Assunzione a termine: il datore deve specificare le ragioni oggettive del termine finale

In tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. Tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6941, depositata il 7 aprile 2015. Il fatto. Poste Italiane ricorre in Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte d’appello di Firenze confermava la pronuncia del Giudice di primo grado di accoglimento della domanda proposta da una lavoratrice, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti. La società datrice di lavoro lamenta nel ricorso che la Corte territoriale ha ritenuto le ragioni indicate nel contratto generiche senza prendere in esame il contenuto degli accordi espressamente richiamati, attraverso i quali si sarebbe potuta ricavare la specificazione delle ragioni. Apposizione di un termine al contratto di lavoro. Il Collegio ritiene il ricorso fondato in base all’indirizzo dettato dalla Corte di legittimità in materia. È stato, infatti, affermato che l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa . È compito del Giudice di merito, continua il Collegio, accertare la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ignorato gli accordi richiamati, violando così i principi sopra richiamati. La S.C., pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 gennaio – 7 aprile 2015, numero 6941 Presidente Vidiri – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'Appello di Firenze confermava la pronuncia del giudice di primo grado con la quale era stata accolta la domanda proposta da B.M.F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1-6-2002 al 30-9-2002, ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all'introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie prodotti e servizi, nonché all'attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17,18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002 . Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a due motivi resistiti con controricorso dalla B Sono state depositate memorie dalle parti ex articolo 378 C.P.C Infine il Collegio ha autorizzato la stesura di motivazione semplificata. Motivi della decisione Con il primo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte di merito ha ritenuto generiche le ragioni indicate nel contratto individuale, senza prendere in esame il contenuto degli accordi espressamente richiamati, attraverso i quali ben si sarebbe potuta ricavare la specificazione per relationem delle ragioni stesse. Tale motivo risulta fondato in base all'indirizzo dettato da questa Corte nella materia de qua. Al riguardo, come è stato più volte affermato e va qui ribadito, v. Cass. 1-2-2010 numero 2279 e numerose successive in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l'indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo , ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia vedi sentenza 22/11/05 in causa C-144/04 , un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale . In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 numero 10033, l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'articolo l del d.lgs. numero 368/2001 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto . Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, seppure nel nuovo quadro normativo non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l'assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisita della fattispecie legale . Orbene nel caso di specie la Corte di merito, in violazione di tali principi, ha ignorato il contenuto degli accordi richiamati e ritualmente depositati in questa sede di legittimità ex articolo 369 numero 4 c.p.c. . In tal senso, va quindi accolto il primo motivo restando conseguentemente assorbito il secondo avente ad oggetto la misura del risarcimento del danno scaturito dallo scioglimento del rapporto di lavoro derivante da clausola risolutiva nulla , successivo in ordine logico. L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà attenendosi al principio sopra richiamato. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.