Il carattere dirigenziale della funzione svolta va valutato secondo le nuove regole

La nuova disciplina in tema di dirigenza pubblica ha portato all’istituzione di un ruolo unico della dirigenza articolato in sole due fasce - in sostituzione della precedente tripartizione - cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto che non corrisponde al nuovo modello, la valutazione del carattere dirigenziale delle funzioni esercitate in tale organizzazione dovrà essere riferita alle nuove regole.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17290/15, depositata il 28 agosto. Il caso. Un dipendente dell’INPS agiva per veder condannato il proprio datore di lavoro alla corresponsione del trattamento economico retributivo dirigenziale connesso alle superiori mansioni svolte. Il giudice del lavoro adito accoglieva la richiesta dell’uomo, con pronuncia sostanzialmente confermata, per quanto qui rileva, dalla Corte di merito. Avverso tale pronuncia, proponeva ricorso per cassazione l’INPS, lamentando che la Corte territoriale non aveva considerato che con l’introduzione della nuova disciplina in tema di dirigenza pubblica era stato istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in sole due fasce, in sostituzione della precedente tripartizione dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente e che, in coerenza con tale riforma, l’INPS aveva provveduto a ridisegnare le linee organiche delle proprie strutture, introducendo un nuovo assetto organizzativo e riducendo le posizioni dirigenziali, con eliminazione di quelle in precedenza attribuite ai primi dirigenti. In tale prospettiva, secondo l’Istituto ricorrente lo svolgimento da parte del dipendente di mansioni che nel precedente ordinamento erano attribuite al primo dirigente, posta dai giudici di merito a fondamento della propria decisione, doveva essere considerata priva di significato. La riforma della disciplina in tema di dirigenza pubblica ha introdotto un nuovo assetto organizzativo. I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondate le doglianze dell’INPS, aderendo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi sul punto. Gli Ermellini, infatti, hanno posto a fondamento della propria ricostruzione la circostanza per cui in forza del d. lgs. n. 165/2001 gli enti pubblici non economici nazionali – fra i quali deve essere ricompreso l’INPS – hanno dovuto adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dalla nuova normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, adottando appositi regolamenti di organizzazione. La delibera con cui l’INPS ha adempiuto a tale dovere, prosegue la Corte, ha ridisegnato le funzioni dirigenziali, senza prevedere alcun differimento della relativa efficacia fino all’integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo. Tuttavia, nonostante il differimento costituisse una conseguenza logicamente necessaria – dal momento che le nuove mansioni dirigenziali non potevano essere esercitate senza quel modello – non può derivarne che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale infatti, da un lato, ciò comporterebbe la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il d. lgs. n. 165/2001 e, dall’altro, non terrebbe conto dei profili valutativi delle norme di cui alla citata delibera. Il quadro così delineato, secondo i Giudici di Piazza Cavour porta a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito nel nuovo regime. La valutazione della natura dirigenziale dell’incarico va effettuata secondo il nuovo modello. Conseguentemente, la tesi accolta dal giudice di appello secondo cui la funzione esercitata dal ricorrente avrebbe avuto natura e carattere dirigenziale non può trovare accoglimento, poiché dirigenziale può definirsi solo la funzione che risponde al modello consolidato dal d. lgs. n. 165/2001, cosicché, qualora l’ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto che non corrisponde al nuovo modello, la valutazione del carattere dirigenziale delle funzioni esercitate in tale organizzazione dovrà essere riferita alle nuove regole. Proprio alla luce di tali nuove regole le mansioni svolte dal ricorrente vanno ricondotte all’ambito di quelle proprie del funzionario apicale, restando irrilevante l’eventuale loro precedente qualificazione come funzioni dirigenziali. Pertanto, poiché la sentenza impugnata aveva fondato la propria valutazione sulla qualifica dirigenziale delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo, il Supremo Collegio ha ritenuto di accogliere il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata in relazione alla censura svolta.