Docenti precari: competente il giudice del luogo dove insegnavano al momento della domanda di inserimento nelle graduatorie

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Tale principio trova applicazione anche nei giudizi promossi da docenti precari riguardanti le modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell’ufficio cui il dipendente era addetto al momento della domanda.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione sesta, con ordinanza n. 10449/15, pubblicata il 21 maggio. Il caso. Alcuni docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti istituite presso le province venute meno a seguito legge finanziaria 2007 , avevano chiesto nell’anno 2009 l’iscrizione nelle tre graduatorie provinciali istituite dal d.m. n. 42/2009. Con ricorso al Tribunale di Roma avevano domandato l’ottenimento dell’iscrizione nelle predette graduatorie con criterio a pettine”, anziché in coda”, con riferimento al punteggio già acquisito nelle graduatoria principale. L’adito Tribunale di Roma sollevava d’ufficio l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo la competenza del Tribunale del lavoro in cui rientravano le province indicate dai ricorrenti per l’inserimento nelle rispettive graduatorie. I docenti proponevano ricorso per regolamento di competenza, sostenendo la competenza territoriale del Tribunale del luogo in cui i ricorrenti prestavano servizio nel 2009, al momento della domanda. La competenza per territorio in relazione alla costituzione del rapporto. In linea generale, l’art. 413, 5° comma, c.p.c. prevede che per le controversie relative a rapporti di lavoro con le P.A., la competenza spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o lo era al momento della cessazione dal rapporto. La questione in esame riguarda l’individuazione del foro territorialmente competente a decidere su questioni inerenti la costituzione di un successivo rapporto di lavoro, il quale vede come presupposto fondante un precedente rapporto di lavoro. I giudici di legittimità individuano prima di tutto un’analogia con la fattispecie riguardante l’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro. In tali fattispecie la Suprema Corte aveva avuto modo di pronunciarsi, affermando l’alternatività, in base al disposto dell’art. 413 c.p.c., tra il foro territorialmente competente con riguardo alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento e quello in cui si trova la dipendenza aziendale presso cui dovrà svolgersi la prestazione lavorativa. La medesima sezione sesta della Corte ha avuto modo di esprimersi recentemente su analoga questione con ordinanza n. 2152 pubblicata il 5 febbraio 2015. Rapporto di lavoro in essere presupposto di quello a venire. Secondo i giudici della Suprema Corte, il principio richiamato riguardante l’avviamento obbligatorio al lavoro, può essere interpretato in linea generale nei casi in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto. In tali casi i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale tra i rapporti in questione. E, nel caso in esame, tale principio di diritto può essere richiamato onde affermare la competenza del Tribunale del circondario nel quale ciascun docente ricorrente prestava servizio al momento della domanda giudiziale di inserimento nelle graduatorie, tenuto conto che la pretesa azionata in giudizio riguarda le modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio già conseguito nella graduatoria principale con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell’ufficio cui il dipendente era addetto in tale momento. Simmetricamente a quanto previsto dall’art. 413, 2° comma, c.p.c. per ciò che concerne il luogo ove si trova l’azienda o una sua dipendenza. Applicando i principi di diritto così enunciati, la Corte ha accolto il ricorso proposto, dichiarando la competenza a decidere dei Tribunali nel cui circondario i diversi docenti ricorrenti prestavano servizio al momento della domanda nello specifico Padova per un ricorrente Catania per due Enna per uno Palermo per tutti i rimanenti .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 26 marzo – 21 maggio 2015, n. 10449 Presidente Curzio – Relatore Arienzo Ragioni di fatto e diritto I ricorrenti, docenti precari iscritti nelle ex graduatorie permanenti costituite in diverse province, ora ad esaurimento per effetto dell'art. 1 comma 605 lett. c della legge 27.12.2006 n. 296 legge finanziaria 2007 , avevano chiesto nel 2009 l'iscrizione in ulteriori tre graduatorie provinciali ex D.M. 4212009 e con ricorso hanno agito dinanzi al Tribunale di Roma al fine di ottenere l'inserimento in tali graduatorie a pettine , anziché in coda , con riferimento al punteggio di cui erano titolari nella graduatoria principale. Con ordinanza dei 18.2.2014, il Tribunale di Roma adito ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza territoriale, affermando, in forza dell'art. 413 .p.c. la. competenza del Tribunale del lavoro delle tre province opzionali prescelte da ciascun ricorrente, ai sensi dell'art. 413, comma. 5, c.p.c., in base a criterio da applicarsi anche nel caso di controversia avente ad oggetto il diritto al collocamento in graduatoria scolastica nella prospettiva dell'assunzione ed al connesso risarcimento dei danno. Rilevando che le aree territoriali presso cui i docenti deducevano sussistere l'obbligo all'inserimento in graduatoria erano tutte site in località rientranti in circoscrizioni diverse da quella dei Tribunale di Roma, dichiarava per ciascuno di essi la competenza territoriale dei Tribunali Individuati in forza dell'enunciato criterio, concedendo termine di 25 gg. dal deposito dell'ordinanza per la riassunzione. Avverso tale ordinanza ricorrono i docenti, deducendo la violazione dell'art. 413, 5° comma, c.p.c., che individua come competente, per le controversie in materia di pubblico impiego, il giudice del luogo ove il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione dei rapporto, e rilevando che, nel caso del procedimento in questione, già frutto della riassunzione a seguito della pronuncia di difetto di giurisdizione del TAR, anche a volere aderire alla tesi dell'incompetenza dei giudice di Roma, doveva affermarsi la competenza dei giudice del lavoro del luogo in cui i ricorrenti, docenti precari, prestavano servizio