È competente il Tribunale in cui risiede l’ufficio dell’ente titolare della gestione previdenziale

La competenza territoriale in una controversia riguardante gli obblighi contributivi di un datore di lavoro deve essere definita in base all’ufficio dell’ente, da intendersi come quello che, essendo investito del potere di gestione esterna, è in generale legittimato, per legge o statuto, a ricevere i contributi ed a pretendere il pagamento o a restituirne l’eccedenza.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10702, depositata il 25 maggio 2015. Il caso. L’attore proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito emesso dall’INPS con il quale l’Istituto gli aveva chiesto il pagamento di una somma di denaro a titolo di contributi dovuti dal datore di lavoro. Il Tribunale di Gela declinava la propria competenza in favore di quello di Caltagirone, e quest’ultimo proponeva regolamento di competenza d’ufficio ritenendo che nella specie ad essere competente per questa controversia fosse il Tribunale di Caltanissetta. La competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’ente. Come già precisato, nel caso di specie, si discuteva di un avviso di addebito relativo ai contributi IVS dovuti alla gestione agricola dall’ufficio INPS di Caltanissetta, titolare in concreto della gestione previdenziale relativa alla posizione dell’attore. E’ proprio per questo motivo che il Collegio, per assicurare e garantire una continuità, dichiara la competenza del Tribunale di Caltanissetta.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 26 marzo – 25 maggio 2015, n. 10702 Presidente Curzio – Relatore Marotta Fatto e diritto 1 - Con ricorso al Tribunale di Gela, F.P. proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall'I.N.P.S. in data 30/1/2013 con il quale l'Istituto gli aveva chiesto il pagamento della somma di euro 19.278,48 a titolo di contributi dovuti alla Gestione Agricola - datori di lavoro - sulla base dell'asserita violazione dell'art. 116, co. 8, lett. B della legge n. 388/2000. Il Tribunale di Gela declinava la propria competenza in favore di quello di Caltagirone, richiamando i termini di legge per la riassunzione innanzi al giudice competente. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Caltagirone, con ordinanza del 29 aprile 2014, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio ritenendo che nella specie non sussistesse né la competenza territoriale del Tribunale di Caltagirone, né quella del Tribunale di Gela bensì quella del Tribunale di Caltanissetta. L'I.N.P.S. e F.P. sono rimasti solo intimati. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza a decidere del Tribunale di Caltanissetta. 2 - Va innanzitutto premesso che un conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc. civ. può essere denunciato anche quando il giudice innanzi al quale la causa sia stata riassunta declini la competenza a favore di un giudice diverso da quello originariamente adito. Tale possibilità consente di evitare l'eventualità di una serie di successive dichiarazioni di incompetenza, quale potrebbe ingenerarsi qualora anche il terzo giudice investito della causa, dovesse ritenersi incompetente a favore di un giudice diverso da quello a quo - Cass. n. 2942 del 4 aprile 1997 Cass. n. 9789 del 16 settembre 1995 Cass. n. 6860 del 16 dicembre 1988 -. 3 - Ciò precisato, nel caso in questione si discute di un avviso di addebito relativo a contributi IVS operai a tempo determinato dovuti alla gestione agricola - e relative somme aggiuntive - emesso come è indiscusso dall'ufficio dell'I.N.P.S. di Caltanissetta, titolare in concreto della gestione previdenziale relativa alla posizione di F.P. evidentemente in ragione della sede del preteso datore di lavoro ai fini dell'accertamento dei contributi previdenziali dovuti dal medesimo in relazione ad occultati rapporti di lavoro dipendente prospettazione, quest'ultima, invero, contestata dall'opponente che, al contrario, postula il riconoscimento dell'iscrizione quale agricolo giornaliero . Ed allora il Collegio condivide le conclusioni del Pubblico Ministero. Come da questa Corte già affermato, per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ. la cui questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata infondata con sentenza Corte cost. n. 477 del 1991 , rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale - così Cass. n. 23893 del 23 dicembre 2004 Cass. n. 11266 del 17 dicembre 1996 Cass. n. 23124 del 16 novembre 2010-. 3 - Sulla base di tale principio, al quale la Corte intende dare continuità, non essendovi ragioni per discostarsene, e in considerazione degli elementi di fatto sopraindicati, deve esser dichiarata la competenza del Tribunale di Caltanissetta. 4 - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Caltanissetta.