Ferrovieri “indeterminati”: a loro gli scatti di anzianità maturati nel periodo di formazione e lavoro

In caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 7981, depositata il 20 aprile 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Firenze riuniva i giudizi e confermava le distinte pronunce di primo grado che avevano riconosciuto ai lavoratori, ferrovieri, l’anzianità di servizio e gli scatti di anzianità maturati sin dalla stipula dei rispettivi contratti di formazione e lavoro, condannando le società datrici di lavoro Ferroviaria spa e Trenitalia spa a corrispondere agli stessi le differenze retributive maturate per effetto di tale riconoscimento. La tesi delle ricorrenti. Contro tale decisione le società datrici di lavoro propongono ricorso per cassazione sostenendo che la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, l. n. 863/1984, di conversione del d.l. n. 726/84 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – non è inderogabile e non riguarda tutti gli istituti nei quali viene in rilievo l’anzianità. Sostengono, infatti, le ricorrenti che la norma non trova applicazione con riguardo agli aumenti periodici di anzianità, i quali non soggiacciono all’applicazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ed hanno fonte esclusiva nell’autonomia negoziale collettiva o individuale. Trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato. La questione, se sono valide o meno, in riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 3, comma 5, l. n. 863/1984, le norme della contrattazione collettiva nella parte in cui escludono il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare degli aumenti periodici di anzianità computando anche l’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro è stata risolta dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 20074/2010 , in senso favorevole ai lavoratori. E gli aumenti periodici di anzianità. Le Sezioni Unite hanno affermato che la disposizione contenuta di cui all’art. 3, comma 5, l. n. 863/1984, di conversione del d.l. n. 726/84 – secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, opera anche quando l’anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell’attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 gennaio – 20 aprile 2015, n. 7981 Presidente Stile – Relatore Venuti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata il 16 gennaio 2009, riuniti i giudizi, ha confermato le distinte sentenze di primo grado che avevano riconosciuto a B.L. e agli altri lavoratori indicati in epigrafe, ferrovieri, l'anzianità di servizio e gli scatti di anzianità maturati sin dalla stipula dei rispettivi contratti di formazione e lavoro, condannando Rete Ferroviaria S.p.A. e Trenitalia S.p.A. a corrispondere agli stessi lavoratori le differenze retributive maturate per effetto di detto riconoscimento nella misura da determinare in separato giudizio. La Corte di merito ha ritenuto che il periodo di formazione e lavoro va computato nell'anzianità di servizio, ai fini dei relativi scatti periodici, in caso di trasformazione del rapporto di formazione in rapporto a tempo indeterminato, nonostante gli accordi collettivi del 1988 e del 1995 avessero escluso espressamente dal computo dell'anzianità il periodo relativo alla formazione. Ciò, ad avviso della Corte, era desumibile dal tenore del D.L. n. 726/84, art. 3, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 863/84, secondo cui il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine del contratto di formazione e lavoro, e trovava peraltro riscontro nell'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non può ritenersi derogabile neanche mediante previsioni della contrattazione collettiva. Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso le società Rete Ferroviaria e Trenitalia sulla base di un solo motivo, articolato in più censure. Resistono con controricorso i lavoratori D.G. e A. nonché, con distinto controricorso, gli altri lavoratori indicati in epigrafe, i quali ultimi hanno altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ Sono rimasti intimati i lavoratori di cui alla sentenza impugnata, non costituitisi in giudizio con i suddetti controricorsi. Motivi della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso le ricorrenti, denunciando plurime violazioni di legge nonché di accordi e contratti collettivi, sostengono che la disposizione di cui alla legge n. 863/84, art. 3, comma 5, di conversione del D.L. n. 726/84 - secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato - non è inderogabile e non riguarda tutti gli istituti nei quali viene in rilievo l'anzianità, sicché non può trovare applicazione con riguardo agli aumenti periodici di anzianità, i quali non soggiacciono all'applicazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ed hanno fonte esclusiva nell'autonomia negoziale collettiva o individuale. Ed infatti, la disposizione dianzi indicata, nel disciplinare una ipotesi particolare di trasformazione del rapporto, è volta a garantire diritti sanciti da norme inderogabili, ma non già ad impedire che le parti disciplinino contrattualmente istituti e profili generalmente rimessi alla loro disponibilità. Sotto altro profilo, aggiungono le ricorrenti, la mancata applicazione degli aumenti periodici al periodo di formazione e lavoro trova la sua ragion d'essere proprio nella particolare natura di quel rapporto, nel quale all'elemento della prestazione lavorativa si abbina il profilo dell'apprendimento e, quindi, dell'acquisizione della professionalità, presupposto minimo indispensabile alla realizzazione della stabilità del rapporto. Né l'esclusione degli aumenti di anzianità comporta un conflitto tra norma di legge ed autonomia collettiva, in quanto la prima ha valenza di disposizione generale e non stabilisce affatto che l'anzianità del servizio prestato in base al contratto di formazione debba essere necessariamente computata ai fini della progressione economica di carriera del dipendente una volta che il rapporto si è trasformato in rapporto a tempo indeterminato, ma stabilisce solo genericamente che tale periodo è computato nell'anzianità di servizio . In definitiva, argomentano le ricorrenti, sotto il profilo letterale, logico, gerarchico, dogmatico, teleologico e sistematico, non vi sono elementi per ritenere che l'autonomia collettiva, in considerazione della specificità del contratto di formazione, non possa escludere per questa categoria di lavoratori determinati elementi retributivi. 2. Il ricorso non è fondato. La questione per cui è controversia è stata sottoposta all'esame delle Sezioni unite di questa Corte, a seguito di un contrasto di giurisprudenza denunciato dalla Sezione lavoro con ordinanza dell'11 novembre 2009 - 28 gennaio 2010, n. 1860. Era in discussione se fossero valide o meno, in riferimento alla prescrizione di cui al D.L. n. 726 del 1984, art. 3, commi 5 e 12, come convertito nella L. n. 863 del 1984, le norme della contrattazione collettiva nella specie, accordo interconfederale del 18 dicembre 1998 e accordo nazionale tra l'Azienda e le OO.SS. del 7 luglio 1995 nella parte in cui escludono il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro sia stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare degli aumenti periodici di anzianità computando anche l'anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro. Più in particolare, se la garanzia posta per il lavoratore dall'art. 3, commi 5 e 12, cit., riguardi solo gli istituti di fonte legale quale all'epoca l'indennità di anzianità ed attualmente il trattamento di fine rapporto , non suscettibili di deroghe in peius ad opera della disciplina collettiva, ovvero anche istituti di fonte contrattuale, quali gli aumenti periodici della retribuzione c.d. scatti di anzianità , istituti la cui regolamentazione è interamente rimessa alla contrattazione collettiva. Le Sezioni unite, con sentenza del 23 settembre 2010 n. 20074, hanno risolto la questione in senso favorevole ai lavoratori. Il Supremo Collegio ha ritenuto, in sintesi, di privilegiare la tesi secondo cui, se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l'equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non può introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Non è possibile, ad avviso delle Sezioni Unite, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, sterilizzare il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga il legislatore considera che la formazione al lavoro sia ex lege equiparabile al lavoro prestato. Analogamente non è possibile una disciplina differenziata in ragione della pregressa formazione perché ciò integrerebbe la fattispecie di una discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale nella specie, austriaca che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età. Le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto La disposizione contenuta nel D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, commi 5 e 12, convertito, con modificazioni, nella L. 19 dicembre 1984 n. 863, secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro, il periodo di formazione e lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio, opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione da discipline contrattuali ai fini dell'attribuzione di emolumenti che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come nel caso degli aumenti periodici di anzianità di cui all’art. 7, lett. c , dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c , dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 per i dipendenti di aziende di trasporto in concessione . A tale principio, successivamente condiviso da Cass. n. 14229/11 e Cass. n. 19198/13, questa Corte intende dare continuità, condividendone le ragioni. Il ricorso deve pertanto essere respinto. 3. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori, che ne hanno fatto richiesta. Nulla per le spese nei confronti dei lavoratori rimasti intimati. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali a favore dell'Avv. C. G., quale difensore distrattario dei lavoratori D.G.R. e A.S. , e in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 5.500,00 per compensi professionali a favore dell'Avv. Grazia Doni, quale difensore distrattario dei lavoratori Ar. , +Altri . Nulla per le spese nei confronti degli altri lavoratori, rimasti intimati.