Crediti di lavoro: legittima l’azione del lavoratore anche per gli importi costituenti le ritenute fiscali

L’accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali a carico lavoratore.

Così ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza numero 18044/15, depositata il 14 settembre. Il caso. Una società italiana presentava opposizione nei confronti di un lavoratore, in ordine alle somme per crediti di lavoro precettate al lordo delle ritenute fiscali. Il Tribunale di Roma riteneva che il lavoratore avesse legittimamente agito esecutivamente anche per gli importi rappresentanti le ritenute fiscali, sul fondamento che mancasse la prova che la società avesse versato all’erario la ritenuta fiscale prima del pignoramento, premesso che la ritenuta fiscale deve essere eseguita da il lavoratore nel caso in cui il datore adempie in modo forzoso all’obbligazione contenuta nella sentenza. La società ricorre per cassazione, chiedendo alla S.C. se è legittimo il pignoramento attivato per ottenere l’importo della ritenuta previdenziale e fiscale già versato all’erario prima della notifica del pignoramento. Accertamento e liquidazione del credito spettante al lavoratore. Secondo gli ermellini, la sentenza non può essere accolta. Infatti, essi ritengono che il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio, già più volte affermato in giurisprudenza, secondo cui l’accertamento e la liquidazione del credito dovuto al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali a carico lavoratore. Ritenute previdenziali a carico del lavoratore. In ordine a queste ultime infatti, il datore di lavoro può procedere alla ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore soltanto nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come previsto dall’art. 19, l. numero 218/1952 . Ritenute fiscali. Per quanto riguarda invece le ritenute fiscali, queste non si possono detrarre dal debito per le differenze retributive, poiché la loro determinazione concerne non il rapporto civilistico tra datore e lavoratore, bensì quello tributario tra contribuente ed erario e dovranno essere pagate dal lavoratore solo in seguito all’effettiva percezione da parte del lavoratore del pagamento delle differenze retributive che gli spettano Cass., numero 21010/13 . Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 14 settembre 2015, n. 18044 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 1° dicembre 2008 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, pronunciando sull'opposizione all'esecuzione promossa da Rete Ferroviaria Italiana Spa nei confronti di S.M., in relazione a somme per crediti di lavoro precettate al lordo delle ritenute fiscali, ha ritenuto che legittimamente il lavoratore avesse agito esecutivamente anche per gli importi costituenti le ritenute fiscali. Il giudice del merito, premesso che la ritenuta fiscale deve essere operata dal datore di lavoro se adempie all'obbligazione contenuta nella sentenza spontaneamente, mentre andrà eseguita dal lavoratore se il datore di lavoro adempie in modo forzoso , ha considerato mancante la prova che la società avesse versato all'erario la ritenuta fiscale prima del pignoramento. Con ricorso del 5 novembre 2009 Rete Ferroviaria Italiana Spa ha domandato la cassazione della sentenza per un unico motivo. Il M. è rimasto intimato. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. Motivi della decisione 2.- Con l'unico mezzo di gravame si deduce violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., del d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, chiedendo alla Corte se il pignoramento azionato per ottenere l'importo della ritenuta previdenziale e fiscale già versato all'erario prima della notifica dei pignoramento sia legittimo . Il motivo non può trovare accoglimento. La censura si fonda su di un presupposto di fatto espressamente escluso dal giudice di merito, il quale non ha ritenuto provato che il pagamento della ritenuta fiscale fosse stato nella specie effettuato prima del pignoramento tale accertamento non risulta efficacemente censurato ma con la doglianza si prospetta piuttosto una violazione di norma sostanziale. Inoltre il giudice del merito non ha fatto altro che applicare un principio sovente affermato da questa Corte secondo cui L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sui lavoratore. Ed infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218 per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli Cass. n. 19790 del 2011 conformi successive Cass. n. 21010 e 3525 del 2013 . 3.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Non avendo svolto attività difensiva l'intimato nulla per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla per le spese.