Ius superveniens 2.0: 2 orientamenti, 0 certezze

Nel caso in cui una nuova norma sia stata emanata tra la decisone impugnata e la proposizione del ricorso in Cassazione, è possibile richiederne l’applicazione diretta, svolgendo specifico motivo di ricorso.

Questo è l’unico punto fermo dell’ordinanza interlocutoria n. 14340, depositata il 9 luglio 2015. Caso specifico, principi generali. Il caso riguarda l’applicazione dell’art. 32 l. n. 183/2010 c.d. Collegato Lavoro , secondo cui, nelle ipotesi di conversione a tempo indeterminato del contratto di lavoro a termine, al lavoratore è dovuta un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, compresa fra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità, dell’ultima retribuzione globale di fatto. Tale norma ha mutato radicalmente la forma di risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine, posto che, prima della sua entrata in vigore, il lavoratore che si vedeva convertito il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aveva altresì diritto a ricevere tutte le retribuzioni, maturate ma non percepite, dal momento di cessazione illegittima del rapporto di lavoro alla effettiva ricollocazione sul posto di lavoro. L’art. 32 del Collegato Lavoro –espressamente – estende la sua applicazione ratione temporis ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Nel caso di specie, l’emanazione di detta norma è avvenuta nel lasso di tempo intercorrente tra la decisione impugnata e la proposizione del ricorso in Cassazione. Ci si chiede, quindi, se essa possa già trovare applicazione. Prima di analizzare la decisone in commento, è bene specificare come la stessa Corte precisi che il ragionamento offerto riguarda l’applicazione dello ius superveniens , in generale, senza limitarsi all’applicazione del Collegato Lavoro. L’orientamento possibilista. Secondo un primo orientamento, è possibile richiedere l’applicazione della sopravvenuta disciplina, svolgendo uno specifico motivo di ricorso. Ciò è possibile sia nel caso in cui la richiesta di applicazione dello ius superveniens sia l’unico motivo di ricorso, avverso le conseguenze risarcitorie della sentenza impugnata, sia che siano state svolte altre censure in ordine alle modalità di determinazione del risarcimento. Da questo punto di vista, per il sol fatto di invocare l’applicazione dello ius superveniens , si impedisce il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e si investe la Corte di Cassazione della relativa questione. Infatti, se la normativa sopravvenuta è retroattiva, essa è applicabile a tutti i giudizi in corso, compreso quello in Cassazione. Ne consegue che non può negarsi l’ammissibilità del motivo di ricorso con il quale la parte interessata chieda l’applicazione della nuova disciplina. L’orientamento più rigido. Secondo un diverso orientamento, che riguarda specificamente l’applicazione dell’art. 32 del Collegato Lavoro, qualora si invochi l’applicazione di tale norma, è necessario che il ricorso investa specificamente le conseguenze dell’accertata nullità del termine apposto al contratto di lavoro, non essendo possibile chiedere l’applicazione diretta della norma sopravvenuta al di fuori del motivo di impugnazione. In altri termini la richiesta di applicazione dello ius superveniens non può essere svolta con un unico ed autonomo motivo di ricorso. Se così fosse, infatti, si consentirebbe la proposizione del ricorso in Cassazione in casi diversi da quelli tassativamente elencati all’art. 360 c.p.c La Corte di Cassazione, con tutta franchezza, dà atto dell’esistenza di due orientamenti giurisprudenziali e, di conseguenza, rimette la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Chi vivrà, vedrà.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria 5 maggio – 9 luglio 2015, n. 14340 Presidente Stile – Relatore Bandini Fatto e diritto Premesso che - con sentenza del 7.10.2010-9.2.2011, la Corte d'Appello di Roma, rigettando il gravame principale proposto dalla Rai - Radiotelevisione Italiana spa e quello incidentale proposto da D.A.A. , ha confermato la decisione di prime cure, che, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, aveva dichiarato la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 19.4.1995, disponendo il ripristino del rapporto stesso e la condanna della parte datoriale al pagamento delle retribuzioni maturate dal 19.6.2004 sino alla data della pronuncia - avverso tale sentenza della Corte territoriale, la Rai - Radiotelevisione Italiana spa ha proposto ricorso per cassazione, a cui l'intimato D.A.A. