Sbaglia sempre i conti e non riconosce il valore del denaro: niente “accompagnamento”

Acclarata la patologia di cui soffre una donna, ossia la discalculia. Ciò comporta problemi seri nella gestione dei soldi. Nonostante tutto, però, è impossibile riconoscerle il diritto alla indennità di accompagnamento.

Nessuna possibilità di riconoscere il denaro, o, meglio, il suo valore e, quindi, nessuna possibilità di utilizzarlo con cognizione di causa, con attenzione. Evidenti le difficoltà quotidiane per una persona – una donna, in questa vicenda – affetta dalla discalculia, ossia da una patologia che comporta l’impossibilità di effettuare conteggi corretti. Ciò non è sufficiente, però, per riconoscerle il diritto alla indennità di accompagnamento”. Cassazione, sentenza n. 15883, sezione Lavoro, depositata oggi . Psiche e fisico. Linea di pensiero comune per i giudici di merito la domanda presentata da una donna – affetta da una patologia congenita polmonare e da discalculia –, e finalizzata ad ottenere l’ indennità di accompagnamento , è valutata come non accettabile. Decisiva, per i giudici, una consulenza tecnica d’ufficio, con cui sono state evidenziate, nella persona presa in esame, condizioni psico-fisiche tali da non richiedere una costante sorveglianza . Denaro. Pronta la replica della donna – affiancata dal proprio amministratore di sostegno –, la quale, tramite l’avvocato che la rappresenta, evidenzia la propria incapacità di svolgere un atto che ha cadenza quotidiana , cioè quello di utilizzare il denaro . Tale elemento, a suo dire, è sufficiente ad integrare l’ipotesi di legge per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento . Tale visione, però, viene ritenuta, dai giudici della Cassazione, non plausibile. Ciò perché, alla luce della consulenza tecnica d’ufficio, è stato acclarato che la donna deambula autonomamente e non abbisogna di un’assistenza personale continuativa . E in questo quadro, anche il mancato riconoscimento del denaro , aggiungono i giudici, pur costituendo un grave e rilevante limite , non può comunque configurare la necessità di un’assistenza continua , tale da legittimare il riconoscimento dell’ accompagnamento .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 maggio – 28 luglio 2015, n. 15883 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con sentenza del 28 luglio 2008 la Corte d'appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari del 30 agosto 2006 che aveva rigettato la domanda proposta da F.T. intesa ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla base della CTU disposta nel giudizio di appello e che aveva accertato che la ricorrente era affetta da una patologia congenita polmonare e da discalculia non tali da richiedere una costante sorveglianza, per cui non sussistono i requisiti di legge per l'invocato beneficio. La F. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi. L'INPS ha rilasciato delega. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e rimasto intimato. Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ., per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto controverso decisivo per il giudizio. In particolare si deduce che l'incapacità di svolgere anche un solo atto che abbia cadenza quotidiana, quale quello di utilizzare il denaro, funzione di cui la ricorrente é incapace, sarebbe sufficiente ad integrare l'ipotesi di legge per il riconoscimento dell'invocato beneficio. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla medesima circostanza di cui al precedente motivo che integrerebbe una violazione della norma di legge che prevede i requisiti per il godimento dell'indennità di accompagnamento richiesta. I due motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e riferentesi alla medesima questione. I motivi sono infondati. L'art. 1 della legge n 18 del 1980 ha previsto che ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento non reversibile. In base alla norma, occorre che sussistano due requisiti a l'invalidità totale b l'impossibilità di camminare senza un accompagnatore ovvero la necessità di assistenza continua per non essere il soggetto in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Trattasi di requisiti concorrenti dai quali, avuto riguardo al chiaro tenore letterale della norma, l'interprete non può prescindere. Per quanto rileva in questa sede é necessario che il soggetto si trovi, secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione Cass. sez. lav., 28.5.2009 n. 12521 Cass. sez. lav., 12.5.2008 n. 11718 , alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua requisiti quindi diversi rispetto alla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà ma senza impossibilità . Nel caso in esame il CTU, sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata, ha accertato che la ricorrente deambula autonomamente e non abbisogna di un'assistenza personale continuativa. Sotto questo aspetto va considerato che anche il mancato riconoscimento del denaro, pur costituendo un grave e rilevante limite, non configura la necessita di un'assistenza continua che legittima l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18 del 1980. Nulla si dispone sulle spese avendo la ricorrente dichiarato, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, di essere nelle condizioni reddituali per godere dell'esonero dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.