Se ferragosto cade di domenica, al lavoratore non spetta alcun compenso aggiuntivo

In tema di compenso per festività infrasettimanali, la quota aggiuntiva corrispondente all’aliquota giornaliera, nella misura di un sesto della retribuzione settimanale, per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che in tali giorni riposi.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6541/15 depositata il 31 marzo. Il caso. La dipendente di un’impresa di pulizie lamentava dinanzi al Tribunale di Bologna di non aver percepito quanto a lei spettante per il lavoro svolto in alcune giornate festive, in particolare il lunedì di Pasqua ed il ferragosto del 1998, il giorno di Pasqua, il lunedì di Pasqua ed il ferragosto del 1999. Il Tribunale adito riconosceva a favore della dipendente il diritto ad ottenere una somma a titolo di compenso aggiuntivo solo per la giornata del ferragosto 1999 che coincideva con la domenica. La Corte d’appello, accogliendo il gravame della società, rigettava le domande della lavoratrice, sostenendo che la stessa risultava tenuta ad una prestazione di 40 ore settimanali con retribuzione fissa mensile e che non aveva dimostrato che il ferragosto del 1999 coincidesse con una giornata di riposo compensativo. Riposo e festività. La lavoratrice impugna la sentenza innanzi alla Cassazione. Posto che la lavoratrice, da quanto risulta dal CCNL e dalle buste paga, era tenuta a prestare il lavoro anche la domenica o nelle giornate festive e che nella misura di 12 giornate annuali non era previsto alcun riposo compensativo, i giudici di legittimità ritengono infondate le doglianze sollevate. La sentenza impugnata risulta difatti uniformarsi ai principi già affermati dalla Cassazione secondo cui in tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell’art. 5, comma 3, ultima parte, l. n. 260/1949, come modificato dalla l. n. 90/1954, il compenso aggiuntivo [] ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi . In tal caso infatti, il compenso è giustificato dal fatto che se le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno di riposo in più. La Cassazione precisa inoltre che la disciplina collettiva prevede che, solo nel caso in cui le ricorrenze festive cadano in giornata di riposo settimanale, spetta al lavoratore un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile , in aggiunta al normale trattamento retributivo. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 gennaio – 31 marzo 2015, n. 6541 Presidente Macioce Relatore D’Antonio Svolgimento del processo C.S., dipendente della Gamba Service spa, con mansioni di addetta alle pulizie in vari appalti, premesso che era tenuta a prestare il lavoro a volte anche nella giornata di domenica o nelle giornate festive ex art 33 del CCNL nella misura di 12 annuali per le quali non era previsto riposo compensativo, lamentava davanti al Tribunale di Bologna che aveva percepito per il lavoro prestato nelle giornate festive di lunedì di Pasqua e del ferragosto 1998 , della Pasqua e del lunedì di Pasqua e del ferragosto 1999 somme inferiori al dovuto. Il Tribunale di Bologna, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato la Gamba Service a pagare a favore della ricorrente, per quel che qui rileva, € 74,30 per la giornata festiva del ferragosto 1999 coincidente con la domenica respingendo le altre richieste . La Corte d'appello di Bologna , in accoglimento dell'appello incidentale della Gamba Service ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda della S. anche con riferimento al pagamento di € 74,30 per la giornata festiva del ferragosto 99. La Corte ha osservato che la S. aveva posto a fondamento della sua domanda un fatto nuovo sollevato solo in appello e cioè di essere retribuita in maniera non fissa sebbene fin dalla memoria di costituzione la Gamba Service avesse affermato espressamente che essa era retribuita in maniera fissa . La Corte ha osservato che, comunque, il nuovo assunto era infondato in quanto la variabilità riguardava solo il lavoro straordinario, la circostanza che essa fosse inserita in turni escludeva la tesi della lavoratrice e dall'esame dei contratti di lavoro e dalle buste paga risultava che era tenuta ad una prestazione di 40 ore settimanali ed era retribuita con una retribuzione fissa mensile . La Corte territoriale ha, negato, per quel che qui rileva, in applicazione dell'art 5 , comma 3 ultima parte, il diritto della ricorrente al compenso aggiuntivo corrispondente alla retribuzione di 1/26 della retribuzione mensile per il giorno del 15 agosto 1999 coincidente con la domenica n n essendo stato provato che quel giorno coincidesse con una giornata di riposo compensativo„ cLe Avverso la sentenza ricorre la S. formulando 4 motivi e poi emoria ex art 378 cpc Resiste la Gamba Service. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art 100 e 102 cpc . Rileva che fin dal primo grado aveva richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro non come salariata fissa. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 1362 ,1363 cc Lamenta l'erronea interpretazione dei contratti intercorsi tra le parti effettuata dalla Corte in base alla quale era pervenuta a concludere che essa fosse una salariata fissa . Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento alla qualità di salariata fissa. I tre motivi congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi sono infondati . Il ricorrente si limitata a contrapporre la sua interpretazione degli atti di causa e della documentazione probatoria a quella svolta dalla Corte d'appello senza evidenziare , in modo specifico, alcuna violazione di norme o vizi motivazionale in cui sarebbe incorsa la Corte di merito. Lamenta genericamente la violazione di criteri di ermeneutica senza indicare il modo con il quale ragionamento del giudice si sarebbe dagli stessi discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione, come nella specie, di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza Cfr. Cass. 3015/06 . Deve richiamarsi altresì il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il sindacato di legittimità, demandato alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ, consiste nel controllo dell'operato del giudice di merito in ordine al dovere di esaminare i fatti costitutivi, estintivi o modificativi del rapporto in contestazione, e nello stabilire se la decisione sia sorretta da adeguata e logica motivazione, al fine di accertare, attraverso la esposizione dei motivi di convincimento espressi dallo stesso giudice, se l'indagine sia stata compiuta con un procedimento logico esente da manchevolezze, lacune o contraddizioni, e che non sia stato omesso l'esame di alcun punto decisivo della controversia. Pertanto, allorché la valutazione degli elementi di merito risulti eseguita senza alcun vizio logico, non è consentito, in sede di legittimità, di procedere ad una rivalutazione degli stessi elementi, per trame un convincimento conforme a quello sostenuto dalla parte. cfr tra le tante Cass. SSUU n 17076/2011, Cass. n 9803/2012 . Nella specie la Corte ha ampiamente motivato il processo logico in base al quale è pervenuta ad affermare che la ricorrente fosse salariata fissa . Ha richiamato , infatti, il contenuto della memoria di costituzione della Gamba Service che aveva espressamente dedotto che la S. non rientrava nella categoria dei prestatovi retribuiti in misura non fissa. Ha sottolineato, inoltre, che il criterio di calcolo della retribuzione affidato alla moltiplicazione delle ore lavorate per una tariffa concordata non incideva sulla circostanza che essa era comunque retribuita in maniera fissa considerate le giornate lavorative, la circostanza che la variabilità poteva riguardare al massimo le ore straordinarie , che era inserita in turni e che dall'esame dei contratti e delle buste paga risultava che era tenuta a svolgere contrattualmente un orario di 40 ore settimanali e che era retribuita con una retribuzione fissa mensile il cui importo era soggetto a variazioni soltanto in relazione alle ore di straordinario, Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art 5 L n 260/1949 . Censura il mancato riconoscimento di un'ulteriore retribuzione per il giorno 15/8/99 cadente di domenica .Afferma che la disciplina legale non poteva essere superata da quella contrattuale peggiorativa Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha affermato che ai sensi dell'art 5, 3 comma , ultima parte, il compenso aggiuntivo poteva spettare alla S., la cui prestazione era resa in turni, solo ove avesse dimostrato che il giorno del 15 agosto 1999 coincideva con una giornata di riposo. La Corte di merito si è uniformata ai principi già affermati da questa Corte secondo cui in tema di compenso per le festività infrasettimanali, ai sensi dell'art. 5, comma terzo, ultima parte, legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo corrispondente all'aliquota giornaliera determinata come un sesto della retribuzione settimanale, corrispondente a un ventiseiesimo della retribuzione mensile ivi previsto per il caso in cui le festività nazionali coincidano con la domenica, spetta al lavoratore retribuito in misura fissa che, in tali giorni, riposi tale compenso trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo . cfr Cass n 17543/2011, n 10309/2002 La Corte ha , altresì, precisato che anche in base alla disciplina collettiva soltanto nel caso in cui le ricorrenze festive tra le quali quelle per le quali la ricorrente aveva agito in giudizio cadano in giornata di riposo settimanale spetta in aggiunta al normale trattamento/un importo pari alle quote giornaliere degli elementi della retribuzione globale mensile Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente a pagare le spese del presente giudizio . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in € 100,00 per esborsi ed € 800,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.