In malattia ma beccato da un investigatore privato a lavorare con la moglie: licenziato

Fatale il pedinamento prolungato messo in atto, su richiesta dell’azienda, da un’agenzia investigativa. Ricostruita nei dettagli la gravissima condotta tenuta dal dipendente, il quale, pur risultando assente per malattia, ha dato una mano alla moglie, componente di una cooperativa a cui è affidata la pulizia dei locali di un’Università.

Pedinamento riuscito. A trarne le conseguenze è l’azienda, che caccia il dipendente, beccato a operare per una cooperativa – di cui è componente anche la moglie – durante il periodo di assenza per malattia” concessagli a seguito di un infortunio sul lavoro. Evidente la gravità della condotta tenuta dall’uomo – e certificata dalla relazione di un’agenzia investigativa –, e ciò rende legittimo il licenziamento deciso dall’azienda. Cass., sent. n. 10627/2015, Sezione Lavoro, depositata il 22 maggio 2015 . Pedinamento. Tempi d’azione rapidissimi, quelli dell’azienda. Tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre un dipendente – ufficialmente assente per malattia – viene beccato, con un pedinamento prolungato, a svolgere attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie in una Università e per conto di una cooperativa , di cui fa parte anche la moglie , e alla fine di novembre viene ufficializzato il licenziamento . Decisiva, nell’ottica aziendale, la relazione stilata da un’agenzia investigativa, da cui era emersa la condotta assai discutibile del lavoratore. E tale documentazione è valutata come rilevante anche dai giudici di merito, i quali ritengono evidente la legittimità del provvedimento espulsivo . A casa. E la visione tracciata tra Tribunale e Corte d’appello viene condivisa e fatta propria anche dai giudici della Cassazione. Respinte, perciò, le obiezioni mosse dall’ex lavoratore. Consequenziale è la conferma definitiva del licenziamento . In sostanza, le circostanze addebitate all’uomo costituiscono, secondo i giudici, fattispecie di assoluta gravità sotto il profilo disciplinare, arrecando un evidente vulnus ai doveri di lealtà, fedeltà e collaborazione, cui la condotta del lavoratore dipendente deve essere informata . E su questo fronte, nonostante il richiamo fatto dall’uomo alle presunte contraddizioni emerse nelle deposizioni rese dagli investigatori privati, proprio gli accertamenti effettuati dall’agenzia investigativa – incaricata, ovviamente, dall’azienda – e corroborati dalle testimonianze raccolte hanno consentito di ricostruire, senza alcun dubbio, la condotta del lavoratore. Quest’ultimo, in particolare, tra il 24 ottobre e il 7 novembre, si è recato con l’auto della moglie presso l’Università ove operava, quale aggiudicataria dell’appalto di pulizia dei locali, la cooperativa di lavoro di cui faceva parte la consorte .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 4 marzo – 22 maggio 2015, numero 10627 Presidente Roselli – Relatore Lorito Svolgimento del processo La Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza 19/12/11, confermava la pronuncia emessa dal giudice di prima istanza il quale aveva respinto la domanda proposta da C.S. nei confronti della ITV s.r.l. Industria Tessile del Vomano, intesa a conseguire la declaratoria di illegittimità dei licenziamento per giusta causa irrogato in data 26/11/07 con tutte le conseguenziali statuizioni ripristinatorie e risarcitorie sancite dall'articolo 18 st. lav A fondamento della decisione la Corte distrettuale osservava che il provvedimento espulsivo risultava basato sulla relazione stilata dalla Agenzia Investigativa da cui era emerso che il ricorrente, nel periodo 24/10-7/11/07, in cui risultava assente per malattia dovuta ad infortunio sul lavoro, era stato sorpreso a svolgere attività lavorativa, in qualità di addetto alle pulizie, in favore della Università degli Studi di Teramo per conto della Cooperativa srl Team Service che le circostanze in quella sede emerse, erano state oggetto di conferma in sede istruttoria, alla stregua delle deposizioni rese dai testi Passamonti e Pignotti che le ulteriori dichiarazioni rese in sede istruttoria dalla moglie dei Costantini e da taluni suoi colleghi di lavoro, erano da ritenersi prive di attendibilità che, in definitiva, le circostanze addebitate al ricorrente, comprovate alla luce degli elementi descritti, integravano fattispecie di assoluta gravità sotto il profilo disciplinare, arrecando un evidente vulnus ai doveri di lealtà, fedeltà e collaborazione cui la condotta del lavoratore dipendente deve essere informata. Avverso tale pronuncia interpone ricorso per cassazione il Costantini sostenuto da cinque motivi cui resiste con controricorso la srl IN. Motivi della decisione 1. Con cinque motivi di ricorso, sotto il profilo di violazione e falsa applicazione degli articolo 115-116 c.p.c., in relazione aII'articolo 360 numero 3 c.p.c. nonchè di insufficiente, illogica e contradditoria motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex articolo 360 numero 5 c.p.c., il ricorrente critica l'impugnata sentenza lamentando l'erronea interpretazione resa dell'articolato compendio istruttorio acquisito . 