Dipendente lavorava da casa, ma non con i beni dell’impresa: manca la “dipendenza aziendale”

Per poter radicare la competenza territoriale presso il Tribunale del luogo in cui si trova la dipendenza aziendale” del lavoratore, occorre un nucleo, seppure minimo, di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Così ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13435/15, depositata il 1° luglio. Il caso. Un uomo contestava dinanzi al Tribunale di Salerno il licenziamento intimatogli dalla società datrice di lavoro. L’azienda eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale, in quanto a essere competente doveva essere il Tribunale di Pisa, città dove si trovava la sede della società e dove era sorto il rapporto di lavoro. Accogliendo tale eccezione, il Tribunale di Salerno dichiarava con ordinanza la propria incompetenza territoriale a favore di quella di Pisa. L’ ex dipendente impugna il provvedimento con ricorso per regolamento di competenza, sostenendo che la presenza nella propria casa, di beni aziendali, configura un’ipotesi di dipendenza aziendale” che giustifica il radicarsi della competenza territoriale presso il Tribunale di Salerno. Tre fori speciali alternativi . In ordine all’individuazione del Giudice territorialmente competente, la S.C. ricorda che l’art. 413, comma 2, c.p.p. Giudice competente prevede tre fori speciali alternativi il luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, quello in cui si trova l’impresa e infine quello in cui si trova la dipendenza aziendale a cui era addetto il dipendente al momento in cui è cessato il rapporto Nozione di dipendenza aziendale”. Già in una precedente pronuncia Cass., n. 625/14 , gli Ermellini avevano avuto modo di chiarire la nozione di dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore”. Tale espressione va interpretata in modo estensivo, in accordo con l’intenzione del legislatore di favorire il radicarsi della competenza territoriale nel luogo della prestazione lavorativa. Per radicare tale competenza, occorre però che l’imprenditore disponga in tal luogo almeno un nucleo, seppure esiguo, di beni necessari per l’esercizio dell’azienda. È sufficiente che in tale nucleo operi anche un unico dipendente e non necessariamente i relativi locali e le relative attrezzature devono appartenere all’impresa, potendo appartenere anche al lavoratore stesso o a terzi. Ne consegue che si intende per dipendenza aziendale anche la dimora del lavoratore che rappresenti un’elementare terminazione dell’azienda costituita da un minimo di beni aziendali necessari per poter svolgere il lavoro. Nucleo di beni necessari per l’esercizio dell’impresa. A tal proposito, i Giudici di piazza Cavour ricordano che già in una precedente pronuncia Cass., n. 17347/13 , avevano ritenuto che l’esercizio dell’attività di informatore scientifico farmaceutico con l’uso di un computer con rete ADSL” collegata con l’azienda datrice di lavoro, di un cellulare e un’auto aziendale, nonché il deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso consentono di configurare presso l’abitazione del dipendente un’ipotesi di dipendenza aziendale. Nel caso di specie, la S.C. osserva che il ricorrente, a parte l’auto aziendale, non aveva specificato alcun altro bene aziendale da lui detenuto, di cui la società aveva chiesto la restituzione. Tale mancata allegazione non permette, neppure in astratto, di dimostrare l’esistenza di un nucleo minimo di beni necessari per svolgere l’attività aziendale, tale da poter radicare la competenza territoriale presso il Tribunale della città dove abita. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez VI Civile – L, ordinanza 26 marzo – 1 luglio 2015, numero 13435 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, A.C., informatore scientifico dipendente dei Laboratori Guidotti s.p.a., impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli per presunte violazioni disciplinari, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Si costituiva in giudizio la Laboratori Guidotti s.p.a. eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale del giudice adito per essere competente il Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa , ove si trovava la sede della società. Con ordinanza in data 12 febbraio 2014 il Giudice del lavoro di Salerno in accoglimento della eccezione della società ha dichiarato la incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa. L'accoglimento della eccezione di incompetenza per territorio e stata fondata sui seguenti rilievi era pacifico e comunque documentalmente provato dalla lettera di assunzione prodotta dalla società resistente che il rapporto di lavoro era sorto a Pisa l'unica sede della società, come attestato dalla visura camerale allagata dalla resistente, si trovava a Pisa il ricorrente non aveva provato la sussistenza presso la propria abitazione di un nucleo, anche modesto, di beni, necessari all'esercizio dell'impresa tali da configurare la sussistenza, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., di una dipendenza idonea a radicare la competenza per territorio del Giudice del Lavoro di Salerno. Aldo Campopiano ha impugnato la ordinanza con ricorso per regolamento di competenza articolato in unico motivo con il quale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte in ordine ai criteri di individuazione, ai fini dell'art. 413 cod. proc. civ., della dipendenza aziendale con specifico riferimento