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale - con il quarto motivo, la ricorrente principale, quanto alle conseguenze tratte sul piano economico dalla ritenuta conversione del contratto a tempo indeterminato, ha invocato l'applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge 4.11.2010, n. 183, secondo cui, nelle ipotesi di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine, è dovuto il versamento di un'indennità omnicomprensiva, fra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità, dell'ultima retribuzione globale di fatto - nel caso di specie tali disposizioni, aventi efficacia retroattiva ed esplicitamente dichiarate applicabili ai giudizi in corso, non erano state ancora emanate al momento della pronuncia della sentenza resa in grado d'appello, mentre già lo erano state ai momento della proposizione del ricorso per cassazione - la giurisprudenza di questa Sezione, nella diversa ipotesi in cui io ius superveniens sia stato emanato nelle more del giudizio di cassazione, è costante nell'affermare che, in via di principio, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens , che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina dei rapporto controverso, il fatto che quest'ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso cfr, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547 e le numerosissime successive conformi - si è invece manifestato una prima ragione di contrasto in relazione all'ipotesi che qui ricorre, ossia di avvenuta emanazione della nuova disciplina nel lasso di tempo intercorrente tra la decisione impugnata e la proposizione del ricorso - secondo un primo orientamento, nell'ipotesi testé indicata, è possibile richiedere direttamente, svolgendo al riguardo specifico motivo di ricorso, l'applicazione della nuova disciplina, sia che tale motivo sia stato l'unico svolto avverso le conseguenze risarcitorie disposte nella sentenza impugnata cfr, Cass., 3308/2012 5010/2012 7221/2012 8890/2012 10781/2012 11635/2012 , sia che siano state svolte altre censure in ordine alle modalità di determinazione delle conseguenze risarcitorie secondo la disciplina previgente cfr, Cass. nn. 5001/2012 5003/2012 5005/2012 8971/2012 8973/2012 10470/2012 10475/2012 12185/2012 9124/2013 22854/2013 20745/2014 20959/2014 20960/2014 22545/2014 anche in queste ultime pronunce è stato infatti affermato che il motivo, già nella parte in cui invoca espressamente la applicazione dello ius superveniens , è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza sul punto e ad investire questa Corte della relativa questione, posto che, se la normativa retroattiva sopravvenuta è applicabile ai giudizi in corso, anche in cassazione, non può di certo negarsi la ammissibilità del motivo di ricorso con il quale il soggetto interessato invochi l'applicazione della normativa stessa - a tale orientamento se ne è andato contrapponendo un altro cfr, Cass., nn. 16642/2012 12108/2014 12109/2014 12207/2014 12568/2014 , secondo cui, ove sia invocata l'applicazione del ridetto ius superveniens , riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, è necessario che il ricorso investa specificamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità della clausola di durata, non essendo possibile chiedere l'applicazione diretta della norma al di fuori del motivo di impugnazione ciò perché, diversamente, si consentirebbe la proposizione di ricorso per cassazione in casi diversi da quelli tassativamente previsti dall'art. 360 c.p.c., che suppone necessariamente la denuncia di un vizio di motivazione o di un error in iudicando o in procedendo della sentenza di merito, il che non accade a fronte di pronunce che non abbiano applicato né potevano farlo norme non ancora entrate in vigore - ancora, con riferimento allo stesso tema, è rilevabile una seconda ragione di contrasto nella giurisprudenza della Sezione - infatti, da un lato, è stato affermato che, pur non essendo state accolte in cassazione le doglianze relative alla dichiarata nullità del termine, doveva escludersi che potesse essersi formato il giudicato interno per effetto della mancata specifica impugnazione in grado di appello delle statuizioni della sentenza di prime cure relative alle conseguenze risarcitorie, poiché l'eventuale accoglimento, sempre in grado di appello, degli altri motivi di gravame, relativi alla dedotta legittimità del termine, avrebbe comportato la caducazione anche di tali statuizioni cfr, ex plurimis, Cass., n. 5001/2012 e, dall'altro, che, nella medesima ipotesi, doveva ritenersi formato il giudicato interno sul capo di sentenza relativo alla misura del risarcimento del danno, atteso che, solo ove fossero state accolte in cassazione le censure proposte sulla illegittimità dei termine apposto al rapporto di lavoro sarebbe stata travolta la dipendente decisione sul quantum , mentre, una volta che la prima era stata confermata, non era consentito alla Corte di esaminare la seconda, nei cui confronti non era stato proposto appello cfr, Cass., nn. 6101/2014 2/2015 - le indicate ragioni di contrasto trascendono peraltro le tematiche specifiche connesse all'applicabilità dell'art. 32, commi 5-7, legge n. 183/10, riguardando, più in generale, le questioni, di particolare importanza, inerenti alla possibilità e alle relative modalità di esercizio del diritto di impugnazione in sede di legittimità di ottenere il riconoscimento in cassazione dello ius superveniens , espressamente dichiarato applicabile ai giudizi in corso, la cui entrata in vigore sia successiva alla pronuncia resa in appello, ma anteriore alla proposizione del ricorso, dovendo considerarsi che le nuove disposizioni non avrebbero potuto essere invocate nel precedente grado e, al tempo stesso, che eventuali censure inerenti all'intervenuta applicazione della previgente disciplina sarebbero ineluttabilmente destinate ad essere dichiarate inaccoglibili, non essendo evidentemente la stessa più applicabile proprio in conseguenza dello ius superveniens . P.Q.M. La Corte rimette la causa al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.