1.1 In particolare si duole degli approdi ai quali è pervenuta la Corte territoriale in tema di esegesi dei dati istruttori acquisiti, omettendo di considerare gli esiti dei procedimenti penali per falsa testimonianza instaurati nei confronti di taluni dei testi escussi nel giudizio di primo grado archiviazione o assoluzione , trascurando le evidenti contraddizioni emerse nelle deposizioni rese dagli investigatori, e reputando inattendibili le deposizioni dei testi di parte ricorrente, nonostante la coerenza e la spontaneità che le connotava, non inficiata dall'accertamento di alcuna fattispecie di rilievo penale. 2. I motivi sono privi di pregio. Al di là di ogni considerazione in ordine ai profili di inammissibilità dei ricorso che appare violare le regole di chiarezza poste dall'articolo 366 bis c.p.c. nel senso che ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso sostanziale e processuale e dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano non essendo consentito confondere i profili del vizio logico della motivazione e dell'errore di diritto vedi fra le tante, Cass. 8 giugno 2012 numero 9341, Cass. 20 settembre 2013 numero 21611 , osserva la Corte che la pronuncia impugnata appare sorretta da un iter logico del tutto congruo ed equilibrato nei suoi elementi. 2.1 Nello specifico, così come riportato nello storico di lite, la Corte territoriale ha accertato, facendo leva, in particola re, sugli accertamenti ispettivi espletati dalla Agenzia investigativa incaricata dalla società I.T.V. e corroborati dalle testimonianze raccolte, che il Costantini, nell'arco temporale 24/10-7/11/07, si era recato con l'auto della moglie ed un collega della stessa, presso l'Università degli Studi di Macerata ove operava, quale aggiudicataria dell'appalto di pulizia dei locali, la Cooperativa di lavoro di cui faceva parte la consorte. 2.2 Anche con riferimento a tale accertamento di merito, così come in generale, va, quindi, affermato che la violazione degli articolo 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti dei vizio di motivazione di cui all'articolo 360, primo comma numero 5 , cod. proc. civ., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità v. fra le altre Cass. sez. 1 20 giugno 2006 numero 14267 , ribadendosi nel contempo che il controllo di logicità dei giudizio di fatto, consentito dall'articolo 360 numero 5 c.p.c., non equivale alla revisione dei ragionamento decisorio , ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione, in realtà, non sarebbe altro che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità , con la conseguenza che risulta del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso la autonoma, propria valutazione delle risultanze degli atti di causa v., fra le altre, Cass. cit. 1° settembre 2011 numero 17977 . Alla luce degli enunciati principi, appare evidente la carenza di fondo che connota il presente ricorso, con il quale il Costantini si è limitato a criticare gli approdi ai quali era pervenuta la Corte territoriale, facendo leva su considerazioni attinenti alla attendibilità dei testimoni e all'esito di connessi giudizi penali, ovvero alla efficacia probante dei rilievi fotografici acquisiti. 3. Né risultano rimarcate evidenti lacune dell'iter motivazionale sotteso alla impugnata decisione. Per consolidato orientamento di questa Corte la motivazione omessa o insufficiente è infatti configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, dei procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione in termini, di recente, Cass. 7 novembre 2014 numero 23815 in motivazione, Cass. 4 aprile 2014 numero 8004, Cass. S.U. 25 ottobre 2013 numero 24148 . 3.1 Invero il motivo di ricorso ex articolo 360, co. 1, numero 5, c. p. c., non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma solo quello di controllare, sul piano della coerenza logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l'attendibilità e la concludenza nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti in discussione, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge vedi fra le numerose altre, Cass. cit. numero 8004/14 . Inoltre, per la configurabilità del vizio, è necessario che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica della controversia tale da far ritenere che, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza, con giudizio di certezza e non di mera probabilità vedi Cass. 14 novembre 2013 numero 25068 elementi questi che nella specie, per quanto sinora detto, appaiono del tutto carenti. I motivi formulati dal ricorrente tendono infatti a risolversi in critiche che mirano ad una rivisitazione delle considerazioni di merito operate dalla Corte territoriale senza che vengano evidenziati elementi fattuali e giuridici idonei ad inficiarne la comprovata coerenza e congruità motivazionale. La Corte territoriale, come riportato nello storico di lite, ha invece proceduto ad una disamina del compendio istruttorio acquisito nel corso del giudizio di merito, con motivazione che non risulta inficiata, per la correttezza che la connota, dalle doglianze formulate. in definitiva, alla stregua degli illustrati principi, il ricorso va respinto. li governo delle spese del presente giudizio di Cassazione segue il regime della soccombenza nella misura in dispositivo liquidata. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese dei presente giudizio di cassazione che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per competenze professionali, oltre accessori di legge.