alle cause relative agli informatori scientifici, ha sostenuto di avere offerto adeguata allegazione e prova della sussistenza, in Salerno, di quegli elementi idonei a configurare una dipendenza aziendale. , secondo l'insegnamento del giudice di legittimità. Ha sostenuto che la detenzione di beni aziendali era documentata dal telegramma del 14 giugno 2013 con la quale la società, nel comunicargli il recesso immediato dal rapporto di lavoro, lo invitava alla restituzione dei beni aziendali ancora in possesso nella memoria di costituzione, inoltre, la medesima società aveva affermato che esso Campopiano era in possesso di un'auto aziendale . Ha poi richiamato la lettera di assunzione nella quale si individuava la sede di lavoro nel Comune di domicilio e si prevedeva che gli spostamenti dovessero effettuarsi secondo le istruzioni della Direzione per l'informazione scientifica del farmaco e secondo l'itinerario mensile. La società ha resistito con articolata memoria nella quale ha dedotto, in sintesi, la genericità ed inconsistenza degli elementi allegati da controparte al fine di configurare presso l'abitazione del lavoratore una sia pur elementare articolazione dell'impresa., secondo la nozione estensiva ricavabile dalla giurisprudenza di legittimità Il PG presso questa Corte richiesto, ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., delle proprie conclusioni, ha, con argomentazione scritta, chiesto l'accoglimento del ricorso. La società Laboratori Guidotti ha depositato una ulteriore memoria ex art. 378 cod. proc. civ. nella quale ha richiamato le precedenti difese, insistendo per il rigetto dell'istanza Il ricorso è da respingere. E' noto che l'art. 413 cod.proc.civ , comma 2, individua il giudice territorialmente competente per le controversie di lavoro indicando tre fori speciali alternativi il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l'azienda, quello in cui si trova la dipendenza aziendale alla quale era addetto il lavoratore al momento della fine del rapporto. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l'espressione dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore non coincidente con quella di unità produttiva quale si desume da altre norme di legge deve essere interpretata in senso estensivo, in armonia con la mens legis ,mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro avente carattere strumentale nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione però che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi. Pertanto, costituisce dipendenza aziendale anche l'abitazione del dipendente che si configuri come una elementare terminazione dell'impresa costituita da un minimo di beni aziendali necessari per l'espletamento della prestazione lavorativa. con specifico riferimento alle cause nelle quali sono parte informatori faLinaceutici cfr. Cass., 30 gennaio 2014 numero 625, Cass., 4 aprile 2013 numero 17347, Cass., 16 novembre 2010, numero 23110 21 gennaio 2010, numero 1018 16 novembre 2010, numero 23110 . In questa ottica è stato in particolare ritenuto che lo svolgimento dell'attività di informatore scientifico farmaceutico con l'utilizzazione di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, di un cellulare ed un'auto aziendale, nonché l'esistenza di un deposito di prodotti farmaceutici in un locale annesso opportunamente attrezzato, consentono di qualificare i locali dell'abitazione come dipendenza , Cass.ord. 16 novembre 2010 numero 23110 e ord. 4 aprile 2013 numero numero 17347 cit. . Tanto premesso ritiene il Collegio che nel caso di specie gli elementi offerti dall'odierno ricorrente risultano inidonei a configurare la sussistenza presso l'abitazione di questi o in altro luogo sito nel Comune di Salerno, di quel nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa richiesto per la configurazione di una dipendenza aziendale , pur alla luce della nozione estensiva elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Occorre in primo luogo evidenziare che il Campopiano non ha specificato, al di là del riferimento all'autovettura, quali erano i beni aziendali detenuti dei quali la società gli aveva chiesto la restituzione. Non ha allegato ad esempio che le esigenze aziendali richiedevano l'utilizzazione, presso la sua abitazione o in altro luogo sito nel Comune di Salerno, di un computer con rete ADSL collegata con la società datrice di lavoro, o la presenza, in loco , di un deposito dei prodotti oggetto dell'attività di informatore o altro materiale connesso all'espletamento della prestazione. Tale carenza di allegazione non consente, già in astratto, di identificare l'esistenza di un nucleo minimo di beni organizzati per l'esercizio dell'attività imprenditoriale. Né la esistenza di una dipendenza aziendale , nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità, può farsi derivare dalla sola detenzione dell'autovettura aziendale, che costituisce mero strumento di lavoro messo a disposizione dalla società per l'espletamento della prestazione lavorativa. Infine, inconferente è la circostanza che la sede di lavoro del Campopiano, nella lettera di assunzione, era stata individuata nel Comune di Salerno, atteso che ciò che rileva al fine del radicamento della competenza territoriale è il luogo in cui si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto. Consegue il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r numero 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.