nel 2009, ossia nel momento in cui aveva inizio il giudizio innanzi al G. A., ove veniva tenuta la graduatoria principale di appartenenza. Quello in questione era, invero, il ricorso avverso il D. M. 4212009 nella parte in cui imponeva l'inserimento in °coda anzichè a pettine° nelle graduatorie opzionali scelte da ciascun insegnante precario, onde per tutti i ricorrenti, ad esclusione che per C., B., G. e L., il Tribunale del lavoro competente doveva individuarsi in quello di Palermo e, per quelli da ultimo indicati, rispettivamente nel Tribunale del lavoro di Padova, di Catania per la seconda e la terza, e di Enna per la quarta. Osservano i ricorrenti di avere originariamente optato di riassumere il ricorso w prima della declinatoria di giurisdizione proposto al Tar Lazio Roma davanti al giudice-del lavoro Roma in relazione al luogo in cui ha sede il Ministero convenuto, per mantenere l'unicità della domanda originaria relativamente ad una questione di diritto pacifica sulla base della sentenza n. 41111 della Corte Costituzionale, per ragioni di economia processuale e di tutela dei lavoratori ricorrenti. I ricorrenti rilevano, altresì, l'incongruità ed irragionevolezza dei termine di 25 giorni dal deposito del provvedimento dei G.d.L. di Roma per la riassunzione, rilevando che detto termine è inferiore anche a quello di 30 gg. previsto per il regolamento di competenza e che ciò rende impossibile la riassunzione nei termini, in considerazione dell'elevato numero dei Tribunali indicato e della loro dislocazione in diverse città. Chiedono, pertanto, che la S. C. assegni un termine congruo per la riassunzione dinanzi ai Tribunale di cui sia dichiarata la competenza territoriale. L'Ufficio dei Pubblico Ministero, richiesto di esprimere il proprio parere, ha concluso per l'accoglimento del ricorso, sul rilievo che sia più coerente fare riferimento al luogo in cui, al momento dell'impugnazione del provvedimento ricorso al giudice amministrativo , ciascuno dei lavoratori svolgeva già attività lavorativa quale docente precario . ll ricorso è fondato. Deve essere in termini generali richiamata la regola di cui all'art. 413 comma 5 c.p.c., secondo la quale, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p. A., è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, o era addetto al momento della cessazione dei rapporto. Tanto premesso, per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all'assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'art. 413 c.p.c. , dovendosi stabilire dell’Assunzione fra rapporto di lavoro già costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto del vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio dei lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento atto che, pur non determinando de jure il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo dei datore di lavoro e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio dei collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. Cass. Sez. U, 1104312001 conf. Cass. 1653612002 . Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all'art. 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest'ultima disposizione, è stato ritenuto espressione di un principio ancor più generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione cfr. in tali termini Cass. 26.10.2010 n. 21883 . Il criterio da ultimo indicato può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza, in relazione ai ricorsi dei docenti precari, dei Tribunale del circondario nel quale ciascuno di essi al momento della proposizione dei ricorso al TAR prestava la propria attività, tenuto conto della circostanza che la pretesa azionata ha riguardo alle modalità di inserimento nelle graduatorie provinciali, con riferimento al punteggio conseguito nella graduatoria principale, con ciò evidenziandosi il collegamento funzionale con il rapporto in essere al momento della domanda e con la sede dell'ufficlo cui il dipendente era addetto al momento della domanda simmetricamente a quanto previsto dall'art. 413, 2° comma, con riferimento al luogo ove si trova l'azienda o una sua dipendenza . In. accoglimento del ricorso, deve essere, pertanto, dichiarata la competenza del Giudice dei lavoro del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dei lavoro, in relazione alle domande di tutti i ricorrenti epigrafati, ad eccezione che per le ricorrenti C. C., B. C., G. G. M. V. e L. B. L., per le quali il Tribunale competente deve essere individuato, in relazione all'indicato criterio, rispettivamente nel Tribunale di Padova per la prima, nel Tribunale di Catania per la seconda e la terza, e nel Tribunale di Enna per la quarta, Tribunali dinanzi ai quali devono essere riassunti i giudizi nel termine di tre mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. II rilievo attinente alla incongruità del termine per la riassunzione stabilito dal Tribunale di Roma deve ritenersi assorbito dall'accoglimento del ricorso nei termini anzidetti. Le spese dei presente regolamento cedono a carico dei Ministero e si liquidano nella misura di cui in dispositivo. Attesa la proposizione del ricorso in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, vigente l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, deve rilevarsi, in ragione dell'accoglimento dell'impugnazione, la non sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato che è collegato al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione cost Cass. Sez. Un. n. 2203512014 . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza territoriale dei tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, a giudicare sulle domande di tutti i ricorrenti ad eccezione che sulle domande di C.B.G. quali dichiara la competenza territoriale rispettivamente dei Tribunale di Padova, del Tribunale di Catania, per la seconda e la terza, e dei Tribunale di Enna per la quarta assegna il termine di mesi tre dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione dei giudizi dinanzi ai tribunali anzidetti. Condanna il MIUR al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente procedimento, liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese generali in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dei d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, ¡126.3.2015