Licenziamento collettivo, la comunicazione finale deve essere dettagliata

In caso di licenziamento collettivo, è illegittima la comunicazione finale, prevista dall’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, che non specifica le modalità di applicazione dei criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6630, depositata il 1° aprile 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava l’inefficacia di un licenziamento ai danni di un lavoratore. Nonostante il riferimento esclusivo al criterio del conseguimento o della prossimità all’età pensionabile fosse stato ritenuto ammissibile e corretto, la società, nell’ambito di un licenziamento collettivo, non aveva specificato, nella comunicazione finale ai sensi dell’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, le modalità di applicazione dei criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare. La società ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito l’affermazione secondo cui la comunicazione finale del licenziamento collettivo avrebbe dovuto indicare le modalità di applicazione dei criteri di scelta anche nel caso in cui, in base al concordato criterio del diritto alla pensione, fossero stati licenziati tutti i lavoratori della qualifica interessata aventi diritto alla pensione. La Corte di Cassazione rileva che, nel caso di specie, si era dato corso ai licenziamenti dei dipendenti interessati in momenti differenti, anche se nel breve arco di tempo consentito. Di conseguenza, correttamente i giudici di merito avevano ritenuto essenziale la specificazione, nella comunicazione, delle modalità attraverso cui si era pervenuti all’individuazione dei licenziandi, specificazione utile, nella specie, caratterizzata dal ricorso in successione ad una pluralità di criteri, ad attestare la rigorosa sequenzialità della selezione . La società, non essendo tenuta a procedere ai licenziamenti annunciati ma avendone mera facoltà, avrebbe dovuto darvi corso secondo una predeterminata graduatoria risultante dalla congrua applicazione delle modalità di selezione, cui doveva dichiarare di attenersi in base alla corretta interpretazione dell’art. 4, comma 9, cit. . Obiettivi della comunicazione finale. In questo modo, la Corte d’appello si era uniformata al principio secondo cui la comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 223/1991, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, nonché alle organizzazioni sindacali ed agli organi amministrativi, di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Non è, quindi, sufficiente la trasmissione dell’elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le OO.SS., né la predisposizione di un meccanismo in via successiva dei vari criteri. Infatti, è necessario controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in più, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l’individuazione dei dipendenti da licenziare. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 14 gennaio – 1 aprile 2015, n. 6630 Presidente Stile – Relatore De Marinis Svolgimento del processo Con sentenza del 10 agosto 2012, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Latina, che, in accoglimento dell'impugnazione proposta da P.S. avverso il licenziamento intimatogli dalla Wieth Lederle S.p.A., società farmaceutica alle cui dipendenze il predetto operava quale informatore medico scientifico, ai sensi della legge n. 223/1991 nonché della domanda relativa al pagamento del c.d. premio di linea per il trimestre ottobre-dicembre 2006, dichiarava l'inefficacia del recesso, ordinava la reintegrazione del P. nel proprio posto di lavoro e condannava la Società al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra nonché dell'importo corrispondente al richiesto premio di linea. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa, pur pronunziatasi per l'ammissibilità e correttezza del riferimento esclusivo al criterio del conseguimento o della prossimità all'età pensionabile, ritenuto la fondatezza dell'eccepito vizio procedurale della comunicazione finale di cui al comma 9 dell'art. 4 l. n. 223/1991, dato dall'omessa specificazione in essa delle modalità di applicazione dei criteri di valutazione comparativa per l'individuazione dei dipendenti da licenziare, di qui pervenendo comunque alla declaratoria di inefficacia dell'intimato licenziamento. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, P.S. . Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione Con l'unico motivo, con il quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la ricorrente lamenta l'erroneità della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui afferma che la comunicazione finale del licenziamento collettivo dovrebbe indicare le modalità di applicazione dei criteri di scelta anche nel caso in cui in base al concordato criterio del diritto a pensione siano stati licenziati tutti i lavoratori della qualifica interessata aventi diritto a pensione, come, allegando al ricorso la memoria di costituzione in primo grado, in ossequio al principio di autosufficienza del medesimo, la ricorrente stessa, attesta di aver allegato e provato essersi nella specie puntualmente verificato. Il motivo è infondato. La Società ricorrente non manca di avvedersi come il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla necessaria specificazione dei criteri di scelta sia determinato dalla circostanza di fatto che, nella specie, si sia dato corso ai licenziamenti dei dipendenti interessati in momenti differenti, pur nel breve arco di tempo consentito, rilevando a riguardo, per quanto apoditticamente, che tale circostanza non attiene alla validità del licenziamento e comunque non riguarda l'individuazione dei licenziandi, cui soltanto si riferiscono le modalità di applicazione dei criteri di scelta , ma nulla oppone alla considerazione che costituisce la ragione determinante per la quale la Corte di merito ha ritenuto essenziale la specificazione nella comunicazione de qua delle modalità attraverso cui si è pervenuti all'individuazione dei licenziandi, specificazione utile, nella specie, caratterizzata dal ricorso in successione ad una pluralità di criteri, ad attestare la rigorosa sequenzialità della selezione, considerazione che, risultando ineccepibile sul piano logico e giuridico, mira a dare rilievo alla circostanza per cui la Società, non essendo tenuta procedere ai licenziamenti annunciati ma avendone mera facoltà, avrebbe dovuto darvi corso secondo una predeterminata graduatoria risultante dalla congrua applicazione delle modalità di selezione cui doveva dichiarare di attenersi in base alla corretta interpretazione del disposto dell'art. 4, comma 9, citato. Argomentazione questa che risulta coerente con l'orientamento interpretativo accolto da questa Corte cfr. Cass. 8.11.2003, n. 16805 e Cass. 16.2.2010, n. 3603 secondo cui nella materia dei licenziamenti regolati dalla l. 23 luglio 1991, n. 223, la comunicazione di cui all'art. 4, comma 9, che fa obbligo di indicare puntualmente le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è finalizzata a consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine non è sufficiente la trasmissione dell'elenco dei lavoratori licenziati e la comunicazione dei criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali, né la predisposizione di un meccanismo di applicazione in via successiva dei vari criteri, poiché vi è necessità di controllare se tutti i dipendenti in possesso dei requisiti previsti siano stati inseriti nella categoria da scrutinare e, in secondo luogo, nel caso in cui i dipendenti siano in numero superiore ai previsti licenziamenti, se siano stati correttamente applicati i criteri di valutazione comparativa per l'individuzione dei dipendenti da licenziare . Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali ed altri accessori di legge.