Invalidità civile, reddito personale come riferimento per la pensione

Valutate positivamente le contestazioni mosse da una donna verso l’INPS e verso i giudici di merito che le avevano negato il riconoscimento della pensione di invalidità. Paletto fondamentale è quello fissato dal d.l. n. 76/2013 escluso, per quanto concerne il requisito economico, il calcolo del reddito del coniuge.

Meglio sgomberare il campo dai dubbi alla luce dell’aggiornamento del quadro normativo – d.l. n. 76/2013 –, e nonostante qualche elemento di ambiguità nell’ intervento del legislatore , il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità va calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’Irpef, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare . Ciò sancisce la vittoria di un’anziana donna nella battaglia con l’Istituto nazionale di previdenza sociale, visto e considerato che ella solo per effetto del cumulo con il reddito del coniuge, superava il limite previsto per legge, e fissato in 16.127,30 euro annui Cassazione, ordinanza n. 7956, sez. VI Civile - L, depositata oggi . ‘Soglia limite’. Eppure, lo scontro giudiziario non è stato affatto semplice per la donna A suo sfavore, difatti, le decisioni di primo e di secondo grado, laddove si è sancito che la donna non era in possesso del necessario requisito reddituale, posto che il suo reddito personale, unito al reddito del coniuge, superava il limite previsto per legge . Ma decisivo, nel contesto della Cassazione, si rivela il richiamo, fatto dalla donna, alle modifiche introdotte con il decreto legge numero 76 del 2013 . Sostiene la donna che il reddito cui fare riferimento, ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale, è solo quello personale dell’invalido – aggiungendo, peraltro, di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione sin dalla data della ‘visita di revisione’ del 2008, con conseguente diritto al ripristino della provvidenza – , e tale considerazione viene ritenuta corretta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, in effetti, fanno riferimento anch’essi all’aggiornamento normativo concretizzatosi col d.l. n. 76/2013. Reddito personale. Nessun equivoco è possibile, difatti, sul contenuto della nuova disposizione , secondo cui il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell’Irpef, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare . Ciò significa, sottolineano i giudici, che la nuova norma individua, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell’invalido il parametro in base al quale verificare l’esistenza del diritto alla prestazione assistenziale . Tale disposizione, però, va chiarito, nonostante la diversa ottica proposta dalla donna, trova applicazione dalla sua entrata in vigore – dal 28 giugno 2013 – , e non può spiegare i suoi effetti retroattivamente , e ha ripercussioni anche sulle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 e su tutte le domande giudiziarie non ancora definite . Di conseguenza, solo successivamente al 28 giugno 2013 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è subordinato, oltre che alla totale invalidità, anche al possesso di un reddito personale dell’invalido non superiore, per l’anno in corso, a 16.127,30 euro , mentre per il periodo previgente resta inalterato il riferimento necessario ai redditi dell’invalido e del coniuge Ebbene, applicando tale quadro normativo, è acclarato che la donna superava il limite di legge solo per effetto del cumulo con il reddito del coniuge . E ciò conduce a riaffidare la vicenda alle valutazioni dei giudici d’Appello, i quali dovranno verificare se, sulla base del reddito personale dell’invalida, questa abbia diritto a percepire la prestazione assistenziale dal giugno 2013 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 25 febbraio – 20 aprile 2015, numero 7956 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e Diritto La Corte di appello di Lecce decidendo sull'appello proposto da C. M. A. rigettava la domanda di pensione di invalidità civile proposta dalla ricorrente con il ricorso di primo grado sul rilievo che la stessa non era in possesso del necessario requisito reddituale posto che il suo reddito personale unito al reddito del coniuge superava il limite previsto per legge. Per la cassazione della sentenza ricorre la C. sulla base di un unico motivo con il quale denuncia la violazione dell'ars 14 septies commi 7 e 8 del d.l. 30 dicembre 1979 numero 663 convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980 numero 33 e modificato dall' articolo 10 comma 5 e 6 del d.l. 28 giugno 2013 numero 76 convertito in 1. 9 agosto 2013 numero 99. Sostiene in particolare la ricorrente che la per effetto delle modifiche introdotte con il d.l. numero 76 del 2013 il reddito cui fare riferimento ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale è solo quello personale dell'invalido e pertanto la ricorrente era nel possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento della prestazione sin dalla data della visita di revisione del 2008 con conseguente diritto al ripristino della provvidenza. L'Inps nel costituirsi ha insistito per il rigetto del ricorso. Tanto premesso si osserva che il ricorso appare fondato nei limiti di seguito esposti. Entrambe le parti in giudizio danno atto dell'orientamento più recente di questa Corte che cfr. Cass. numero 5003 del 1 marzo 2011 seguita da molte altre conformi tra le quali recentemente ord. numero 10658/2012 e sent. numero 25000/2013 v. anche circolare Inps 28 dicembre 2012 numero 149 che a tale orientamento si è adeguata dal 1 gennaio 2013 , rimeditandone un suo precedente cfr. Cass. numero 7259 del 2009, numero 20426 del 2010 e numero 18825 del 2008 e già Cass. numero 16363 del 2002, numero 16311 del 2002, 12266 del 2003, 14126 del 2006, numero 13261 del 2007 , ha ritenuto che Ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito reddituale per l'assegnazione della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti, di cui all'articolo 12 della legge numero 118 del 1971, assume rilievo non solamente il reddito personale dell'invalido, ma anche quello eventuale del coniuge del medesimo, onde il beneficio va negato quando l'importo di tali redditi, complessivamente considerati, superi il limite determinato con i criteri indicati dalla norma suindicata. Ugualmente le parti prendono atto del fatto che sul descritto quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il d.l. 28 giugno 2013, numero 76, recante Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto IVA e altre misure finanziarie urgenti all'articolo 10 comma 5 ha inserito dopo il sesto comma dell'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, numero 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, numero 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, numero 118, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte . La nuova norma individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell'invalido il parametro in base al quale verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale e trova applicazione alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione articolo 10 comma 6 d.l. numero 76/2013 cit. . Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, però, la disposizione trova applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore e non può spiegare i suoi effetti retroattivamente. Come affermato da questa Corte in più decisioni cfr Cass. ord. numero 16421 2014 ed ivi altre cit. , infatti, il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa da interpretarsi nei termini più sopra riportati non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice. Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione 28.6.2013 e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrati sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purché il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso. In sostanza solo successivamente al 28 giugno 2013 il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità è subordinato, oltre che dalla totale invalidità, anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno in corso ad € 16.127,30, mentre per il periodo previgente resta inalterato il riferimento necessario ai redditi dell'invalido e del coniuge cfr. in questi termini Cass. 4939 del 2014 ed anche Cass. numero 6262 del 2014 . In conclusione, sebbene l'intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, tuttavia, dallo stesso possano trarsi i seguenti principi, che indirizzano sia l'attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del più volte ricordato decreto legge numero 76 del 2013 - il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno in corso ad € 16.127,30 - la disposizione si applica alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite. - ove l'Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell'invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto. In conclusione, ed in applicazione dei detti principi al caso in esame, poiché è incontroverso che solo per effetto del cumulo con il reddito del coniuge l'odierna ricorrente superava il limite di legge , ex articolo 375 cod. proc. civ., numero 5, il ricorso in parte manifestamente fondato va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione che verificherà se, sulla base del reddito personale dell'invalida, questa abbia diritto a percepire la prestazione assistenziale dal giugno 2013 e provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. numero 115 del 2002 da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'articolo 13 comma 1 bis del citato d.p.r.