Ogni compenso di natura continuativa va compreso nell’indennità risarcitoria

In tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l’indennità risarcitoria deve essere liquidata in ordine alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al momento del licenziamento, comprendendo nel computo ogni emolumento di natura continuativa che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione al momento del licenziamento.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11691, depositata il 5 giugno 2015. Il caso. La Corte d’Appello dell’Aquila rigettava l’impugnazione presentata da una società avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Chieti che aveva condannato la stessa al pagamento in favore di un proprio lavoratore delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo. La società propone ricorso per cassazione, fondandolo su due motivi. In primo luogo, si ritiene erronea l’inclusione, nella nozione di retribuzione ordinaria, degli emolumenti legati a particolari aggravi della qualità del lavoro prestato e non invece delle modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento. Con il secondo motivo, la ricorrente contesta la pronuncia nella parte in cui ha incluso l’indennità di mensa e di trasporto, corrisposte al lavoratore a titolo di benefit e non aventi natura retributiva, in quanto servizio sociale dell’azienda, predisposte nei confronti della generalità dei lavoratori e sostenute direttamente dalla stessa. Il compenso continuativo. I giudici di legittimità affrontano congiuntamente i due motivi, in quanto legati alla medesima questione. Sulla base dei principi pacificamente consolidati, la Corte Suprema afferma infatti che l’indennità risarcitoria prevista dallo Statuto dei lavoratori in tema di licenziamento illegittimo, deve essere liquidata in ordine alla retribuzione globale di fatto che spetta al lavoratore al momento della rescissione del rapporto lavorativo. In tale computo, va compreso non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo connesso alle particolari modalità della prestazione al momento del licenziamento. La Cassazione rileva infatti che, se così non fosse, verrebbero addossate al lavoratore le conseguenze economiche negative di un illecito altrui Cass. n. 19956/2009 . Neutralizzazione degli effetti del licenziamento illegittimo. La Corte osserva che il licenziamento illegittimo configura un’ipotesi di mora credendi , con il conseguente diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono determinarsi in misura non inferiore al coacervo degli emolumenti aventi connessione continuativa e normale con la prestazione lavorativa, anche se eccedenti la retribuzione base. Soltanto in questo modo, infatti, si giunge a neutralizzare gli effetti del licenziamento illegittimo. Infatti, qualora si ipotizzasse per il lavoratore un trattamento economico inferiore a quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative dell’illecito del datore di lavoro. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 marzo – 5 giugno 2015, numero 11691 Presidente Roselli – Relatore Doronzo Svolgimento del processo 1.- Con sentenza del 28 febbraio 2012 la Corte d'appello dell'Aquila ha rigettato l'impugnazione proposta dalla F.lli S. s.r.l., con sede in Pescara, contro la sentenza resa dal Tribunale di Chieti che aveva condannato l'appellante al pagamento in favore di C.S. delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, commisurato all'ultima retribuzione globale di fatto, in essa compresi oltre alla retribuzione base i compensi di carattere continuativo, come l'indennità di turno, di disagio e le altre indennità indicate dal lavoratore, e determinati da una consulenza tecnica d'ufficio. Contro la sentenza la Fratelli S. Srl propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi. C.S. non svolge attività difensiva. 2. - Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 18, legge 20/5/1970, numero 300. Il motivo è incentrato sull'asserita erroneità dell'inclusione, nel concetto di retribuzione ordinaria, di emolumenti, come l'indennità di turno, di galleria e di disagio, legati a particolari aggravi della qualità del lavoro prestato e non invece alle modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento. 3. - Con il secondo motivo censura la sentenza per omessa decisione su un punto decisivo della controversia, con violazione dell'art. 18 della legge numero 300/1970, per aver incluso l'indennità di mensa e di trasporto, quantificate in busta paga solo quale benefit per il lavoratore e non aventi natura retributiva i in quanto servizio sociale dell'azienda, predispostanei confronti della generalità dei lavoratori e sostenute direttamente dalla stessa. 4. - I motivi, che si affrontano congiuntamente in quanto involgenti la medesima questione, sono infondati alla luce dei principi pacificamente affermati da questa Corte secondo cui, in tema di risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo, l' indennità risarcitoria di cui all'art. 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300, deve essere liquidata in riferimento alla retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore al tempo del licenziamento, comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali , in quanto altrimenti verrebbero ad essere addossate al lavoratore le conseguenze negative di un illecito altrui Cass., 16 settembre 2009, numero 19956 Cass., 24 agosto 2006, numero 18441 in tal senso, v. anche Cass., 16 luglio 2002, numero 10307 . Si è infatti osservato che la mancata prestazione di lavoro, derivante da atto del datore di lavoro inidoneo a risolvere il rapporto, determina una situazione di mora credendi, con correlativo diritto del lavoratore al risarcimento dei danni, che devono presumersi di entità almeno pari alla perdita del coacervo delle utilità che lo svolgimento della prestazione avrebbe comportato, vale a dire al coacervo degli emolumenti, non eventuali, occasionali o eccezionali, ma aventi normale e continuativa connessione con le modalità proprie della prestazione lavorativa, ancorché eccedenti la retribuzione base. Solo in questo modo si consegue il risultato di neutralizzare gli effetti del licenziamento illegittimo, mentre, ove fosse ipotizzabile per il lavoratore un trattamento economico minore di quello che avrebbe ottenuto se avesse continuato a svolgere le sue consuete prestazioni, si finirebbe per addossargli le conseguenze economiche negative di un illecito altrui. La Corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento tipicamente fattuale, che gli emolumenti considerati dal consulente tecnico d'ufficio avessero carattere ordinario, e non già eccezionale o occasionale. A tale accertamento la ricorrente oppone una sua diversa interpretazione, non idonea a contrastare in modo adeguato e sufficiente l'affermazione della Corte. Deve peraltro rilevarsi che nello stesso ricorso la società afferma che tanto l'indennità di mensa quanto l'indennità di trasporto erano corrisposte al lavoratore a titolo di benefit . A prescindere dal rilievo che tale questione non risulta esaminata dalla Corte di merito senza che la parte abbia provveduto, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ad indicare in quale atto difensivo ed in che termini la questione è stata sottoposta al giudice nelle precedenti fasi di merito, deve rilevarsi che, in ogni caso, l'inclusione dei detti emolumenti in busta paga ne conferma il carattere convenzionale, siccome direttamente collegato all'ordinaria prestazione lavorativa. Ciò vale, per quanto riguarda l'indennità di mensa, ad escluderne la natura meramente assistenziale come assegnatale dalla disposizione di cui al D.L. 11 luglio 1992, numero 333, art. 6, convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 1992, numero 359, e ad attribuirle natura retributiva cfr. Cass. Sez. Unumero , 22 marzo 1993 numero 3888 Cass., 8 luglio 2008 numero 18707 Cass. 10 gennaio 2004, numero numero 215 . Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Nessun provvedimento deve adottarsi sulle spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività difensiva da carte dell'intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso nulla sulle spese.