Il lavoro causa un aggravamento delle condizioni di salute, come si liquida il danno?

La liquidazione del danno connesso all’aggravamento delle condizioni di salute, derivato dall’adibizione del lavoratore ad attività lavorative incompatibili con la patologia di cui soffriva, deve essere compiuta sulla base dei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13982, depositata il 7 luglio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Firenze accoglieva la domanda proposta dagli eredi del dipendente di un Comune morto in corso di causa , volta al risarcimento del danno connesso all’aggravamento delle condizioni di salute del dante causa, derivato dall’adibizione di quest’ultimo, da parte dell’Ente, ad attività lavorative incompatibili con la patologia da cui era affetto, e di cui il Comune era a conoscenza. I giudici liquidavano il danno in 1.500 euro. Gli eredi ricorrevano in Cassazione, contestando la pronuncia nella parte in cui erano state assunte a riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle relative al risarcimento dei danni biologici di lieve entità conseguenti ad incidenti stradali e non quelle predisposte dal Tribunale di Milano, generalmente applicate ai fini della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c Infatti, la misura percentuale minima del 2% dell’invalidità derivata dall’accertato aggravamento, secondo i ricorrenti, non rilevava di per sé come danno micro permanente, ma andava cumulata con la percentuale, pari al 10%, già sussistente in relazione all’originaria patologia. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dato determinato il danno in un importo manifestamente simbolico, senza tener conto dell’effettiva consistenza del danno arrecato alla salute del dante causa dei ricorrenti. Infine, lamentavano la mancata considerazione, nella determinazione unitaria del danno non patrimoniale, dell’incidenza delle componenti del danno morale e del danno esistenziale. Calcolo basato sulle tabelle di Milano. La Corte di Cassazione richiama quanto già stabilito nel proprio precedente n. 12408/2011 . Deve ritenersi precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micro permanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, ovvero mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive . Invece, è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto sono stati assunti come valore equo in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite nel 2008 , con particolare riguardo all’inclusione nel danno biologico di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca. Si giustifica esclusivamente da parte del giudice un’adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso. Nel caso di specie, quindi, la mancata assunzione della tabella milanese attestante la conformità della valutazione equitativa del danno alle disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c. integrava un vizio di violazione di legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rimandando la decisione alla Corte d’appello di Bologna, invitandola a liquidare il danno non patrimoniale conseguente alla lesione dell’integrità psicofisica sulla base dei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 15 aprile – 7 luglio 2015, n. 13982 Presidente Stile – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 3 novembre 2011, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Arezzo accoglieva la domanda proposta da A. e M.C., quali eredi di Ma.C., deceduto in corso di causa, nei confronti dei Comune di Montemignaio avente ad oggetto il risarcimento del danno connesso all'aggravamento delle condizioni di salute del dante causa derivato dall'adibizione di questi , dipendente dal predetto Ente con qualifica di operaio, ad attività lavorative incompatibili con la patologia da cui era affetto, ben nota all'Ente datore, con condanna di quest'ultimo alla liquidazione del predetto danno nell'importo di euro 1.500,00, oltere interessi dalla data di accertamento del danno e rivalutazione monetaria. La decisione della Corte territoriale discende dall'essersi questa conformata all'esito della CTU, di cui aveva disposto la rinnovazione in appello, relativamente alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra l'aggravamento della patologia sofferta dal C. e l'impiego del medesimo in mansioni per cui era stato dichiarato inidoneo e alla rilevata percentuale di invalidità e dall'aver la Corte medesima determinato il risarcimento dovuto in via equitativa assumendo a parametro le tabelle relative alla liquidazione del danno biologico di lieve entità conseguente a incidenti stradali. Per la cassazione di tale decisione ricorrono gli eredi C., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Montemignaio Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione I due motivi di impugnazione avanzati dai ricorrenti sono unitariamente volti a censurare la statuizione della Corte territoriale in ordine alla determinazione, operata in via equitativa dalla Corte medesima, dell'importo del risarcimento per il danno non patrimoniale spettante a fronte dell' accertata responsabilità dell'Ente datore per l'aggravamento delle condizioni di salute del dante causa dei ricorrenti, conseguente all'impiego del medesimo in mansioni certificate dalle competenti autorità sanitarie come incompatibili rispetto alla patologia sofferta. Entrambi