TFR dal Fondo di garanzia INPS: la causa si svolge vicino a casa

Il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia previsto dall’art. 2 l. n. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Perciò, la competenza territoriale della causa deve essere radicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., presso il giudice del lavoro del luogo in cui ha residenza l’attore e non secondo i criteri stabiliti per l’individuazione del foro competente nelle cause di lavoro ex art. 413 c.p.c

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6480, depositata il 31 marzo 2015. Il caso. Il tribunale di Caltanissetta, su ricorso in riassunzione proposto da un lavoratore in seguito alla declaratoria di incompetenza territoriale da parte del tribunale di Agrigento, sollevava istanza per regolamento di competenza. Secondo i giudici, la natura previdenziale del diritto azionato dall’attore nei confronti dell’INPS, come gestore del fondo di garanzia ai sensi della l. n. 297/1982, per il pagamento del credito per TFR maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente, oltre alle ultime tre mensilità di retribuzione, induceva a ritenere che la competenza territoriale dovesse essere individuata non sulla base dell’art. 413 c.p.c., bensì dell’art. 444 c.p.c., che individua la competenza territoriale nel luogo di residenza del ricorrente, per cui, nel caso di specie, nella circoscrizione del tribunale di Agrigento. Prestazione previdenziale. La Corte di Cassazione ricorda che il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico del fondo di garanzia previsto dall’art. 2 l. n. 297/1982, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro. Si tratta di un diritto che si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro, bensì col verificarsi dei presupposti previsti dalla legge, cioè l’insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di procedura esecutiva. Presupposti per la prestazione. Il fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro. La sola particolarità consiste nel fatto che l’interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l’assunzione, da parte dell’ente previdenziale, in casi di insolvenza del datore di lavoro, di un’obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Perciò, il diritto alla prestazione del fondo nasce non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti legislativi insolvenza del datore di lavoro, accertamento del credito nell’ambito della procedura concorsuale, formazione di un titolo giudiziale, esperimento non satisfattivo dell’esecuzione forzata . Per ottenere tale prestazione serve quindi una domanda amministrativa, da presentare solo dopo la verifica dell’esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, oppure, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. Competenza territoriale. Di conseguenza, la competenza territoriale della causa deve essere radicata, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., presso il giudice del lavoro del luogo in cui ha residenza l’attore e non secondo i criteri stabiliti per l’individuazione del foro competente nelle cause di lavoro ex art. 413 c.p.c Poiché il ricorrente vive a Canicattì, comune rientrante nella circoscrizione del tribunale di Agrigento, la Corte di Cassazione dichiara la competenza di questo ufficio giudiziario.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 12 febbraio – 31 marzo 2015, n. 6480 Presidente Curzio – Relatore Arienzo Ragioni di fatto e di diritto Il Tribunale di Caltanissetta, sul ricorso in riassunzione proposto, in data 25.7.2013, da M.G. in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Agrigento, sollevava d'ufficio istanza per regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c. dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con provvedimento emesso il 13.2.2014. ll giudice di Caltanissetta osservava che la natura previdenziale del diritto azionato dal M., nei confronti dell'INPS, quale gestore del_ fondo di garanzia ai sensi della 1. 297 del 1982 - per il pagamento del credito per t.f.r. maturato nei confronti del datore di lavoro insolvente, nonché delle ultime tre mensilità di retribuzione, per un importo di euro 2.409,24 al primo titolo e di euro 3590,32 a titolo di mensilità di dicembre 2010, comprensivo di tredicesima, di euro 1795,16 a titolo di mensilità di gennaio 2011 e di euro 1749,12 a titolo di mensilità di febbraio 2011 - induceva a ritenere che la competenza territoriale dovesse individuarsi non già sulla scorta dell'art. 413 c.p.c., quanto, piuttosto, con riferimento all'art. 444 c.p.c., che ancorava la competenza territoriale al luogo di residenza del ricorrente, rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Agrigento. L'Ufficio del Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata, in accoglimento del ricorso, la competenza del giudice del lavoro di Agrigento. La legge 297 del 1982, prevede, all'art. 2, comma 1, che presso l'istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto. Ai sensi dei D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della L. n. 297 dei 1982, dei crediti di lavoro non corrisposti diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto. Nella fattispecie in esame si controverte sia del credito al t.f.r., sia dei crediti di cui all'art. 2, comma 1, ossia degli ulteriori crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro. Questa Corte, con riferimento al TFR, ma affermando principi di diritto relativi al Fondo in questione e alle obbligazioni a carico dello stesso, che, dunque, possono trovare applicazione anche con riguardo agli altri crediti di lavoro non corrisposti, ha ribadito Cass. n. 16617 del 2011, n. 8265 del 2010 e, tra le tante, Cass. n. 27917 del 1911212005 , mutando il precedente indirizzo, che il diritto del lavoratore di ottenere dall'INPS, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del T.F.R. a carico dello speciale fondo di cui alla L. n. 297 dei 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale . Tale diritto si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva . Ed infatti, il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro , con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo. Il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata. [I diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo - previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge insolvenza del datore di lavoro e accertamento de[ credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata v., da ultimo, Cass. 9.6.2014 n. 12971, conforme all'orientamento più recente espresso da Cass. 19.12.2005 n. 27917 e Cass. 8.3.2011 n. 5494 . Da quanto esposto consegue che correttamente il giudice remittente ha ritenuto che la competenza territoriale della causa in questione si radichi, ai sensi dell'art. 444 c.p.c., presso il giudice del lavoro del luogo in cui ha la residenza l'attore e non già secondo i criteri stabiliti per l'individuazione del foro competente nelle cause di lavoro ai sensi dell'art. 413 c.p.c Poiché è incontroverso che il ricorrente risiede in Canicattì, comune rientrante nella circoscrizione del tribunale di Agrigento, deve essere dichiarata la competenza di tale ufficio giudiziario. P.Q.M. La Corte dichiara la competenza territoriale del giudice del lavoro di Agrigento.