La notifica tardiva non è inesistente

In sede di notificazione del ricorso ex art. 1, comma 51, l. n. 92/2012, il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo ad inesistenza della notificazione, ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria o mediante la costituzione della parte appellata o mediante la sua rinnovazione ex art. 291 c.p.c

Con la sentenza n. 16154 depositata il 30 luglio 2015, la Corte di Cassazione affronta i problemi relativi alla notificazione all’interno del c.d. rito Fornero. L’avvocato ritardatario Nel caso di specie vi è un’opposizione all’ordinanza ex art. 1, comma 49, l. n. 92/2012 tempestivamente depositata. Tuttavia, il ricorso in opposizione ed il relativo decreto di fissazione dell’udienza venivano tardivamente notificati alla controparte. Alla prima udienza, il Giudice del Lavoro disponeva un rinvio, senza provvedere sulla richiesta di rinnovazione della notifica avanzata dall’opponente, il quale – per scrupolo – provvedeva comunque a rinotificare l’atto. Alla seconda udienza, il Giudice dichiarava l’improcedibilità del ricorso in opposizione, stante la tardività della sua notificazione. Anche la Corte d’appello si poneva sulla stessa linea del giudice di seconda istanza, dichiarando addirittura inesistente la notifica tardiva. La questione giungeva, quindi, in Cassazione, ove la lavoratrice ricorrente deduceva come la notificazione pacificamente tardiva non potesse essere considerata come inesistente e quindi insuscettibile di sanatoria, quanto piuttosto nulla e pertanto suscettibile di rinnovazione. Luci e ombre del rito Fornero. La Corte di Cassazione mette subito in chiaro il principio la notificazione tardiva non è inesistente. Secondo l’ordinamento, infatti, l’inesistenza della notifica deve ricondursi alle sole ipotesi nelle quali, per una radicale estraneità delle modalità di notifica, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito l’obiettivo della notificazione, ossia, l’ingresso dell’atto notificato nella sfera di conoscibilità del destinatario con la conseguente possibilità di quest’ultimo di difendersi in giudizio. Si parla quindi di inesistenza quando non sia raggiunto nemmeno il risultato minimo di stabilire un collegamento tra mittente e destinatario. Ne consegue che, una notificazione comunque arrivata a destinazione, ma arrivata tardivamente non possa ritenersi inesistente, a meno che non vi siano vizi diversi dalla mera tardività che inficiano la conoscibilità dell’atto. I riti del lavoro principi comuni. Per giungere a tale decisione, la Suprema Corte ragione intorno alla natura della seconda fase del c.d. rito Fornero. In primo luogo ricorda come la Corte Costituzionale avesse già chiarito che la prima fase del rito è caratterizzata dalla mancanza di formalità, non essendovi, rispetto al rito del lavoro ordinario, il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c In tale prima fase, l’istruttoria è sommaria, limitata agli atti istruttori indispensabili, come avviene del rito sommario di cognizione previsto all’art. 702 bis c.p.c Corte Cost., n. 205/2014 . La seconda fase, invece, è introdotta con un vero e proprio ricorso, contenente i requisiti previsti dall’art. 414 c.p.c Essa non è una revisio prioris istantiae , ma una prosecuzione del giudizio precedente, riconducibile in linea di massima al rito ordinario, a cognizione piena Cass., S.U. n. 19674/2014 . La seconda fase, quindi, non ha natura impugnatoria, tuttavia presenta palesi similitudini con il secondo grado in appello del rito del lavoro, quali, ad esempio, la proposizione a mezzo ricorso da depositarsi entro un termine perentorio, l’idoneità al giudicato della sentenza resa all’esito del giudizio di opposizione, la fissazione dell’udienza e la previsione del termine entro cui l’appellato deve costituirsi etc Da tali similitudini, discende la pertinenza per il processo di opposizione all’ordinanza di principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di appello. Tra questi, il principio per cui nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine per la notifica non dà luogo all’inesistenza di quest’ultima, bensì alla sua nullità, che in quanto tale è sanabile o mediante costituzione in giudizio dell’appellato o mediante la rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c In particolare quest’ultima norma è espressione del principio per cui sono sanabili con effetto retroattivo non solo le nullità ex art. 160 c.p.c, ma tutte le nullità della notificazione derivanti da vizi che non consentono all’atto di raggiungere lo scopo, vale a dire, la regolare costituzione del rapporto processuale, a prescindere dal fatto che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all’ufficiale giudiziario o alla parte istante.