i motivi, infatti, investono la statuizione nel suo complesso sotto il profilo della conformità a diritto e della congruità della motivazione. Invero, con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1126, 2043, 2056, 2059 c.c., dell'art. 139 d.lgs. 7.9.2005, n. 209 e degli artt. 2, 3, 4, 32 e 35 Cost., i ricorrenti lamentano l'erroneità del pronunciamento sul punto della Corte territoriale, in primo luogo, per aver assunto a riferimento per la liquidazione del danno non patrimoniale le tabelle relative al risarcimento dei danni biologici di lieve entità conseguenti ad incidenti stradali predisposte ai sensi dell'art. 139 d.lgs. n. 209/2005 e non le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano generalmente applicate ai fini della valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., come viceversa si imponeva, atteso che la misura percentuale minima del 2% dell'invalidità derivata dall'accertato aggravamento non rilevava di per sé come danno micro permanente , ma andava cumulata con la percentuale, pari al 10%, già sussistente in relazione all'originaria patologia in secondo luogo, per aver determinato il danno in un importo manifestamente simbolico, senza tener conto dell'effettiva consistenza del danno arrecato alla salute del dante causa dei ricorrenti , né individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si fossero effettivamente verificate , né provvedendo alla loro integrale riparazione infine, per aver omesso di considerare nella determinazione unitaria del danno non patrimoniale l'incidenza delle componenti del danno morale e del danno esistenziale. Con il secondo motivo, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti lamentano il non aver la Corte territoriale dato conto, con riferimento a ciascuno degli elementi concorrenti nella valutazione cui era chiamata ai fini della liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale complessivamente patito dall'interessato, dei criteri seguiti. In sostanza, secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe dovuto determinare il danno non patrimoniale unitariamente spettante assumendo a riferimento, relativamente alla componente del danno biologico, tabelle che, considerata la più rilevante entità complessiva dell'invalidità da cui l'interessato era stato colpito, attribuivano un maggior valore al singolo punto percentuale, maggiorando poi la somma risultante con un ulteriore importo a titolo di danno morale ed esistenziale, anziché riconoscere in via automatica la somma risultante, per la sola componente del danno biologico, dalle tabelle riferite al quel tipo di danno e di lieve entità causato da incidenti stradali, per di più in moneta rivalutata ad oggi vedi penultimo capoverso a p. 30 del ricorso . Entrambi i motivi, che, per quanto detto, è qui opportuno trattare congiuntamente, meritano accoglimento sulla base, ma altresì nei limiti, dell'orientamento accolto da questa Corte con la sentenza n. 12408 del 7.6.2011, pronunziata tenendo conto della più generale posizione in tema di liquidazione del danno non patrimoniale espressa con le decisioni di questa stessa Corte a sezioni unite nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008. A questa stregua deve ritenersi precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micro permanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, ovvero mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive, ed, al contrario, congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, per essere stati assunti come valore equo in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità e ciò anche in considerazione della revisione della tabella medesima alla luce dei principi enunciati dalla sezioni unite del 2008, con particolare riguardo alla inclusione nel danno biologico di ogni conseguenza fisica e psichica per sua natura intrinseca c i consegue la configurabilità di una inammissibile duplicazione del risarcimento Na congiunta attribuzione del danno biologico e dei danno morale inteso come turbamento dell'animo e dolore intimo, giustificandosi esclusivamente da parte del giudice un'adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, revisione che ne ha determinato il significativo mutamento di denominazione da Tabella per la liquidazione del danno biologico a Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica , ora aggiornata in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'ISTAT nel periodo 1.1.2009/1.1.2011. La mancata assunzione della tabella milanese a parametro attestante la conformità della valutazione equitativa del danno alle disposizioni dell'ari. 1226 e 2056 c.c., integra il vizio di violazione di legge che, sempre in adesione al dictum della citata sentenza, ben può essere fatto valere in questa sede in quanto la questione è stata specificamente posta nel giudizio di merito. Il ricorso va dunque accolto nei termini sopra indicati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Bologna che provvederà alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente alle lesione dell'integrità psicofisica del dante causa dei ricorrenti accertato come riferibile alla condotta illecita della Società sulla base dei valori tabellari elaborati dal Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto, nonché all'attribuzione delle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna.