Il reddito del coniuge non conta più per il diritto alla pensione di inabilità

Il d.l. n. 76/2013 ha previsto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità, di cui all’art. 12 l. n. 118/1971, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 13434, depositata il 1° luglio 2015. Il caso. La Corte d’appello accoglieva la domanda di un uomo volta al riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità. L’INPS ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver limitato la verifica del requisito economico ai soli redditi individuali dell’attore e non anche a quelli del coniuge. Reddito del coniuge incluso per la pensione di inabilità La Corte di Cassazione ricorda alcuni suoi precedenti Cass., n. 19658/2012 e 5003/2011 , in cui era stato affermato che ai fini della pensione di cui all’art. 12 l. n. 118/1971 pensione di inabilità , il requisito reddituale doveva essere verificato considerando anche il reddito dell’eventuale coniuge. L’intervento attuato dal legislatore con l’art. 14 septies d.l. n. 663/1979, convertito in l. n. 33/1980, non prevedeva, per la pensione di inabilità, l’esclusione del reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare, diversamente da quanto stabilito dalla stessa norma per l’assegno di invalidità previsto dall’art. 13 l. n. 118/1971. Tale intervento era inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell’innalzamento del limite reddituale previsto, ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti, dalla l. n. 29/1977 significativo di tale intento è che per l’attribuzione dell’assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell’assistito, ma l’importo da non superare per la pensione di inabilità corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l’assegno . fino al 28 giugno 2013. E’ intervenuto, poi, il d.l. n. 76/2013 Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto – IVA - e altre misure finanziarie urgenti , il quale ha previsto che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità di cui all’art. 12 l. n. 118/1971, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte. Questa nuova disposizione si applica alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore del decreto legge 28 giugno 2013 , limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Il provvedimento disponeva comunque che non si sarebbe fatto luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore, se conformi con i criteri prima previsti. Il legislatore ha voluto così definire un nuovo regime reddituale, ma senza pregiudicare le posizioni di quei soggetti che, avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa, non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento oppure fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice . Poiché il diritto alla pensione, in base ai nuovi requisiti stabiliti dal d.l. n. 76/2013, decorre solo dalla data di entrata in vigore della norma, nel caso di specie, il diritto al beneficio, attribuito all’uomo a decorrere dal giugno 2004, poteva essere riconosciuto solo previa verifica che i redditi del ricorrente, cumulati con quelli dell’eventuale coniuge, non superassero la soglia di legge. Inoltre, alla data di entrata in vigore del d.l., l’uomo aveva già compiuto 65 anni. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 26 marzo – 1° luglio 2015, numero 13434 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto B.G. adiva il giudice del lavoro chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge numero 118 del 1971. Il Tribunale accoglieva la domanda. La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Messina. Il giudice di appello ha infatti respinto il gravame dell'INPS ritenendo che, a differenza di quanto sostenuto dall'istituto appellante, la verifica del requisito reddituale doveva essere effettuata avuto riguardo ai soli redditi dell'aspirante al beneficio assistenziale e non anche a quelli del coniuge. L'INPS chiede la cassazione della decisione sulla base di un unico articolato motivo con il quale, deducendo plurime violazioni di legge, censura la decisione sia per avere limitato la verifica del requisito economico ai soli redditi individuali del B. , sia per avere omesso di accertare la sussistenza di tale requisito con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2011 in relazione ai quali l'originario ricorrente non aveva depositato documentazione integrativa relativa al reddito. Resiste l'intimato con tempestivo controricorso, successivamente illustrato con memoria ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ Il Ministero dell'economia, e delle finanze è rimasto intimato. Il motivo di ricorso è manifestamente fondato. Si premette che questa Corte, con indirizzo consolidato vedi, in particolare, Cass. numero 16363 del 2002, numero 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, numero 13261 del 2007 aveva statuito che in tema di verifica del requisito reddituale prescritto ai fini della pensione di cui all'art. 12 l. numero 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata. Tale soluzione interpretativa, come evidenziato nella sentenza impugnata, risulta fondata oltre che sul dato testuale dell'art. 14 septies, comma quarto d.l. numero 663 del 1979 conv. in l. numero 33 del 1980 - il quale, nell'elevare i limiti di reddito anteriormente fissati dagli artt. 6, 8 e 10 di numero 30 del 1974 conv. in l. n 114 del 1974, non prevede, per la pensione di inabilità, l'esclusione del reddito percepito dagli altri componenti il nucleo familiare, diversamente da quanto stabilito dal comma quinto per l'assegno di cui all'art. 13 l. numero 118 del 1971 - anche su considerazioni di ordine generale attinenti alla funzione sostitutiva dell'intervento assistenziale pubblico riconosciuta alla solidarietà familiare nell'ambito del sistema di sicurezza sociale. L'orientamento sopra richiamato è stato successivamente posto in discussione da alcune decisioni Cass. numero 18825 del 2008, numero 7259 del 2009 e numero 20426 del 2010 nelle quali si è sottolineato che il legislatore, con la previsione di cui all'art. 14 septies cit., aveva inteso dare rilievo ai fini dell'erogazione della pensione di inabilità al solo limite di reddito individuale, e così anche nel caso dell'assegno corrisposto agli invalidi parziali, secondo quanto disposto - dal medesimo art. 14 septies, nonché dal d.l. numero 791 del 1981, art. 9, conv. l. numero 54 del 1982 e poi ancora dalla l. numero 412 del 1991, art. 12 v. Corte Costituzionale numero 400 del 1999 . La questione è stata oggetto di ulteriore rimeditazione in esito alla quale questa Corte, con condivisibile recente pronunzia Cass. numero 5003 del 2011 , seguita da altre conformi v. tra queste ord. numero 19658 del 2012 , ha confermato l'orientamento più risalente affermando che ai fini della pensione di cui all'art. 12 l. numero 118 del 1971 il requisito reddituale deve essere verificato considerando anche il reddito dell'eventuale coniuge. A tale approdo interpretativo la Corte è pervenuta sulla base delle seguenti considerazioni che solo in parte ripercorrono quelle a fondamento dell'indirizzo più risalente. È stato innanzitutto rilevato che l’intervento attuato dal legislatore con l'art. 14 septies comma quinto cit., costituisce intervento inteso a riequilibrare le posizioni dei mutilati e invalidi civili, a seguito dell'innalzamento del limite reddituale previsto - ma esclusivamente per gli invalidi civili assoluti - dalla l. numero 29 del 1977. Significativo di tale intento è che per l'attribuzione dell'assegno è, bensì, preso a riferimento il solo reddito individuale dell'assistito, ma l'importo da non superare per la pensione di inabilità comma quarto corrisponde a più del doppio di quello stabilito per l'assegno L. 5.200.000 annue a fronte di L. 2.500.000 annue . In questa prospettiva è stato ritenuto che il comma quinto dell'art. 14 septies costituisse deroga all'orientamento generale della legislazione in tema di pensioni di invalidità e di pensione sociale, in base al quale il limite reddituale va determinato tenendosi conto del cumulo del reddito dei coniugi vedi Corte cost. sent numero 769 del 1988 e numero 75 del 1991 vedi anche Corte cost. numero 454 del 1992, in tema di insorgenza dello stato di invalidità dopo il compimento del 65^ anno e, di conseguenza, non esprimesse alcun principio generale con il quale dovrebbero essere coerenti disposizioni particolari. Si è quindi ribadito che la formulazione letterale della norma che fa menzione del solo assegno - fino a quel momento equiparato alla pensione di inabilità quanto alla regola del cumulo con i redditi del coniuge - non può che far concludere nel senso che la prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti sia rimasta assoggettata a questa regola. Una conferma a livello sistematico della esistenza di una disciplina differenziata, quanto al requisito reddituale, per la pensione di inabilità e per l'assegno di assistenza, è stata ravvisata nella legge 30 dicembre 1991, numero 412, art. 12 da titolo requisiti reddituali delle prestazioni ai minorati civili nella quale la distinzione tra le due prestazioni continua