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 maggio – 30 luglio 2015, n. 16154 Presidente Stile – Relatore Bandini Svolgimento del processo N.M. impugnò, con ricorso ex art. 1, comma 48, legge n. 92/12, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla Openjobmetis spa, assumendone il carattere discriminatorio e/o ritorsivo e/o l'illiceità del motivo il Giudice adito, all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 23.5.2013, accolse parzialmente il ricorso, ritenendo l'illegittimità del licenziamento per violazione dell'obbligo di reimpiego della lavoratrice, dichiarando quindi risolto il rapporto e condannando la parte datoriale al pagamento dell'indennità risarcitoria. Entrambe le parti proposero opposizione avverso la suddetta ordinanza. Per ciò che qui specificamente rileva, l'opposizione della lavoratrice venne tempestivamente depositata il 21.6.2013 il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza 19.8.2013 , come accertato dai Giudici del merito e come del resto è pacifico fra le parti, vennero tuttavia notificati tardivamente, essendo l'attività notificatoria iniziata il 12 luglio ed essendosi la notifica perfezionatasi il 17 luglio, laddove, a mente del combinato disposto dei commi 51 e 52 dell'art. 1 legge n. 92/12, l'attività notificatoria avrebbe dovuto avere luogo entro il 10 luglio. All'udienza il Giudice dell'opposizione dispose un rinvio, senza provvedere sulla richiesta di rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cpc avanzata dall'opponente la quale, non di meno, provvide autonomamente a rinnovare la notificazione del ricorso, del pedissequo decreto e del verbale d'udienza alla controparte alla successiva udienza il Giudice adito dichiarò l'improcedibilità del ricorso in opposizione della N. , stante la tardività della sua notificazione. La Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 27.2-7.3.2014, rigettò il reclamo della lavoratrice, ritenendo che, in assenza di qualsiasi attività notificatoria entro il ricordato termine del 10 luglio 2013, doveva dichiararsi inesistente sul piano giuridico il tentativo di notificazione effettuato il 12 luglio . Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, N.M. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo. L'intimata Openjobmetis spa ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. Motivi della decisione 1. Con la memoria ex art. 378 cpc la controricorrente ha eccepito la sussistenza del giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 131/2014 del Tribunale di Treviso, essendo state con tale sentenza decise le domande formulate dalla lavoratrice in via riconvenzionale nel giudizio di opposizione instaurato dalla parte datoriale e proposte anche in via principale dalla stessa lavoratrice nel ricorso in opposizione a sua volta spiegato. Con la suddetta memoria la contro ricorrente ha prodotto una copia informe della suddetta sentenza, che come tale, è inidonea a provare la formazione del preteso giudicato. All'udienza di discussione, in assenza della difesa della ricorrente, la controricorrente ha prodotto una copia autentica della ridetta sentenza. La produzione di tale documento è astrattamente ammissibile, essendo pertinente, ex art. 372, comma 1, cpc, alla inammissibilità sopravvenuta del ricorso cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 13916/2006 tuttavia, nel caso di specie, non risulta che il deposito del documento in copia autentica sia stato notificato alla controparte mediante elenco art. 372, comma 2, cpc , né, stante l'assenza del difensore della ricorrente all'udienza di discussione, può ritenersi essere stato garantito il contraddittorio sulla produzione, così da potersi derogare all'osservanza della suddetta formalità cfr, ex plurimis, Cass., 2452/2007 21729/2013 . Inoltre il documento prodotto non reca l'attestazione di cancelleria dell'avvenuto passaggio in giudicato ai sensi dell'art. 124 disp. att. Cpc e, pertanto, anche a prescindere dall'inosservanza delle forme prescritte per la sua produzione, non è comunque idoneo a comprovare la certezza della dedotta formazione del giudicato cfr, ex plurimis , Cass., nn. 11889/2007 8478/2008 27881/2008 . 2. Con l'unico motivo la ricorrente, denunciando violazione dell'art. 1, comma 51, legge n. 92/2012 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cpc , deduce che nel caso di specie non poteva parlarsi di notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria, quanto piuttosto di notificazione nulla, suscettibile di rinnovazione richiama inoltre l'analogia esistente fra la proposizione del ricorso in opposizione di che trattasi e quello del ricorso in appello nel rito del lavoro, argomentandone la possibilità di rinnovazione della notifica. 