 18973/15, depositata il 24 settembre. L’anzianità di servizio Un insegnante statale, divenuto poi dipendente della Regione Sardegna, ricorreva in cassazione al fine di veder accertato il suo diritto all’anzianità di servizio calcolata considerando tutti i periodi del servizio di docenza, compresi quelli pre-ruolo effettuati ad orario ridotto 18 ore settimanali nonché il periodo del servizio militare obbligatorio di leva, in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo . l’orario ridotto si considera utile per l’intero. È pacifico tra le parti che l’anzianità di servizio del dipendente proveniente da un’altra amministrazione si debba valutare, per gli anni di servizio relativi ad essa, secondo l’ordinamento di provenienza. Ebbene, applicando le norme del sistema scolastico, ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all’indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto vanno considerati utili per intero. Ciò significa che, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all’orario pieno di lavoro, a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro part-time o semplice lavoro ad orario ridotto, bisogna distinguere tra istituti inerenti il trattamento economico retributivo e quelli relativi al trattamento pensionistico e di fine rapporto. L’orario ridotto viene considerato in via proporzionale ai fini della quantificazione della retribuzione ed, in generale, delle prerogative prettamente retributive, diversamente, esso viene considerato per intero ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio, della pensione e di tutte le prerogative connesse alla fine del rapporto di lavoro. La Suprema Corte giunge a tale conclusione interpretando le norme sull’anzianità di servizio degli insegnati e quelle sulla disciplina delle supplenze e delle cattedre ad orario. La ratio di tale principio va ricercata nel fatto che, anche nei periodi di prestazione ad orario ridotto, il docente è a disposizione dell’amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all’insegnamento al pari dei colleghi con orario pieno e, soprattutto, presta servizio con vincolo di esclusività. il servizio militare si considera solo se pieno”. Il quadro cambia con riferimento ai periodi di leva obbligatoria. Le norme sul servizio di leva obbligatorio prevedono che, al termine del servizio di leva - per congedo o per licenza illimitata in attesa di congedo - il lavoratore debba porsi a disposizione del datore di lavoro, per riprendere l’attività lavorativa usuale, entro 30 giorni dal ricevimento della licenza illimitata o del congedo. Nel caso di messa a disposizione tardiva, il rapporto di lavoro si considera risolto. Ciò significa che, a seguito della licenza illimitata come nel caso di specie lo svolgimento del servizio militare cessa di fatto, pertanto le eventuali situazioni che impediscono l’usuale prestazione lavorativa come, ad esempio la malattia del lavoratore , devono essere fatte valere nei confronti del datore di lavoro e non nei confronti del corpo militare. Nel caso di specie, è pacifico che il lavoratore in licenza illimitata non si fosse messo a disposizione del datore di lavoro, per la ripresa formale del rapporto, nemmeno facendo presente il proprio stato di malattia, per il quale avrebbe goduto della relativa copertura previdenziale Ne consegue che il periodo di licenza illimitata non può essere considerato ai fini dell’anzianità di servizio. In conclusione, ai fini dell’anzianità di servizio dell’insegnate, i periodi di lavoro a tempo ridotto valgono come pieni, in considerazione del vincolo di esclusività che lega il docente al sistema della pubblica amministrazione, ma il servizio obbligatorio di leva vale solo per l’effettivo svolgimento dello stesso entro un corpo militare. Per i periodi di congedo, malattia e licenze illimitate, rivolgersi alla società civile.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 luglio – 24 settembre 2015, n. 18973 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo Con sentenza del 20.10.2008, fa Corte d'Appello di Cagliari, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Cagliari del 30.11.06, ha riconosciuto ai dipendente il diritto al computo nell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di tutti i periodi in cui aveva prestato servizio alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione in qualità di docente, ed anche dei periodi pre-ruolo prestati alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione con orario inferiore alle 18 ore, tenendo però in considerazione l'esigenza di riproporzionamento derivante dalla ridotta entità della prestazione lavorativa ha invece dichiarato infondata la pretesa del dipendente di riconoscimento del periodo del servizio militare di leva in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo poiché non era ravvisabile un effettivo svolgimento di attività militare tale da non consentire al soggetto di occuparsi delle proprie aspirazioni professionali o dei propri interessi. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore con due motivi, articolati in nove quesiti resiste il datore di lavoro con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. violazione e/o falsa applicazione del punto 5.6 del D.P.G.R. n. 193/1986 che ha recepito l'accordo contrattuale del 5 dicembre 1986, per il triennio 1985-87, relativo al personale dell'amministrazione regionale della Sardegna e degli Enti pubblici strumentati della Regione LR. 25.06.1984, n. 33 LR. 15.01.1986, n. 6 Difetto di motivazione Violazione dell'art. 5 della Legge istitutiva del part-time L. n. 863/84 e successive modifiche e integrazioni Violazione dell'art. 62, co. 3 del C.C.R.L. del personale dipendente dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione Sardegna 15 maggio 2001 Violazione dell'art. 8 della L. 554/1988 e dell'art. 9 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, per aver trascurato le differenze tra il servizio con orario inferiore alle 18 ore settimanali ed il part time, e comunque che l'art. 8, 2 co. L 554/1988 prevede espressamente il computo ai fini dei conseguimento dell'anzianità del servizio prestato con orario ridotto come servizio prestato utile. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art. 360 n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della L. 24.12.1986 n. 958 violazione del divieto di jus novorum in appello art. 345 c.p.c difetto di motivazione, per aver ritenuto indispensabile il requisito di effettività del servizio militare reso e per aver trascurato che la licenza era comunque dipesa da uno stato di malattia del lavoratore e non era dunque a questo imputabile. Il primo motivo di ricorso è fondato. Presupposto del tutto pacifico tra le parti del rivendicato riconoscimento è che l'anzianità di servizio del dipendente proveniente da altra amministrazione si debba valutare, per gli anni di servizio relativa ad essa, secondo l'ordinamento di provenienza. Tale presupposto è corretto in sé, ed anche alfa luce del silenzio della normativa regionale sul punto, sicché deve escludersi che il riconoscimento riguardi il solo servizio prestato con valenza pari a quello svolto presso l'amministrazione regionale, dovendo farsi riferimento come detto all'ordinamento che disciplina l'attività presso l'amministrazione di provenienza. Ora, applicando le norme del sistema scolastico, va rilevato -con specifico riferimento all'anzianità di servizio che trova applicazione l'art. 8 l. 554/1988, secondo il quale, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione e del diritto all'indennità di fine servizio, gli anni di servizio ad orario ridotto sono da considerarsi utili per intero. Per il calcolo del trattamento di pensione e di fine rapporto, tutti gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi, moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dai rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno . Dunque, nel caso in cui la prestazione lavorativa sia inferiore all'orario pieno di lavoro, ed a prescindere dai fatto che si tratti di part-time ovvero di semplice servizio con orario ridotto, mentre risultano applicabili in via proporzionale alla prestazione lavorativa gli istituti inerenti al trattamento economico, gli ulteriori diritti e prerogative competono per intero, Tale conclusione è confermata anche dagli artt. 485 e 489 del d.lgs. 297/94 e dall'art. 11 co. 14 della legge n. 124/1999, che, con riferimento alla ricongiunzione dei servizi nell'ordinamento scolastico nel caso di supplenze temporanee per la copertura di ore di insegnamento, concorrano esse o meno a costituire cattedre-orario, prevede che il riconoscimento per intero riguardi i giorni o i periodi continuativi in cui c'è stata la prestazione lavorativa e non le singole ore di prestazione. La previsione normativa ben si spiega, peraltro, considerando che il lavoratore è stato a disposizione dell'amministrazione scolastica per tutte le attività collaterali all'insegnamento al pari dei colleghi con orario pieno di servizio ed ha prestato servizio con vincolo di esclusività. Al computo del servizio prestato per intero ai fini di anzianità, nessuna indicazione in senso contrario può trarsi del resto dalla normativa regionale punto 5.6 del d.p.g.r. n. 193/86 che riconosce il servizio prestato presso altra amministrazione senza distinguere fra prestazioni lavorative pregresse rese con orario pieno o ridotto. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa nel merito. Deve dunque essere dichiarato il diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di tutti i periodi in cui lo stesso aveva prestato servizio alle dipendenze della pubblica istruzione in qualità di docente della scuola secondaria superiore in settima qualifica funzionale, ivi compreso quello prestato con orario settimanale inferiore alle 18 ore settimanali. Il secondo motivo è invece infondato. L'art. 3 del d.l.C.p.S. n. 303/46 prevede che al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congelamento dell'invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza il rapporto di lavoro è risolto. La definizione normativa rende dunque evidente che a seguito della licenza lo svolgimento del servizio militare viene di fatto a cessare, sicché eventuali situazioni di fatto che impediscono la prestazione lavorativa quale la malattia del lavoratore devono esser fatti valere nei confronti del datore dì lavoro, a disposizione del quale il lavoratore deve mettere prontamente a disposizione per la ripresa del servizio. Nella specie, è pacifico che il lavoratore in licenza illimitata non abbia comunicato nulla al datore per la ripresa formale del rapporto nemmeno facendo presente il proprio stato di malattia, che avrebbe comunque dato luogo a copertura previdenziale e computo del relativo periodo come lavoro . Il ricorso sul punto va pertanto rigettato. Le spese del giudizio devono essere compensate per la novità della questione anche in sede di merito, e per la parziale infondatezza del ricorso. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo cassa la sentenza impugnata e, decidendo nei merito, dichiara il diritto del ricorrente al computo nell'anzianità di servizio, ai fini giuridici ed economici, di tutti i periodi in cui lo stesso aveva prestato servizio alle dipendenze della pubblica istruzione in qualità di docente della scuola secondaria superiore in settima qualifica funzionale, ivi compreso quello prestato con orario settimanale inferiore alle 18 ore settimanali. Compensa le spese di lite.