ad essere mantenuta, disponendo la norma che con effetto dal 1 gennaio 1992 ai fini dell'accertamento, da parte del Ministero dell'Interno della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili si applica il limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale, con esclusione, tuttavia, degli invalidi totali. Con riferimento alla sostituzione dell'art. 13 l. numero 118 del 1971 ad opera dell'art. 1,comma trentacinque, L. numero 247 del 2007 disposizione non tenuta presente nelle citate decisioni di questa Corte , il quale, testualmente, stabilisce che agli invalidi civili di una compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di Euro 242.84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12 , è stato osservato che si tratta, all'evidenza, di un intervento con il quale viene ripristinato il collegamento tra le due prestazioni assistenziali quanto alle condizioni comprese, quindi, quelle economiche richieste per la loro assegnazione. Ma il prendere a riferimento, a tal fine, le condizioni stabilite per l'assegnazione della pensione di cui all'art. 12 , determinare cioè una equiparazione che si vuole modulata sulla disciplina propria della prestazione prevista per gli invalidi civili assoluti, è di per se, indicativo del fatto che tale disciplina - anche per quanto riguarda le condizioni reddituali rilevanti - è diversa da quella nel frattempo dettata con la L. numero 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5 per l'assegno mensile — non avendo senso, invero, una simile formulazione normativa ove le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità fossero le stesse previste per l'assegno e, dunque, si dovesse dar rilevo al solo reddito personale dell'invalido, ancorché coniugato, piuttosto che al reddito di entrambi i coniugi Cass. numero 5003 del 2011 . Infine, in merito alla compatibilità di tale interpretazione con i principi della Carta costituzionale è stato chiarito che il giudice delle leggi cfr. in particolare le citate sent. numero 769 del 1988 e numero 75 del 1991 aveva affermato, in più occasioni, che il realizzare l'omogeneizzazione tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo stato di bisogno di soggetti aventi diritto a prestazioni assistenziali a carico della collettività, così come il por mano all'opportuno adeguamento dei livelli di prestazione appartiene alla discrezionalità del legislatore. Del pari, al paradigma del principio di uguaglianza non può farsi ricorso quando le disposizioni della legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il tertium comparationis , si rivelino derogatorie rispetto alla regola desumibile dal sistema normativo e perciò insuscettibili di estensione ad altri casi, pena l'aggravamento, anziché l'eliminazione, dei difetti di coerenza con esso l'attribuzione al reddito del coniuge e dei vari componenti il nucleo familiare tenuti all'assistenza dell'invalido di un rilievo preclusivo dell'intervento di sostegno a carico della collettività discende dal riconoscimento, nel vigente sistema di sicurezza sociale, di meccanismi di solidarietà particolari, concorrenti con quello pubblico e ugualmente intesi alla tutela dell'uguaglianza e della libertà dal bisogno, in attuazione dell'art. 3 Cost. Non sono stati considerati ostativi alla suesposta interpretazione le affermazioni contenute nella motivazione di alcune sentenze della Corte costituzionale vedi, in particolare Corte cost. numero 88 del 1992 e numero 400 del 1999 secondo le quali gli interventi legislativi succedutisi nel tempo avrebbero equiparato le condizioni reddituali richieste per la pensione di inabilità e per l'assegno mensile, eliminando, per entrambe, la capacità ostativa del reddito del coniuge quale che ne fosse il livello è stato infatti rilevato che si è in presenza di affermazioni fatte incidentalmente in sentenze riguardanti il requisito reddituale di accesso dell'ultrasessantacinquenne alla pensione sociale ovvero all'assegno sociale sostitutivo della prima della l. numero 335 del 1995, ex art. 3, comma 6 , ossia una questione del tutto diversa da quella all'esame di questa Corte e che, d'altronde, presuppongono proprio il cumulo dei redditi, tanto da sollecitare il legislatore alla creazione sempre per la pensione sociale di un meccanismo differenziato in considerazione delle differenti esigenze di assistenza dell'invalido e della necessità, pertanto, di una valutazione differenziata del ragionevole punto di equilibrio circa il concorso tra la solidarietà coniugale e quella collettiva. Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, numero 76, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti conv nella legge numero 99 del 2013, all'art. 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell'art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, numero 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte”. La disposizione si completa con il successivo comma sesto il quale stabilisce che La disposizione del settimo comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5 . Come chiarito in recente pronunzia di questa Corte ord. numero 27812 del 2013, numero 28565 del 2013 , con tale previsione il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa da interpretarsi nei termini più sopra riportati non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice . Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione 28.6.2013 e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso. Consegue, con riferimento al caso di specie, che il diritto al beneficio in controversia, attribuito a decorrere dal giugno dell'anno 2004, poteva essere riconosciuto solo previa verifica che i redditi del ricorrente, cumulati con quelli dell'eventuale coniuge, non superassero la soglia di legge, dovendosi evidenziare la inapplicabilità in concreto della novella di cui al d.l. 28 giugno 2013, numero 76 conv. in legge numero 99 del 2013, in ragione del fatto che l'odierno contro ricorrente, all'epoca della relativa entrata in vigore, aveva già compiuto i sessantacinque annidi età, essendo nato il 13.7.1944. In merito poi alla omessa verifica – tout - court - del requisito reddituale per il periodo successivo all'anno 2008, va affermata la fondatezza del ricorso dell’INPS, limitatamente al periodo anteriore al compimento del sessantadnquesimo anno di età e quindi, dal 1 gennaio al 13 luglio 2009, data in cui, come già ricordato, il B. ha compiuto sessantacinque anni di età per cui, comunque, non aveva più diritto al beneficio in controversia. Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc.civ. parte resistente ha eccepito la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 10 d.l. numero 76 del 2003 conv. In l. 99 del 2013 per avere stabilito che la disciplina dettata, trovava applicazione anche alle domande di pensione di inabilità per le quali, alla data di entrata in vigore della disposizione, non era intervenuto provvedimento definitivo ed ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. In particolare ha sostenuto che la esclusione dall'applicazione della nuova disciplina, esclusione scaturente dal disposto del comma 6 dell'art. 10 d.l. numero 76 del 2013 cit., nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della novella avevano già compiuto sessantacinque anni, si traduceva in una irragionevole disparità di trattamento tra soggetti tutti gravemente inabili. La eccezione non è meritevole di accoglimento per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, la rilevanza della questione di costituzionalità deve essere verificata con riferimento agli esiti del giudizio di rinvio, atteso che solo attraverso l'accertamento di fatto demandato alla Corte designata si potrà stabilire se il reddito del coniuge del B. , in una con il reddito personale di questi, era ostativo al riconoscimento della prestazione, nel periodo antecedente al compimento del sessantacinquesimo anno di età da parte dell'odierno controricorrente. In secondo luogo la questione prospettata segnala un problema attinente al fenomeno della successione delle leggi nel tempo, a fronte del quale non vale invocare il principio di uguaglianza in quanto, come ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale, la diversità di trattamento nel tempo , che consegue cioè al mutamento del regime giuridico, è effetto connaturato alla successione delle leggi ed è quindi fenomeno in relazione al quale non è configurabile la lesione del principio di eguaglianza v. tra le altre, Corte cost. sent. numero 410 del 1995, ord. numero 308 del 2001, sent. numero 376 del 2001, ord. numero 108 del 2002 . In base alle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono ed in conformità della proposta e delle argomentazioni del Consigliere Relatore ritiene il Collegio che il ricorso dell'INPS, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte, deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ad altro giudice che si designa nella Corte di appello di Catania. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Catania. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r numero 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.