Contributi pagati in ritardo: la sanzione può ricavarsi da un calcolo matematico

Il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 10218, depositata il 19 maggio 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava l’illegittimità della cartella esattoriale importo di 24.665,36 euro notificata nel 2005 ad un datore di lavoro a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento di contributi INPS riguardanti il mese di settembre 2002. Secondo i giudici, l’opposizione era stata tempestiva, essendo stata proposta entro 40 giorni, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46/1999, in quanto la contestazione avente ad oggetto la mancata specificazione del tasso percentuale applicato per calcolare le somme aggiuntive richieste non atteneva ad un vizio formale della cartella, bensì al merito del diritto controverso. Inoltre, l’INPS non aveva allegato e provato i presupposti del credito la cartella esattoriale non chiariva il motivo di applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla l. n. 662/1996 misure di razionalizzazione della finanza pubblica , non indicava il tasso applicato e la sorte capitale, cioè degli elementi necessari per individuare la materia del contendere e consentire alla controparte l’esercizio effettivo del diritto di difesa. L’INPS ricorreva in Cassazione, censurando la decisione nella parte in cui i giudici avevano addebitato all’Istituto di non aver specificato e dimostrato il regime sanzionatorio applicato, senza considerare che esso poteva essere determinato sulla base di un calcolo matematico e che l’importo richiesto ai sensi della l. n. 388/2000 legge finanziaria 2001 sarebbe stato maggiormente oneroso per il datore di lavoro rispetto a quello richiesto con la l. n. 662/1996, indicata in cartella. Fondatezza o meno della domanda. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell’Istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. Perciò, nel caso di specie, l’aver ritenuto errato il richiamo effettuato dall’INPS alla disciplina sanzionatoria non esonerava i giudici di merito dall’esame della fondatezza o meno della pretesa azionata. Il pagamento aggiuntivo è una conseguenza automatica. Inoltre, la Cassazione ricorda che l’obbligo del datore di lavoro di pagare all’INPS una somma aggiuntiva in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardato pagamento dei contributi, trovando in essi la sua fonte. Nel caso in commento, i modelli DM10 presentati dall’opponente mostravano il periodo di riferimento e l’ammontare della somma capitale pagata in ritardo. In più, non era in discussione che il ritardo riguardasse contributi il cui ammontare era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie . Perciò, considerando che, sulla base dei presupposti così come risultanti in causa, la quantificazione delle sanzioni derivava direttamente dalla legge, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere al riscontro di correttezza degli importi richiesti, derivanti da meri calcoli matematici. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici territoriali di Roma.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 27 gennaio – 19 maggio 2015, n. 10218 Presidente Coletti De Cesare – Relatore Ghinoy Svolgimento del processo Con la sentenza n. 302 del 2008 la Corte d'appello di Roma, andando di contrario avviso rispetto al Tribunale della stessa sede, dichiarava l'illegittimità della cartella esattoriale notificata in data 23/11/2005 all' Unione Sindacale Regionale CISL di Roma e del Lazio, avente ad oggetto l'importo di € 24.665,36 a titolo di sanzioni per il ritardato pagamento di contributi INPS afferenti il mese di settembre 2002. La Corte d'appello riteneva in primo luogo che la proposta opposizione fosse tempestiva in quanto proposta nel termine di 40 giorni previsto dall'articolo 24 del D. lgs. n. 46 del 1999, considerato che la contestazione avente ad oggetto la mancata specificazione del tasso percentuale applicato al fine di calcolare le somme aggiuntive richieste non atteneva ad un vizio formale della cartella, ma al merito del diritto controverso. Riteneva poi che l'Inps non avesse assolto l'onere di allegare e provare i presupposti del credito, considerato che la cartella esattoriale non chiariva il motivo di applicazione del regime sanzionatorio previsto alla L. n. 662/1996, né indicava il tasso applicato e la sorte capitale, elementi necessari al fine di individuare la materia del contendere e consentire alla controparte l'esercizio effettivo del diritto di difesa. Per la cassazione della sentenza l'Inps ha proposto ricorso, affidato a tre motivi ha resistito con controricorso l' Unione Sindacale Regionale CISL di Roma e del Lazio. Motivi della decisione 1. A sostegno del primo motivo di ricorso l'Inps deduce la violazione degli articoli 29 comma 2 e 46 del D.lgs. n. 46 del 1999 per avere la Corte d'appello qualificato l' opposizione quale opposizione al ruolo nel merito anziché opposizione agli atti esecutivi e non averne pertanto dichiarato la tardività. Fa presente che l'opponente si era limitato a contestare ed eccepire la mancata specificazione in cartella del tasso percentuale applicato dall'ente impositore al fine di calcolare le somme aggiuntive e non aveva contestato nel quantum l'ammontare della somma iscritta a ruolo a titolo di somme aggiuntive. 