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 aprile – 28 agosto 2015, numero 17290 Presidente Napoletano – Relatore Lorito Svolgimento del processo T.G., premesso di essere stato preposto dall'agosto 1997, quale dipendente dell'INPS con qualifica di ispettore generale, alla Direzione dell'Ufficio Affari Generali, Contabilità, e Finanza-Automazione dell'Inps di Roma , chiedeva al Tribunale della stessa sede la condanna del proprio datore di lavoro a corrispondergli il trattamento economico retributivo dirigenziale connesso alle superiori mansioni svolte dal 22/11/98 al 5/10/01. Il giudice del lavoro adito, con sentenza in data 1/2/05, accoglieva la domanda di differenze retributive per il periodo descritto e condannava l'Istituto al pagamento in favore del T. , della somma di Euro 70.639,87 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma che condannava l'Inps al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 6.334,37 e dei soli interessi al saggio legale sulle complessive differenze retributive spettanti. A fondamento del decisum il giudice di appello, per quel che qui rileva, osservava essenzialmente che la Direzione dell'Ufficio Affari Generali, Contabilità, e Finanza-Automazione affidata al T. , alla stregua dell'organigramma dell'Inps, rivestiva natura di struttura complessa alla quale doveva essere necessariamente assegnato un dirigente. Precisava, inoltre, che con provvedimento del 1/8/97, era stato modificato l'organigramma della sede, con il collocamento a riposo del dirigente preposto. Concludeva, quindi, che l'affidamento dell'incarico al nuovo dirigente era avvenuto nella pienezza delle funzioni, quale titolare dell'Ufficio, e non nell'espletamento di funzioni di natura meramente vicaria, come dedotto dall'Inps. Avverso tale pronunciato interpone ricorso per Cassazione l'Inps, affidato ad un unico motivo, resistito con controricorso dal T Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'articolo 378 c.p.c Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso si denuncia in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 3, violazione e falsa del D.Lgs. numero 29 del 1993, articolo 56, come sostituito dal D.Lgs. numero 80 del 1998 articolo 25, modificato dall'articolo 15 d.lgsl. numero 387/98, e dal d.lgsl. numero 165/01, nonché violazione e falsa applicazione dell'articolo 15 comma 2 l. 88/89, ed, in relazione all'articolo 360 c.p.c., numero 5, motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo della controversia. Si criticano gli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale, per aver tralasciato di considerare che con l'introduzione della nuova disciplina in tema di dirigenza pubblica, è stato istituito un ruolo unico della dirigenza articolato in sole due fasce, dirigente generale e dirigente, in sostituzione della precedente tripartizione dirigente generale, dirigente superiore e primo dirigente e che, in coerenza con i dettami della riforma legislativa della dirigenza, l'Istituto aveva provveduto, con la delibera del c.d.a. numero 799/98 e con circolare numero 17/99, a ridisegnare le linee organiche delle proprie strutture, introducendo un nuovo assetto organizzativo per processi e riducendo le posizioni dirigenziali, con eliminazione di quelle in precedenza attribuite ai primi dirigenti . In tale prospettiva, priva di valenza significativa si palesa lo svolgimento, da parte del dipendente, di mansioni che nel precedente ordinamento dei servizi centrali e periferici, erano attribuiti ad un Primo Dirigente, circostanza che i giudici del gravame avevano posto a fondamento del decisum . Il motivo è fondato. Si intende, invero, dare continuità alla giurisprudenza di questa Corte che ha già avuto modo di affrontare tematiche analoghe a quelle prospettate dall'attuale ricorrente vedi, ex plurimis Cass. 11 settembre 2007, numero 19025 Cass. 9 settembre 2008, numero 22890 Cass. 23 luglio 2010, numero 17367 Cass. 25 febbraio 2011, numero 4757 Cass. 29 settembre 2014 numero 20466, Cass. 2015 numero 664 . Nelle suddette sentenze è stato, in particolare, precisato che a in base al D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 27, comma 1, nel quale è confluito il D.Lgs. numero 29 del 1993, articolo 27 bis aggiunto dal D.Lgs. numero 80 del 1998, articolo 17 si è stabilito che gli enti pubblici non economici nazionali e quindi l’INPS - dovessero adeguare i propri ordinamenti a quelli previsti nella nuova normativa sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, adottando appositi regolamenti di organizzazione b l'INPS ha adempiuto a tale dovere con la delibera 28 luglio 1998, numero 799 di approvazione del prescritto Regolamento organizzativo c nell'articolo 16 di tale delibera sono state ridisegnate le funzioni dirigenziali, senza prevedere alcun differimento della relativa efficacia sino alla integrale realizzazione del nuovo modello organizzativo, diversamente da quanto stabilito per altre disposizioni di carattere organizzativo d dal rilievo secondo cui il differimento costituiva una conseguenza logicamente necessaria, non potendo le nuove mansioni dirigenziali essere esercitate senza quel modello, non può trarsi l'ulteriore conseguenza che le mansioni esercitate secondo il modello precedente mantenessero il loro carattere dirigenziale e infatti, una simile conclusione da un lato non considera che una siffatta classificazione in definitiva comporterebbe la reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con le norme recate dal D.Lgs. numero 80 del 1998 poi consolidate con il D.Lgs. numero 165 del 2001 e, dall'altro lato, non tiene conto dei profili valutativi e peraltro indirettamente regolativi delle norme di cui alla citata delibera f le suddette fonti normative, nonché il contratto collettivo nazionale di lavoro di settore 1998/2001 - sottoscritto nel febbraio 1999 ma riguardante, per volontà delle parti articolo 2, comma 1, del C.C.N.L. stesso , il periodo dal 1 gennaio 1998 portano a concludere che le medesime mansioni che nel precedente regime pubblicistico venivano considerate dirigenziali possono essere diversamente qualificate nel regime privatistico del pubblico impiego, in considerazione del diverso contenuto e rilievo che ad esse è stato attribuito in tale ultimo regime g nel suindicato ambito è collocabile anche il personale del ruolo esaurimento espressamente preso in considerazione dall'articolo 13, comma 1, del citato c.c.numero l. 1998/2001 e, nel nostro caso, gli ispettori generali del ruolo ad esaurimento, di cui alla L. 9 marzo 1989, numero 88, articolo 15 richiamato dal D.Lgs. numero 165 del 2001, articolo 69, comma 3, in cui è confluito, fra l'altro, il D.Lgs. numero 29 del 1993, articolo 25 sul punto vedi anche Cons. Stato, sez. 6A, sentenze numero 1887 e numero 1888 del 2005 . Conseguentemente, la tesi del T. , accreditata dalla Corte territoriale, fondata sul rilievo secondo cui la funzione di direzione dell'Ufficio Affari Generali, Contabilità ed Automazione INPS nella sede di Roma , avrebbe avuto natura e carattere dirigenziale, non è conducente, poiché, in base al ricordato D.Lgs. numero 80 del 1998, è dirigenziale solo la funzione che risponde al modello ivi disegnato, cosicché, qualora l'ente pubblico interessato si adegui alle nuove regole, pur mantenendo transitoriamente un assetto non corrispondente al nuovo modello, la valutazione delle funzioni che si esercitano in tale organizzazione, per stabilire se esse siano o no dirigenziali, dovrà essere riferita alle nuove regole e non a quelle precedenti. E tali nuove regole portano ad inquadrare le mansioni di cui si discute nell'ambito di quelle proprie del funzionario apicale, restando irrilevante l'eventuale loro precedente qualificazione come funzioni dirigenziali. Avendo la sentenza impugnata ancorato la propria valutazione - in conformità a quanto dedotto dal lavoratore - alla qualifica dirigenziale delle mansioni secondo il precedente ordinamento organizzativo, la censura all'esame, per il periodo successivo alla ridetta Delib. numero 799 del 1998, risulta fondata. Conclusivamente il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione alla censura svolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, per nuovo esame della controversia, da svolgersi in conformità degli indicati principi di diritto. Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.