Esecuzione forzata infruttuosa? Sì all’azione nei confronti del Fondo di Garanzia INPS

L’azione nei confronti del Fondo di Garanzia INPS è consentita quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa.

Nel caso in cui il lavoratore non dimostri di essere stato ammesso al passivo del fallimento e tale ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell’attivo prima dell’esame della domanda tardiva di insinuazione, il lavoratore è tenuto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis l’inutile esperimento dell’esecuzione forzata costituisce condizione per l’azione nei confronti del Fondo di Garanzia. È quanto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 7877, depositata il 17 aprile 2015. I casi di insolvenza del datore di lavoro. Nella motivazione della sentenza in commento, la Corte di Cassazione ripercorre i principi comunitari in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, poi recepiti nel nostro ordinamento. In particolare, per decidere il caso di specie, la Suprema Corte ricorda che nel dare attuazione alla Direttiva CEE n. 80/987 il legislatore italiano ha istituito presso l’INPS il Fondo di Garanzia, il cui accesso è subordinato allo stato di insolvenza del datore di lavoro, sia esso assoggettato a fallimento oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore. Del pari il Legislatore, derogando in melius la direttiva comunitaria, ha previsto che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto a procedure concorsuali garantite dalla direttiva, sia per carenza dei requisiti soggettivi sia per ragioni ostative di carattere oggettivo, il lavoratore può chiedere al Fondo il pagamento del TFR sempre che, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Dunque, una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla Direttiva CEE n. 80/987 consente l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di Garanzia solo quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. Il caso. La Corte di Cassazione ha respinto la domanda della lavoratrice diretta al pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia INPS, posto che la stessa non si era insinuata tempestivamente nel fallimento e aveva, del pari, esperito l’azione esecutiva solo dopo l’introduzione del ricorso giudiziario nei confronti del Fondo di Garanzia. La Suprema Corte, coordinando i summenzionati principi, ha ritenuto che la lavoratrice, con una diligenza ordinaria, avrebbe dovuto porre in esecuzione il titolo e solo dopo aver verificato l’incapienza del patrimonio del datore di lavoro avrebbe dovuto rivolgere la sua domanda nei confronti dell’INPS.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 12 febbraio – 17 aprile 2015, n. 7877 Presidente Curzio – Relatore Garri Fatto e diritto La Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto da M. T. avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva a sua volta respinto la domanda diretta al pagamento da parte del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps della somma di € 2.042,31 dovutale a titolo di TFR ex art. 2 della l. n. 197 del 1982 quale dipendente della ditta M.1 Arredamenti fallita il 5 giugno 2003. La Corte territoriale nel richiamare la disciplina per l'accesso al Fondo di garanzia ha precisato che la ricorrente non era stata ammessa al passivo fallimentare, avendo depositato una insinuazione tardiva successiva, anche, alla chiusura del fallimento. Inoltre ha sottolineato che il tentativo di inizio dell'esecuzione, effettuato dopo l'introduzione del ricorso giudiziario, era comunque intempestivo. Per la Cassazione della sentenza ricorre la T. che articola due motivi con i quali si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della I. n. 297 del 1982 e, comunque, dell'errata valutazione da parte del giudice di secondo grado delle emergenze probatorie con particolare riguardo alla mancata osservanza delle regole del procedimento amministrativo prima della proposizione del giudizio. Resiste l'Inps con controricorso ulteriormente illustrato con memoria. Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che, diversamente da quanto proposto nella relazione redatta ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. il ricorso non possa trovare accoglimento. Ben vero che 1.- la direttiva comunitaria relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro direttiva CEE del Consiglio 20 ottobre 1980, n. 80/987 , per incoraggiare il ravvicinamento ai sensi dell'art. 117 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea delle legislazioni degli stati membri in materia ha previsto che la direttiva stessa si applichi ai diritti dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro in stato di insolvenza art. 1 - assoggettati, cioè, a procedimento che riguarda il patrimonio del datore di lavoro ed è volto a soddisfare collettivamente i creditori di quest'ultimo art. 2 e che gli stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie affinché gli organismi di garanzia assicurino il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, relativi alla retribuzione degli ultimi tre mesi del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro, nell'ambito di un periodo di sei mesi artt. 3 e 4 . 2.- che per l'effetto, l'applicazione della direttiva è subordinata alla soggezione del datore di lavoro a fallimento, oppure ad altra procedura concorsuale con analoga finalità liquidatoria del patrimonio del debitore in tal senso, vedi la sentenza della Corte di giustizia 7 febbraio 1985, causa 135/83, anche in motivazione . 3.- che in ogni caso la direttiva fa salve le condizioni di miglior previste dagli ordinamenti nazionali per i lavoratori art. 9 della direttiva . 4.- che nel dare attuazione alla direttiva n. 80/987 , il legislatore italiano L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica , ha istituito presso l'INPS il fondo di garanzia, gestito dall'Istituto medesimo, per assicurare ai lavoratori, nel caso di insolvenza del datore di lavoro vale a dire di soggezione a fallimento o ad altra procedura concorsuale la soddisfazione effettiva del credito. 5.- che il Fondo di garanzia assicura il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in coerenza con la direttiva comunitaria, identificando i diritti stessi per il titolo, sul quale si fondano trattamento di fine rapporto . 6.- che ancora derogando in melius la direttiva comunitaria, la disposizione di legge in esame l'art 2 della 1. n. 297 del 1982 al comma 5 stabilisce che, qualora il datore di lavoro non sia - soggetto a procedure concorsuali, garantita dalla direttiva n. 80/987, cit. , il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti . 7.- che nell'estendere la garanzia del Fondo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro , pure tutelati dalla direttiva n. 80/987, cit. , in caso di insolvenza del datore di lavoro il d.lgs.27 gennaio 1992 n. 80 artt. 1 e 2 sanando, così, l'inadempienza agli obblighi nascenti dalla direttiva medesima vedi Corte giust. 2 febbraio 1989, causa n. 22/87 ribadisce esplicitamente articolo 1, comma 2 che il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere il pagamento anche di detti crediti di lavoro al Fondo di garanzia sempre che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti . 8.- che in sostanza il Fondo di garanzia si sostituisce - al datore di lavoro inadempiente - nel pagamento del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro essenzialmente, di retribuzione diretta , diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro . 9.- che questa Corte ha recentemente ritenuto cfr. sentenze n. 7585 del 2011, n. 15662 del 2010, n. 1178 del 2009, n. 7466 del 2007 che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l'ingresso ad un'azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l'imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l'esecuzione forzata si riveli infruttuosa. 10.- che l'espressione non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942 va quindi interpretata nel senso che l'azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo. 11.- che nel ribadire che il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso 1' INPS ogniqualvolta il datore di lavoro non sia assoggettato in concreto a fallimento, sia per condizioni soggettive sia per ragioni oggettive, essendo sufficiente, in particolare, che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risultino in atti altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva. Tuttavia, ad avviso del Collegio, come condivisibilmente osservato dall'Istituto nella sua memoria, nel caso in cui il lavoratore non dimostri di essere stato ammesso al passivo del fallimento e tale ammissione sia resa impossibile dalla chiusura della procedura fallimentare per insufficienza dell'attivo prima dell'esame di una domanda tardiva di insinuazione , il lavoratore è tenuto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis. Secondo l'orientamento da seguito di un distinto rapporto assicurativo previdenziale nel ricorso dei requisiti fissati dalla legge, vale a dire lo stato di insolvenza del datore di lavoro accertato nell'ambito, e secondo le regole, della procedura concorsuale. La formazione di un titolo giudiziale e l'inutile esperimento dell' esecuzione forzata. Orbene nel caso in esame l'azione esecutiva è stata inutilmente esperita, tardivamente, quando il procedimento giudiziario per ottenere la condanna del Fondo al pagamento delle somme era stato già iniziato, né rileva che il credito fosse stato già positivamente accertato con sentenza del Tribunale di Rovigo n. 152 del 2006 allegata al ricorso. Per altro verso la procedura fallimentare si era conclusa per, seppur effetto della verificata mancanza di attivo. Il lavoratore, con una diligenza ordinaria, avrebbe dovuto porre in esecuzione il titolo e solo dopo aver verificato l'incapienza del patrimonio del datore di lavoro rivolgere la sua domanda all'Inps che gestisce il Fondo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato. La particolarità della vicenda esaminata determina il Collegio a compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Compensa le spese.