Nel giudizio di impugnazione del verbale di verifica la legittimazione passiva è in capo alla Provincia

In materia di collocamento obbligatorio, l'art. 6, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 469/1997 ha attribuito alle Province i compiti relativi all'iscrizione nelle liste di collocamento, nonché quelli di verifica delle condizioni sanitarie richieste a tal fine ne consegue che la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, deve essere ritualmente promossa nei confronti della Provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della Provincia.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 16150, depositata il 30 luglio 2015. La vicenda domanda di riconoscimento di grado di invalidità superiore al 45%, ai fini dell’iscrizione nel collocamento obbligatorio. Una lavoratrice aveva richiesto al Tribunale, contestando il giudizio espresso dalla Commissione medica Asl, l’accertamento del grado di invalidità superiore al 45%, ai fini di conseguire l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. A tal proposito evocava in giudizio la locale Asl cui faceva riferimento la Commissione medica. Il Tribunale rigettava la domanda, accertando il difetto di legittimazione passiva dell’Asl, spettante al contrario alla Provincia. Proponeva appello la lavoratrice ma ugualmente la Corte rigettava il gravame. Proponeva così ricorso in Cassazione la lavoratrice. Il collocamento obbligatorio dopo il d.lgs. n. 497/1997. Con il motivo di ricorso proposto, la ricorrente censura le decisioni dei giudici di merito, per avere ritenuta insussistente la legittimazione passiva in capo all’Asl. Si sostiene che tale ultimo ente debba ritenersi legittimato passivamente, in quanto la Commissione medica di valutazione, che ebbe ad esprimere il giudizio contestato in sede giudiziale, opera nell’ambito dell’Asl. Il motivo proposto è ritenuto infondato dalla Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, con il trasferimento delle competenze sul collocamento obbligatorio in capo alle Regioni ed alle Province, attuato dal d.lgs. n. 497/1997, sono stati attribuiti alle Province i compiti sia di tenuta delle liste del collocamento obbligatorio, sia di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l’inserimento nelle liste medesime. La legittimazione passiva è in capo alla Provincia. Da quanto sopra enunciato, deriva, secondo la Suprema Corte, che nel regime successivo al trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle Province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della Provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Tale legittimazione passiva non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo la commissione medica di verifica operante nell'ambito del ministero e non della Provincia. Il principio di diritto enunciato è peraltro conforme a quanto già affermato dalla Corte di Cassazione in precedenti pronunce, cui viene data continuità. La corte di merito pertanto, analogamente al primo giudice, ha dato corretta applicazione al suddetto principio giurisprudenziale, ritenendo la carenza di legittimazione passiva in capo all’Asl convenuta in giudizio e conseguentemente respingendo la domanda. L’indicazione del soggetto legittimato dà luogo a litisconsorzio facoltativo. Così come viene ritenuto infondato l’altro motivo di censura, con cui viene censurata la decisione dei giudici di merito di non autorizzare la chiamata in giudizio della Regione e del Ministero. Osservano i supremi giudici che la contestazione della propria legittimazione passiva da parte del convenuto, con indicazione di un soggetto effettivamente legittimato, dà luogo unicamente ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Ne consegue che il giudice di merito non è obbligato ad ordinare la chiamata del terzo, ma deve farne unicamente una valutazione discrezionale valutazione insindacabile in sede di legittimità. Essendo dunque la sentenza impugnata priva di vizi logici e ritenuti i motivi proposti infondati, la Corte ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 6 maggio – 30 luglio 2015, numero 16150 Presidente Stile – Relatore Lorito Svolgimento del proceso La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 4/4/09 confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda proposta da S.M.G. nei confronti della ASL Caserta 2 intesa a conseguire l'accertamento l'esistenza di un grado di invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio a decorrere dal 30/5/98, per difetto di legittimazione passiva, ritenuta spettante unicamente alla Provincia. La Corte distrettuale perveniva a tali conclusioni sul rilievo che nel quadro normativo previgente, delineato dalla 1.482/68, la funzione di accertamento delle condizioni di invalidità necessarie all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, competeva al Ministero del lavoro, laddove, a seguito del trasferimento alle regioni della funzione del collegamento obbligatorio disposta con d.lgsl. numero 497/97 ed alle Province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste ex articolo 6 l. numero 68/99 applicabile ratione temporis, unicamente nei confronti di queste ultime una siffatta domanda doveva essere proposta. Avverso detta pronuncia la S. ricorre con unico motivo, illustrato da memoria ex articolo 378 c.p.c. L'ente provinciale non svolge attività difensiva. Motivi della decisione Con unico mezzo di impugnazione, viene denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. Si deduce che, controvertendosi in merito alla legittimità del verbale di verifica dello stato invalidante redatto dalla commissione istituita ex articolo 4 1.104/92, la legittimazione passiva andava riconosciuta esclusivamente in capo alla ASL nel cui ambito opera la predetta Commissione. Si critica altresì la statuizione dei giudici del gravame, per aver negato - sulla scorta di valutazione discrezionale - il ricorrere di un'ipotesi di nullità della sentenza impugnata in ragione dell'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, Ministero del Tesoro e dell'Interno, sussistendo per contro, l'obbligo del giudice del gravame, di rinviare la causa alla Autorità giudiziaria di primo grado ex articolo 354 c.p.c. La censura è destituita di fondamento. Si intende dare continuità al principio consolidato, e che va qui ribadito, in base al quale Nel regime successivo a trasferimento alle regioni delle funzioni del collocamento obbligatorio ed alle province dei compiti relativi all'iscrizione nelle relative liste, la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio è ritualmente promossa nei confronti della provincia, trattandosi dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel richiedere giudizialmente tale iscrizione, sia impugnata la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione medica di verifica - operante nell'ambito del ministero e non della provincia vedi Cass. 23 aprile 2008 numero 10538, Cass. 3 febbraio 2012 numero 1636, Cass.30 ottobre 2012 numero 18637 . La giurisprudenza della Corte ha infatti ripetutamente affermato il principio, ancorché con riferimento al quadro normativo delineato dalla L. 2 aprile 1968, numero 482 poi sostituita dalla L. 12 marzo 1999, numero 68 applicabile alla fattispecie ratíone temporis , secondo cui la domanda diretta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio, deve essere in tutti i casi proposta nei confronti del soggetto cui la detta funzione è affidata il Ministero del lavoro nel quadro normativo previgente vedi Cass. 8 aprile 2002, numero 5001, Cass. 10 maggio 2002, numero 6479, Cass.7 giugno 2003, numero 9146 Cass.28 giugno 2004, numero 11988 . Il medesimo principio risulta applicabile dopo il trasferimento alle Regioni della funzione del collocamento obbligatorio, disposta con il D.Lgs. 23 dicembre 1997, numero 497, siccome soltanto la Provincia cui è stata affidata la funzione è tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Le norme che lo dimostrano sono le seguenti D.1. D.Lgs. 23 dicembre 1997, numero 469 Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma della L. 15 marzo 1997, numero 59, articolo 1 . Capo 1^ Conferimento di funzioni, Art. 1. Oggetto l. il precedente decreto disciplina ai sensi della L. 15 marzo 1997, numero 59, articolo 1, come modificata dalla L. 15 maggio 1997, numero 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato. Art. 2. Funzioni e compiti conferiti 1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare a collocamento ordinario b collocamento agricolo C collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale d collocamento obbligatorio. Recita poi l'articolo 6, del medesimo D.Lgs. Soppressione di organi collegiali l. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali 2.Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia i commissione provinciale per il collocamento obbligatorio. 3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lett.i , garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro. Detta disposizione, ossia l'articolo 6, comma 2, lett. b sopra riportato, dimostra che alla provincia sono attribuiti anche i compiti di verifica delle condizioni sanitarie prescritte per l'inserimento nelle liste del collocamento obbligatorio, altrimenti non vi sarebbe stata ragione di prevedere, all'interno dell'organismo provinciale deputato, un comitato tecnico di esperti nella materia della inabilità che devono espressamente valutare le residue capacità lavorative degli interessati. In tale prospettiva, il motivo di ricorso si palesa, quindi, del tutto infondato, essendosi la Corte distrettuale attenuta ai dicta giurisprudenziali emessi sulla delibata questione, ai quali si è fatto richiamo e dai quali non vi sono ragioni per discostarsi. Ugualmente privo di pregio è l'ulteriore rilievo attinente alla violazione dei dettami di cui all'articolo 354 c.p.c. in tema di nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione Campania, ministero del Tesoro e dell'Interno, richiesta al giudice di prima istanza e disattesa in assenza di alcuna statuizione sul punto. Al di là dell'assorbente rilievo che l'istanza di chiamata in causa era stata formulata dalla ricorrente nei confronti di soggetti in relazione ai quali era pacificamente esclusa la legittimazione passiva, va richiamato il principio alla cui stregua La contestazione della legittimazione passiva da parte del convenuto, con l'indicazione di un terzo quale soggetto effettivamente legittimato danno luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, dal quale deriva a carico del giudice solo la facoltà, non sindacabile in sede di gravame presupponendo una valutazione discrezionale, di ordinare la chiamata in causa del terzo, ai sensi dell'articolo 107 cod. proc. civ. vedi ex plurimis, Cass. 13 marzo 2013 numero 6208 . La pronuncia della Corte distrettuale, coerente con i principi esposti, si sottrae anche sotto tale profilo, alle censure svolte. Conclusivamente, il ricorso va respinto. Nessuna statuizione va emessa in punto spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.