Quali sono i requisiti per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense?

I soli requisiti della continuità previsti dall'art. 2 l. n. 319/1975 sono il dato storico dell'iscrizione alla Cassa Forense e il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri della determinazione dei contributi previdenziali ciò che è prescritto dalla legge è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione ossia l'esercizio della professione e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume di affari ai fini dell'Iva.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 16442, depositata il 5 agosto 2015. Il caso. La sentenza in commento affronta il tema del diritto dell'avvocato all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, pur in assenza del c.d. requisito reddituale e, cioè, di un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef ovvero dell'esistenza di un minimo volume di affari ai fini dell'Iva. In entrambi i gradi di giudizio, i giudici del merito avevano accolto la domanda di un avvocato intesa ad ottenere la condanna della Cassa Forense a far valere nella sua posizione assicurativa l'iscrizione per alcuni anni, nel corso dei quali egli non era in possesso del requisito reddituale. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto che l'art. 2 l. n. 319/1975, che prevede che il Comitato del delegati della Cassa determini i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitino la libera professione con carattere di continuità ai fini dell'iscrizione, non prevede un criterio assoluto e una presunzione iure et de iure , potendo l'interessato provare lo svolgimento continuativo dell'attività professionale ai fini in questione. Nel caso di specie, l'avvocato aveva provato l'effettività dello svolgimento dell'attività professionale mediante attestati delle cancellerie del Tribunale e del Giudice di Pace. L'esercizio della professione prevale sul reddito dichiarato. La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense aveva impugnato la sentenza emessa dalla Corte territoriale deducendo che ai fini dell'iscrizione alla Cassa Forense è necessario l'effettivo esercizio della professione secondo i criteri stabiliti dal Comitato dei delegati e, in particolare, considerando il reddito dichiarato, anche in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato dalla cassa è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale ai fini dell'Irpef. La Suprema Corte, in accordo al proprio consolidato orientamento facente capo anche alle sentenze nn. 3211/2002 e 4584/2014 , ha ritenuto che l'unico requisito previsto dall'art. 2 l. n. 319/1975 sia l'effettività dell'esercizio della professione e non la percezione di un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef né l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva. La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che, in ossequio al principio della buona fede oggettiva cui gli enti assicurativi sono assoggettati, la garanzia costituzionale di cui agli artt. 3 e 38 Cost. si estende al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo riponga in ordine alla tutela previdenziale spettantegli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa Forense e adempiente all'obbligo contributivo, possa trovarsi privo della pensione di vecchiaia ma anche di anzianità solo perché risulti ex post che in passato non sono stati integrati i requisiti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 maggio – 5 agosto 2015, n. 16469 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 20 maggio 2009 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento del 25 ottobre 2005 con la quale era stata accolta la domanda di M.G. intesa ad ottenere la condanna della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense a far valere nella sua posizione assicurativa l'iscrizione per gli anni 1997, 1999 e 2000. La Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 2 della legge n. 319 del 1975, che prevede che il Comitato dei delegati della Cassa determini i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa stessa che esercitino la libera professione con carattere di continuità ai fini dell'iscrizione alla Cassa stessa, non prevede un criterio assoluto ed una presunzione iuris et de iure, potendo l'interessato provare lo svolgimento continuativo dell'attività professionale ai fini in questione. Nel caso in esame l'avv. M. aveva effettivamente provato lo svolgimento dell'attività professionale mediante attestati delle cancellerie del tribunale di Benevento e del Giudice di Pace di Solopaca. La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo. Resiste M.G. con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2 e 22 della legge n. 576 del 1980 e dell'art. 2 della legge n. 319 del 1975 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che, ai fini dell'iscrizione alla cassa Forense è necessario l'esercizio effettivo della professione secondo i criteri stabiliti del comitato dei delegati e, in particolare, considerando il reddito dichiarato, anche in considerazione della circostanza per cui il trattamento pensionistico erogato dalla cassa è commisurato, oltre ai contributi versati, anche al reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF. Il motivo di ricorso non è fondato. Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui soli elementi costitutivi della continuità di cui alla L. n. 319 del 1975, art. 2, sono il dato storico dell'iscrizione alla Cassa ed il concreto e protratto esercizio dell'attività professionale, mentre le deliberazioni del Comitato dei delegati forniscono, attraverso il riferimento al reddito, solo i criteri di determinazione dei contributi previdenziali ciò che è prescritto dalla legge è l'autenticità della situazione sottesa all'iscrizione ossia l'esercizio della professione e non la percezione dì un reddito professionale minimo ai fini dell'Irpef ovvero l'esistenza di un minimo volume d'affari ai fini dell'Iva Cass. n. 3211 del 2002 e Cass. 4584 del 2014 . Nel caso in esame il giudice del merito ha accertato l'effettività dell'esercizio della professione forense da parte del M. e tanto basta a far valore l'iscrizione nella sua posizione assicurativa. Le medesima sentenze citate hanno aggiunto che la garanzia costituzionale degli artt. 3 e 38 Cost. si estende al legittimo affidamento che il lavoratore subordinato o autonomo riponga in ordine alla tutela previdenziale spettantegli e che rimarrebbe frustrato ove un avvocato, iscritto alla Cassa e adempiente all'obbligo contributivo, possa trovarsi privo della pensione di vecchiaia ma anche d'anzianità sol perché risulti ex post che in passato non erano stati integrati i presupposti specifici, reddituali o assimilati, dettati dalla normativa interna della Cassa . Sulla tutela dell'affidamento dell'assicurato nelle assicurazioni sociali, quale espressione dell'assoggettamento degli enti assicurativi al principio della buona fede oggettiva vedi Cass. 1 marzo 2012 n. 3195,19 settembre 2013 n. 21454. Per completezza di motivazione va rilevato che non sono pertinenti le sentenze di questa Corte n. 125 del 1988 e n. 13289 del 2005 citate dalla ricorrente la prima relativa ad una fattispecie in cui l'avvocato chiedeva la cancellazione della propria iscrizione la seconda in cui si affermava la potestà autoregolamentare del Comitato dei delegati, qui non in discussione. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessive Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.