3. Osserva la Corte che, nel caso di specie e su ciò concorda anche la controricorrente , non siamo in presenza di una notifica inesistente, la quale, secondo l'orientamento, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, deve ricondursi a quelle sole ipotesi nelle quali, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato, ossia il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest'ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa quando, cioè, non sia raggiunto nemmeno il risultato minimo di stabilire nel percorso dell'atto dal soggetto agente al destinatario un affidabile collegamento, tale, cioè, da escludere che l'esercizio da parte del giudice del potere di disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 cpc non si traduca in una azione arbitraria, che ne tradisca la irrinunciabile terzietà cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 22641/2007 . Risulta quindi di piana evidenza che il vizio di intempestività della notificazione del ricorso in opposizione, non configura, in mancanza di altre violazioni di legge, gli estremi perché al riguardo se ne possa ravvisare l'inesistenza giuridica, come viceversa reputato dalla Corte territoriale. 4. Deve poi considerarsi che la giurisprudenza di legittimità ha escluso che la fase di opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/12 abbia natura impugnatoria, che costituisca cioè un grado di giudizio diverso rispetto a quella che ha preceduto l'ordinanza, dovendo al contrario considerarsi soltanto alla stregua di una prosecuzione del medesimo giudizio in forma ordinaria cfr, Cass., n. 3136/2015 . Anche alla luce delle considerazioni svolte nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 205/2014, è stato infatti affermato che la prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità, non essendovi, rispetto al rito ordinario relativo alle controversie di lavoro, il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cpc che in tale prima fase l'istruttoria, limitata agli atti di istruzione indispensabili, è semplificata o sommaria, al pari di quella così qualificata nel procedimento di cui all'art. 702 bis e ss cpc che la seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso, contenente i requisiti di cui all'art. 414 cpc, e che l'opposizione non è una revisio prioris istantiae , ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli atti di istruzione ammissibili e rilevanti cfr, Cass., SU, n. 19674/2014, in motivazione . 5. Pur non avendo natura impugnatoria, per le ragioni testé indicate, il procedimento di opposizione delineato dalla legge n. 92/12 presenta tuttavia palesi similitudini con quello contemplato per la proposizione dell'appello nelle controversie di lavoro proposizione a mezzo di ricorso da depositarsi entro un termine perentorio l'idoneità al giudicato essendo espressamente prevista per la sentenza resa all'esito dell'opposizione e non potendo essere esclusa per l'ordinanza conclusiva della fase sommaria, irrevocabile fino alla conclusione di quella di opposizione cfr, Cass., SU, n. 19674/2014, cit. fissazione da parte del giudice dell'udienza di discussione entro un termine prefissato previsione di un termine, anteriore all'udienza, entro cui il resistente deve costituirsi previsione di un ulteriore termine, a garanzia del diritto di difesa del resistente, entro cui deve essere effettuata la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Ne discende quindi la pertinenza, per il procedimento di opposizione all'ordinanza, dei principi, per quanto compatibili, elaborati dalla giurisprudenza con riferimento alla proposizione dell'appello secondo il rito del lavoro. 6. Al riguardo, e per ciò che qui specificamente rileva, deve considerarsi che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20604/2008 seguita da numerose conformi , innovando al precedente prevalente orientamento, hanno affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111, secondo comma, della Costituzione, di assegnare all'appellante, ai sensi dell'art. 421 cpc, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cpc. Tale principio, a cui sostanzialmente si ispira la decisione della Corte territoriale, non può ritenersi tuttavia compatibile con una situazione processuale nella quale, come si è visto, deve essere esclusa l'inesistenza materiale, ma anche giuridica della notifica. Ed invero questa Corte, sempre con riferimento al giudizio d'appello secondo il rito del lavoro, ha già avuto modo di rilevare che il mancato rispetto del termine a difesa non da luogo ad inesistenza della notificazione, ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria, o mediante la costituzione della parte appellata, o mediante la sua rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cpc. Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, l'inosservanza, in sede di ricorso in appello, del termine dilatorio a comparire non è configurabile come vizio di forma e di contenuto-forma dell'arto introduttivo, atteso che, a differenza di quanto avviene nel rito ordinario, essa si verifica quando l'impugnazione è stata già proposta mediante il deposito del ricorso in cancelleria, e considerato altresì che, mentre nel procedimento ordinario di cognizione il giorno dell'udienza di comparizione è fissato dalla parte ari 163, n. 7, cpc e art. 342 cpc , tale giorno è fissato, nel rito del lavoro, dal giudice con il suo provvedimento art. 415, comma 2, cpc e art. 435, comma 1, cpc , cosicché tale inosservanza non comporta la nullità dello stesso atto di appello, bensì quella della sua notificazione, sanabile ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 cpc, costituendo questa norma espressione di un principio generale dell'ordinamento, riferibile ad ogni atto che introduce il rapporto processuale e lo ricostituisce in una nuova fase giudiziale, per cui sono sanabili ex tunc , con effetto retroattivo, a seguito della rinnovazione disposta dal giudice, non solo le nullità contemplate dall'art. 160 cpc, ma tutte le nullità in genere della notificazione, derivanti da vizi che non consentono all'atto di raggiungere lo scopo a cui è destinato art. 156, comma 3, cpc , ossia la regolare costituzione del rapporto processuale, senza che rilevi che tali nullità trovino la loro origine in una causa imputabile all'ufficiale giudiziario o alla parte istante cfr, ex plurimis, Cass., nn. 19818/2013 7597/1994 . 7. Questo orientamento, stante la sostanziale comunanza dei presupposti e la sua ispirazione ai generali principi dell'ordinamento processuale, merita di essere seguito anche nella fattispecie all'esame. Tanto più ove si consideri che lo stesso appare rispettoso dell'esigenza che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative in tema di termini processuali non può limitarsi a considerare il richiamo, contenuto nell'art. 111 della Costituzione, al principio della ragionevole durata del processo, ma deve tener conto anche e soprattutto del principio, elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, in via di interpretazione dell'art. 6, p. 1 della CEDU il cui rispetto è imposto al giudice nazionale dall'art. 117 della Costituzione , secondo cui il diritto di accesso alla tutela giudiziaria implica la necessità, nell'applicazione delle regole della procedura dettate dalle norme di legge interne, di evitare che un'interpretazione troppo formalista impedisca, in effetti, l'esame del merito dei ricorsi, finendo così per andare a discapito degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo, quali il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto ad un giudizio cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 5700/2014 Cass., n. 7020/2012 . 8. Considerato dunque che il termine di cui all'art. 1, comma 52, legge n. 92/12 non è qualificato come perentorio e che, come già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la natura del termine processuale ordinatorio non può subire metamorfosi alla scadenza, atteggiandosi ex post al pari di un termine perentorio, vale a dire mutando la natura e trasformandosi in perentorio per il mero decorso del tempo, in spregio alla regola fissata dall'art. 152 cpc, secondo cui i termini perentori sono fissati dalla legge cfr, Cass., n. 8685/2012, in motivazione , deve essere affermato il principio di diritto secondo cui la notifica del ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, avvenuta oltre il termine di cui all'art. 1, comma 52, legge n. 92/12, non è inesistente ed è suscettibile di sanatoria ex tunc per effetto di spontanea costituzione dell'opposto o di rinnovazione nel termine perentorio fissato dal giudice ex art. 291 cpc. Essendosi la Corte territoriale discostata da tale principio, il motivo all'esame merita accoglimento. 9. In definitiva, dunque, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Avuto riguardo alle già indicate modalità di proposizione dell'opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92/12 e dovendo quindi escludersi i presupposti per rimettere la causa al primo Giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cpc, va disposto il rinvio al Giudice designato in dispositivo, che, conformandosi all'indicato principio di diritto, procederà a nuovo esame, previa l'adozione, ove necessario, dei provvedimenti idonei all'ammissione delle parti all'esercizio in appello di tutte le attività che avrebbero potuto svolgere in primo grado se il processo si fosse ritualmente instaurato. Il Giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione.