L’onere di specificare la causale di un contratto a tempo determinato è un po’ meno oneroso

Le ragioni giustificatrici del ricorso al lavoro a tempo determinato devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell’effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività peraltro siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti. In particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base dell’esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 14578, depositata il 13 luglio 2015. Il caso. Due lavoratori sono stati assunti da Poste Italiane con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nel biennio 2001-2002. Tali contratti non sono stati rinnovati e i lavoratori ne hanno impugnato la nullità per carenza del requisito di specificità delle ragioni giustificatrici previsto dal d.lgs. n. 368/2001. In particolare, il primo contratto riportava la causale per esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio , mentre il secondo individuava, come ragione giustificatrice del termine, sostenere il livello del servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società . La Corte Territoriale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto che tali ragioni giustificatrici fossero eccessivamente generiche e fossero, peraltro, carenti dell’indicazione dello specifico servizio in vista del quale l’assunzione era stata effettuata. La Suprema Corte, aderendo all’orientamento del giudice di prime cure, ha invece fornito un’interpretazione meno rigida del concetto di specificità, ritenendo che la ragione giustificatrice possa risultare anche per relationem da altri documenti accessibili alle parti. Il principio di specificità. Secondo la Corte di Cassazione, con il termine specificate” di cui all’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, il Legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Il d.lgs. n. 368/2001 ha adottato il sistema delle c.d. clausole generali, cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, ponendosi il problema del possibile abuso insito nell’adozione di tale tecnica. Per evitare siffatto rischio, il Legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale attraverso la previsione dell’onere di specificazione che deve concretarsi nell’indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto che con riguardo alla sua portata spazio-temporale o più in generale circostanziale. Tale specificazione, però, può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro o da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base dell’esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 maggio – 13 luglio 2015, n. 14578 Presidente Roselli – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata - in accoglimento per quanto di ragione dell'appello di G.M. e L.M.J. avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 14 dicembre 2005 e in riforma di tale sentenza - così dispone 1 dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra la G. e POSTE ITALIANE s.p.a. - per il periodo 3 ottobre - 31 dicembre 2002 - per sostenere il livello di servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tuttora in fase di completamento di cui agli accordi degli accordi sindacali del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 , prevedenti il riposizionamento su tutto il territorio nazionale degli organici della società 2 dichiara la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra il M. e POSTE ITALIANE s.p.a. - per il periodo 1 dicembre 2001-31 gennaio 2002 - per esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio 3 dichiara, per l'effetto, che tra la società e i suddetti lavoratori si è instaurato un rapporto a tempo indeterminato nei periodi rispettivamente indicati con prosecuzione giuridica dalla relativa scadenza in poi 4 condanna la società al risarcimento dei danni in favore dei lavoratori, in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora 11 settembre 2003 per G. e 28 luglio 2003 per M. fino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto 21 maggio 2005 per G. e 31 gennaio 2005 per M. , oltre accessori di legge. La Corte d'appello di Roma, per quel che qui interessa, precisa che a le su riportate formulazioni delle causali non sono conformi ai commi 1 e 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 e alle finalità della direttiva 1999/70/CEE cui il decreto ha dato attuazione b infatti, l'indicazione delle circostanze concrete di tipo tecnico-produttivo da riferire alle singole assunzioni nella specie è evidentemente inesistente c in particolare, nel caso della G. il rinvio a numerosi accordi collettivi non risolve la carenza di specificità, visto che nello stesso contratto individuale si ammette che tali accordi riguardano l'intero territorio nazionale , mentre nel caso del M. la eccessiva genericità della ragione indicata è dimostrata dalla mancata indicazione dello specifico servizio in vista del quale l'assunzione è stata effettuata e questo si traduce nella completa mancanza di indicazione delle circostanze concrete, di cui si è detto d le clausole in oggetto sono, pertanto, nulle e i rapporti si convertono in rapporti a tempo indeterminato, con le suindicate conseguenze. 2- Il ricorso di POSTE ITALIANE s.p.a. domanda la cassazione della sentenza per quattro motivi resistono, con controricorso, G.M. e L.M.J. , che propongono, a loro volta, ricorso incidentale per undici motivi. G.M. deposita anche memoria ex art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, perché proposti avverso la medesima sentenza. Va anche precisato che il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata e che al presente ricorso si applicano ratione temporis le prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ I - Sintesi dei motivi del ricorso principale. 1.- Il ricorso principale è articolato in quattro motivi, nei quali la società POSTE ITALIANE 1 con riguardo al contratto di L.M.J. , denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto in connessione con l'art. 25 del CCNL del 2001 nonché vizio di motivazione, contesta la statuizione con la quale la Corte d'appello ha ritenuto generica la clausola appositiva del termine, affermando che l'art. 25 del CCNL del 2001 è rimasto efficace anche dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001, in base all'art. 11 di tale decreto, fino alla naturale scadenza del CCNL indicato e pertanto ed esso poteva farsi riferimento nel contratto in oggetto, stipulato il giorno 1 dicembre 2001 primo motivo” 2 con riguardo al contratto di G.M. , denunciando violazione e falsa applicazione di norme di,diritto nonché vizio di motivazione contesta la statuizione con la quale la Corte d'appello ha affermato la genericità della clausola appositiva del termine de qua e la sua contrarietà al canone di specificità delle ragioni giustificatrici di tale apposizione di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, affermando anche, senza idonea motivazione, l'incompatibilità con il suddetto canone della indicazione di plurime ragioni giustificatrici dell'assunzione a termine secondo e terzo motivo” 3 denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto sostiene che la Corte romana abbia illegittimamente posto a carico della società l'onere di provare le ragioni giustificative dell'apposizione del termine al contratto in oggetto, in assenza di una espressa previsione in tal senso nell'art. 4 del d.lgs. n. 368 del 2001, il cui secondo comma contempla un simile onere solo per le ragioni legittimanti una eventuale proroga del contatto a termine. La società, inoltre, sottolinea che la Corte territoriale non ha considerato che la società, seppure non onerata, ha comunque offerto la prova delle esigenze produttive poste a base dell'assunzione a termine con la richiesta di ammissione di prova testimoniale nonché con il deposito di copiosa documentazione. Il motivo si conclude con due quesiti nei quali, richiamando norme diverse da quelle indicate nella rubrica nel motivo e in gran parte delle argomentazioni, sostiene che il diritto del lavoratore ad ottenere le retribuzioni dovrebbe decorrere soltanto dalla effettiva riammissione in servizio e aggiunge che l'aliunde perceptum non poteva che essere genericamente dedotto dalla datrice di lavoro quarto motivo . II - Sintesi dei motivi del ricorso incidentale. 2.- Il ricorso incidentale è articolato in undici motivi, nei quali G.M. e L.M.J. 1 denunciano nullità della sentenza - per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - nonché vizio di motivazione e violazione degli artt. 1226, 2729, 1218, 1223, 1227, 2697 cod. civ., nella parte in cui la Corte d'appello, con motivazione insufficiente, ha definito il risarcimento del danno nella misura pari alle retribuzioni spettanti ai lavoratori dalla data di messa in mora fino alla scadenza del terzo anno successivo alla scadenza dei rispettivi contratti a termine dichiarati illegittimi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo 2 sempre con riguardo alla suindicata statuizione, denunciano nullità della sentenza o del procedimento ex artt. 113, 114 e 432 cod. proc. civ., per avere fatto, la Corte romana, riferimento all'equità per la determinazione del risarcimento del danno al di fuori dei presupposti previsti per la utilizzazione di tale strumento nono, decimo e undicesimo moti voi. III - Esame del ricorso principale. 3. Il primo motivo del ricorso principale è da accogli. 3.1.- Risulta, invero, che il contratto tra il M. e POSTE ITALIANE s.p.a. è stato stipulato - per il periodo 1 dicembre 2001 - 31 gennaio 2002 - per esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa ove viene assegnata, connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo natalizio , ai sensi dell'art. 25 del CCNL 11 gennaio 2001. La stipula, dunque, è avvenuta dopo l'entrata in vigore della disciplina del contratto a termine fissata dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 in realtà, per la norma transitoria ivi contenuta art. 11 , il contratto continuava ad essere regolato dal CCNL 2001 essendo stata individuata, per quest'ultimo, quale data di scadenza quella del 31 dicembre 2001 - cfr. in tal senso Cass. 31 ottobre / 2012, n. 18805 - per il quale, grazie alla delega conferita dalla legge n. 56 del 1987, art. 23 le parti sociali stipulanti, per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione aziendale riscontrate in sede di confronto sindacale, avevano fissato fattispecie di apposizione del termine diverse da quelle previste dalla L. n. 230 del 1962, a nulla rilevando che la scadenza del contratto ricadesse in un momento in cui non era più operativa la deroga di cui alla novella n. 368 del 2001, art. 11, comma 2 in forza dell'art. 74 del medesimo CCNL, dovendo farsi riferimento, in base ai principi generali, al momento della stipula di detto contratto e non a quello della scadenza. La Corte territoriale senza fare specifico riferimento a detta disposizione pattizia ha incentrato la propria decisione solo sulla non conformità dell'apposizione del termine rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, intervenuto successivamente alla norma collettiva, sul rilievo secondo cui nel contratto del M. la eccessiva genericità della ragione indicata sarebbe stata dimostrata dalla mancata indicazione dello specifico servizio in vista del quale l'assunzione è stata effettuata e questo si tradurrebbe nella completa mancanza della necessaria indicazione delle circostanze concrete poste a base dell'assunzione, secondo quanto richiesto dalla nuova disciplina legislativa. 3.2.- In base alla consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte con l'utilizzo del termine specificate di cui all'art. 1 del D.Lgs. cit., il legislatore ha inteso stabilire un vero e proprio onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, perseguendo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto così Corte Costituzionale sent. 14 luglio 2009 n. 214 Cass. 26 gennaio 2010, n. 1576 id. 16 novembre 2010, n. 23119 . Il D.Lgs. n. 368 del 2001, abbandonando il precedente sistema di rigida tipicizzazione delle causali che consentono l'apposizione di un termine finale al rapporto di lavoro in parte già oggetto di ripensamento da parte del legislatore precedente , in favore di un sistema ancorato alla indicazione di clausole generali ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , cui ricondurre le singole situazioni legittimanti come individuate nel contratto, si è infatti posto il problema, nel quadro disciplinare tuttora caratterizzato dal principio di origine comunitaria del contratto di lavoro a tempo determinato cfr., in proposito, Cass. 21 maggio 2008, n. 12985 del possibile abuso insito nell'adozione di una tale tecnica. Per evitare siffatto rischio di un uso indiscriminato dell'istituto, il legislatore ha imposto la trasparenza, la riconoscibilità e la verificabilità della causale assunta a giustificazione del termine, già a partire dal momento della stipulazione del contratto di lavoro, attraverso la previsione dell'onere di specificazione, vale a dire di una indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contento che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale. In altri termini, per le finalità indicate, tali ragioni giustificatrici devono essere sufficientemente particolareggiate, in maniera da rendere possibile la conoscenza dell'effettiva portata delle stesse e quindi il controllo di effettività, ciò, peraltro, anche alla luce della direttiva comunitaria direttiva 1999/70/CE a cui il decreto medesimo da attuazione nell'interpretazione della Corte di giustizia CE cfr., in particolare sent. 23 aprile 2009 nei procc. riuniti da C - 378/07 a C -380/07, K. Angelidaki e a., altri nonché sent. 22 novembre 2005, C - 144/04, W. Mangold . Peraltro siffatta specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e la articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale. 3.3.- Orbene, nel caso in esame, il contratto di lavoro del M. , che pur enuncia, nella prima parte, solo genericamente motivi attinenti ad esigenze aziendali, fa riferimento, per precisarne in concreto la portata, alla necessità di fronteggiare il maggior traffico postale del periodo natalizio . Ne consegue che erroneamente la Corte territoriale, senza leggere nella sua interezza la clausola contenuta nel contratto individuale, non ha considerato che le esigenze connesse al maggior traffico natalizio andavano configurate come la situazione particolare di carattere organizzativo posta a giustificazione della clausola di apposizione del termine e che, di conseguenza, le ragioni dell'assunzione a termine avrebbero dovuto essere considerate sufficientemente specificate. Di qui l'accoglimento del primo motivo. 4.- Per analoghe ragioni sono fondati anche il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione. 4.1.- La lavoratrice G. è stata assunta con contratto a termine, per il periodo 3 ottobre 2002 al 31 dicembre 2002, in base alla seguente clausola giustificatrice dell'apposizione del termine sostenere il livello del servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società . 4.2.- La Corte territoriale neppure in questo caso ha ritenuto sufficientemente specifica, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, la suddetta clausola giustificatrice del termine sul rilievo che dalla sua formulazione non emergeva una indicazione concreta delle ragioni produttive ed organizzative legittimanti l'apposizione del termine, non risolvendo il rinvio a numerosi accordi collettivi la rilevata carenza di specificità, visto che nello stesso contratto individuale si ammette che tali accordi riguardano l'intero territorio nazionale . In tal modo la Corte romana si è discostata dai su riportati principi affermati da questa Corte in ordine alt'interpretazione dell'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare con riguardo alla affermata possibilità della specificazione anche indiretta o per relationem delle ragioni giustificatrici dell'assunzione a termine. 5.- All'accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale consegue l'assorbimento del quarto motivo dello stesso ricorso, nonché di tutti i motivi del ricorso incidentale. IV – Conclusioni. 6.- In sintesi, devono essere accolti i primi tre motivi del ricorso principale, con assorbimento del quarto motivo dello stesso ricorso e di tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi accoglie i primi tre motivi del ricorso principale e dichiara assorbiti il quarto motivo del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione.