Dipendente del Comune nel mirino: procedura lenta per gli atti all’ufficio disciplinare, ma licenziamento legittimo

Errore nell’avvio della procedura per questo motivo non è stato rispettato il termine di cinque giorni per la consegna degli atti al dirigente dell’ufficio disciplinare. Tuttavia è illogico ipotizzare la decadenza del Comune dal potere disciplinare, nonostante la presenza di un regolamento ad hoc dell’ente pubblico.

Licenziamento disciplinare per la dipendente di un Comune. Nodo gordiano, per la donna, è la tempistica per la trasmissione degli atti all’Ufficio Disciplinare non è stato rispettato il termine di 5 giorni, e, di conseguenza, a suo dire, l’ente pubblico ha perso la possibilità di esercitare il proprio potere disciplinare. Riferimento, sempre per la donna, è il Regolamento del Comune, ma tale visione viene demolita Cassazione, sentenza numero 17153, sezione lavoro, depositata oggi . Atti all’ufficio disciplinare. Sconfitta, sia in Tribunale che in Corte d’appello, per la dipendente di un Comune siciliano confermata la legittimità del licenziamento disciplinare . Respinta la tesi, avanzata dal legale della donna, secondo cui il termine di 5 giorni, imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare ha natura decadenziale . Su questo punto, in particolare, i giudici hanno evidenziato che la decadenza è prevista soltanto per la contestazione dell’addebito al dipendente da parte dell’ufficio disciplinare, ed in relazione al termine di 40 giorni decorrente dalla ricezione degli atti . E, viene aggiunto, non può applicarsi il termine di decadenza previsto, per la trasmissione degli atti al dirigente dell’ufficio disciplinare, dal regolamento del Comune , per la semplice ragione che questo atto non può derogare alla previsione imperativa del decreto legislativo . Licenziamento. Ma la battaglia della – quasi ex – dipendente del Comune siciliano si trascina fino a Roma, fino alla Cassazione Obiettivo della donna è vedere dichiarata la non correttezza della procedura seguita per il suo licenziamento. Nonostante tutto, però, ogni obiezione si rivela inutile. Ciò per una ragione semplicissima la decadenza dell’amministrazione pubblica dal potere disciplinare consegue solo alla inosservanza della previsione con cui si prescrive all’ufficio disciplinare la contestazione dell’addebito al dipendente entro il termine di 40 giorni . Per quanto concerne, invece, il termine di 5 giorni per la trasmissione degli atti all’ufficio disciplinare , esso, spiegano i giudici, ha scopo sollecitatorio, onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo difficile l’esercizio del diritto di difesa del lavoratore, o da rendere tardiva la contestazione dell’illecito , ma, in questa vicenda, è emerso solo che un ritardo di 11 giorni, dovuto peraltro, ad un erroneo avvio della procedura . A completare il quadro, infine, evidenziano ancora i giudici, la constatazione che, normativa alla mano, è evidente la inapplicabilità della decadenza prevista nel regolamento dell’ente pubblico. Tutto ciò conduce alla sconfitta definitiva della oramai ex dipendente del Comune.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 aprile – 26 agosto 2015, numero 17153 Presidente/Relatore Roselli Svolgimento del processo Con sentenza del 26 settembre 2013 la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione, emessa dal Tribunale, di rigetto della domanda proposta da G.F. contro il datore di lavoro, Comune di Palermo, ed intesa alla dichiarazione d'illegittimità del licenziamento disciplinare intimato il 12 dicembre 2001. La Corte respingeva la tesi dell'appellante, secondo cui il termine di cinque giorni, previsto dall'articolo 55 bis, comma 3, d. lgs. 30 marzo 2001 numero 165, introdotto dall'articolo 69 d. lgs. 27 ottobre 2009 numero 150, e imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare, avesse natura decadenziale. La decadenza era prevista dal comma 4 dell'articolo 55 bis soltanto per la contestazione dell'addebito al dipendente da parte dell'ufficio disciplinare ed in relazione al termine di quaranta giorni decorrente dalla ricezione degli atti. Né alla fattispecie concreta poteva applicarsi un termine di decadenza previsto, per la trasmissione degli atti al dirigente dell'ufficio disciplina, dal regolamento per gli uffici e servizi del Comune di Palermo, poiché quest'atto non poteva derogare alla previsione imperativa del decreto legislativo. Contro questa sentenza ricorre per cassazione la F. mentre il Comune resiste con controricorso. Memoria della ricorrente. Motivi della decisione Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articolo 55, comma 1, 55 bis commi 3,4,5, 55 Quater, d. lgs. 30 marzo 2001 numero 165, modif. dal d. lgs. 27 ottobre 2009 numero 150, e 12 preleggi, per non avere la Corte d'appello ritenuto la natura decadenziale del termine imposto al responsabile della struttura o al dirigente dal comma 3 dell'articolo 55 bis cit., per la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare. L'esclusione della natura decadenziale porta, ad avviso della ricorrente, alla vanificazione del termine, in contrasto con la natura imperativa delle norme in materia, stabilita dall'articolo 55, comma 1 la ricorrente parla di perentorietà intrinseca . Col secondo motivo ella deduce la violazione delle norme suddette, degli articolo 2965 e 2968 cod. civ. £ dell'articolo 5 1. 20 marzo 1865 numero 2248, all.E, per avere la Corte d'appello disapplicato il regolamento del Comune di Palermo, che imponeva lo stesso termine a pena di decadenza. Col terzo motivo la medesima, invocando ancora l'articolo 55 bis cit., si duole che sia stato ritenuto assorbito un motivo d`appello concernente una doppia contestazione disciplinare. I primi due motivi, da esaminare insieme perché connessi, non sono fondati. Per gli illeciti disciplinari di maggiore gravità, imputabili al pubblico impiegato, come quelli che comportano il licenziamento, l'articolo 55 bis contiene due previsioni con la prima comma 3 è imposto al dirigente della struttura amministrativa in cui presta servizio l'impiegato la trasmissione degli atti all'ufficio disciplinare entro cinque giorni dalla notizia dei fatto con la seconda comma 4 si prescrive all'ufficio disciplinare la contestazione dell'addebito al dipendente con l'applicazione di un termine pari al doppio di quello stabilito nel comma 2 ossia quaranta giorni . Lo stesso comma 4 dice che la violazione dei termini di cui al presente comma comporta per l'amministrazione la decadenza dal potere disciplinare. E' evidente perciò che la decadenza sanziona soltanto l'inosservanza del termine oggetto della seconda previsione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente. Il termine posto dall'articolo 55 bis non è vanificato, né viene irragionevolmente sacrificato l'interesse dell'impiegato alla sollecita definizione del procedimento disciplinare. Il termine di cinque giorni ha scopo sollecitatorio onde la sanzione disciplinare è illegittima se la trasmissione degli atti al dirigente venga ritardata in misura tale da rendere troppo 1 difficile l'esercizio del diritto di difesa spettante all'incolpato ossia da rendere tardiva la contestazione dell'illecito. Eventualità neppure prospettata dalla ricorrente, che parla di un ritardo di undici giorni dovuto ad un erroneo avvio della procedura. Il comma 5 dell'articolo 55 bis dice E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo , d'onde l'inapplicabilità della decadenza prevista nel suddetto regolamento comunale vedi a contrario Cass. 4 maggio 2011 numero 9767 . Il terzo motivo e inammissibile poiché la Corte d'appello ha esattamente ritenuto assorbita la questione concernente la duplice contesi/azione disciplinare. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 100,00 oltre ad euro tremila/O0 per compenso professionale, più accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P R numero 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.