1.1. Il motivo non è fondato. L' interpretazione della domanda e l'individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, sicché in sede di legittimità va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata così Cass. n. 7932 del 2012 . Nel caso, la Corte ha qualificato l'opposizione come opposizione di merito, valutandone il complessivo contenuto, con motivazione adeguata e pertinente, sostenendo che la mancata indicazione del tasso percentuale determinerebbe la mancata allegazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. L' Inps peraltro non indica quali aspetti sarebbero stati ignorati o travisati dalla Corte nella sua valutazione, solo sollecitando una diversa lettura degli stessi elementi, attività che è preclusa in questa sede di legittimità. 2. Come secondo motivo lamenta la violazione dell'articolo 1219 c.c., degli articoli 13,14, 16 e 18 della L.n. 689 del 1681, dell'art. 2697 c.c., per aver errato la Corte d'appello - ritenendo applicabile all'inadempimento dell'obbligazione contributiva, di natura civilistica, la normativa di cui alla L.n. 689 del 1981 - nel ritenere che nel giudizio di opposizione l'ente impositore dovesse provare l'entità del credito iscritto a ruolo, pur in assenza di contestazione di parte opponente. 2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte, coerentemente con l'operata qualificazione della domanda, ha ritenuto che l'opposizione così come formulata integrasse una contestazione della quantificazione delle sanzioni operata dall'Inps nella cartella e quindi che l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa incombesse sull'ente previdenziale. Il motivo così come formulato non è pertanto conferente alla ratio decidendi della Corte, che non ha applicato la L.n. 689 del 1981, ma ha solo ritenuto che fosse stata formulata la contestazione dell'ammontare delle sanzioni richieste. 3. Come terzo motivo l'Inps lamenta il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la Corte d'appello laddove ha addebitato all'istituto di non avere specificato e dimostrato il regime sanzionatorio applicato, senza considerare che esso poteva essere determinato sulla base di un calcolo matematico e che l'importo richiesto ai sensi della legge 388/2000 sarebbe stato maggiormente oneroso per il datore di lavoro rispetto a quello richiesto con la legge 662/1996 indicata in cartella. 3. Il motivo è fondato. L'avere ritenuto errato il richiamo effettuato dall'Inps alla disciplina sanzionatoria non esonerava la Corte dall'esaminare la fondatezza o meno della pretesa azionata, considerato che secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di questa Corte cfr, ex plurimis, Cass., n. 14149/2012, Cass. n. 11839 del 2014 , in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale, che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo, non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo. 3.1. L' obbligo del datore di lavoro di pagare all' INPS una somma aggiuntiva in caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi costituisce peraltro una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardato pagamento dei contributi e trova in essi la sua fonte Cass. n. 18148 del 10/08/2006 . Nel caso, il periodo di riferimento e l'ammontare della somma capitale pagata in ritardo risultavano dai modelli DM 10 presentati dall'opponente, come riferito anche in questa sede, né era in discussione che il ritardo riguardasse contributi il cui ammontare era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. Derivando quindi la quantificazione delle sanzioni, sulla base dei presupposti così come risultanti in causa, direttamente dalla legge, la Corte avrebbe potuto e dovuto procedere al riscontro di correttezza degli importi richiesti, derivanti da meri calcoli matematici. 4. Segue all' accoglimento del terzo motivo di ricorso la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio per nuovo esame ed anche per le spese alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.