Lavori socialmente utili o di pubblica utilità, l’assegno riceve comunque un “ritocchino”

L’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini previsti dall’art. 45, comma 9, l. n. 144/1999 a favore dei lavori socialmente utili, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280/1997.

Così ha statuito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6383, depositata il 30 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Catanzaro rigettava la domanda di alcuni lavoratori volta ad ottenere l’adeguamento, per il 1999, della prestazione percepita come soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ai sensi del d.lgs. n. 280/1997 interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno , nella misura dell’80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Secondo i giudici, non poteva essere estesa ai lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità della rivalutazione prevista dall’art. 45, comma 9, l. n. 144/1999 riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali nonché norme in materia di lavori socialmente utili quest’ultima disposizione comprende, come destinatari dell’aumento, solo i lavoratori socialmente utili. Disponendo l’aumento, dal 1° gennaio 1999, dell’assegno Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili è stabilito in lire 850.000 mensili , il legislatore era consapevole dell’esistenza della categoria dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi del d.lgs. n. 280/1997, per cui l’estensione pretesa dagli attori contraddiceva il tenore letterale della norma. I lavoratori ricorrevano in Cassazione, deducendo che la voluntas legis deponeva per un’unitaria disciplina dei l.s.u./l.p.u., per cui non si poteva sottoporre soggetti identici a trattamenti giuridici diversi. Nozione generale. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di lavori socialmente utili, l’art. 1 d.lgs. n. 468/1997 revisione della disciplina dei lavori socialmente utili fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno ad oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari incentivi d’impiego. Ciò, in conformità all’intento demandato dalla legge delega, cioè la revisione dell’intera disciplina dei lavori socialmente utili, ed in previsione di una configurazione unitaria di tutte le attività descritte, che ha poi trovato consolidamento nella nuova disciplina del d.lgs. n. 81/2000. Perciò, il rapporto tra il disposto ex art. 2 d.lgs. n. 468/1997, che delinea i settori di attività per i progetti di lavoro di pubblica utilità, e quello ex art. 3 d.lgs. n. 280/1997, diretto all’individuazione di lavori di pubblica utilità in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego, si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all’interno di una medesima tipologia di attività e della stessa finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento al lavoro. Di conseguenza, l’incremento dell’assegno, nella misura e nei termini previsti dall’art. 45, comma 9, l. n. 144/1999, trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280/1997. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito di Catanzaro.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 1 dicembre 2014 – 30 marzo 2015, n. 6383 Presidente Mammone – Relatore Blasutto Ragioni di fatto e di diritto La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, letta la memoria di parte ricorrente. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda degli attuali ricorrenti intesa ad ottenere l'adeguamento, per l'anno 1999, della prestazione percepita come soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. n. 280 del 1997, nella misura dell'80% della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Osservava la Corte di appello che non poteva essere condivisa la tesi degli appellanti, volta a sostenere l'estensione ai lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità della rivalutazione prevista dall'art. 45 legge n. 144/99 in quanto tale disposizione comprende, come destinatali dell'aumento, unicamente i lavoratoli socialmente utili, e il legislatore, allorché ha disposto, con decorrenza dal 1^ gennaio 1999, l'aumento dell'assegno da lire 800.000 a lire 850.000, era pienamente consapevole della esistenza della categoria dei lavoratori impegnati in lavori di pubblica utilità di cui alla legge n. 196/97 e al d.lgs. n. 280/97, sì che l'estensione pretesa dagli appellanti contraddice il tenore letterale della norma. Tale sentenza è ora impugnata dai lavoratori che, con due motivi di ricorso, denunciano violazione di legge, in relazione al combinato disposto degli art. 8 d.lgs. n. 468/97 e art. 45, comma 9, della legge n. 144 del 1999, con riferimento agli artt. 3, comma 3, d.lgs. n. 280 del 1997, e 1, comma 3, del dl n. 510 del 1996, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché vizio di motivazione artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c. , evidenziando, sulla base di molteplici argomenti, che la voluntas legis deponeva per una unitaria disciplina dei lsu/lpu e di conseguenza non era possibile giungere a sottoporre soggetti identici a trattamenti giuridici diversi. L'Inps resiste con controricorso. Va premesso che il ricorso è tempestivo. Nel caso in esame, la sentenza impugnata è stata pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il 14 maggio 2012 e il procedimento notificatorio del ricorso per cassazione è stato avviato l'ultimo giorno utile, ossia il 14 maggio 2013, mediante consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Tale momento può desumersi dal timbro da questi apposto su tale atto, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile, atteso che le risultanze del registro cronologico, che egli deve tenere ai sensi dell'art. 116, primo comma, n. 1, del d.P.R. citato, fanno fede fino a querela di falso ex plurimis, tra le più recenti, Cass. n. 13640 del 2013 . Ciò premesso, il ricorso appare manifestamente fondato e, pertanto, può essere trattato in camera di consiglio. La questione della spettanza dell'incremento dell'assegno ai sensi dell'art. 45, comma 9, legge n. 144 del 1999 per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280 del 1997 è stata affrontata e decisa da Cass. n. 1461 del 21 gennaio 2011, che ha enunciato il seguente principio di diritto In tema di lavori socialmente utili, l'art. 1 del d.lgs. n. 468 del 1997 fornisce una definizione di portata generale dei l.s.u., comprensiva delle varie attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, nonché dei lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione in particolari bacini d'impiego, in conformità all'intento demandato dalla legge delega - consistente nella revisione dell'intera disciplina dei lavori socialmente utili - e in vista di una configurazione unitaria di tutte le attività ivi descritte che ha, successivamente, trovato consolidamento nella nuova disciplina dettata in materia dal d.lgs. n. 81 del 2000. Ne consegue che il rapporto tra il disposto di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 468 del 1997 - che delinea i settori di attività per i progetti di lavoro di pubblica utilità - e quello di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 280 del 1997 - diretto ad individuare i lavori di pubblica utilità in funzione della creazione di occupazione in uno specifico bacino di impiego - si configura in termini di specificazione di intenti generali in ambiti territoriali determinati, all'interno di una medesima tipologia di attività e di una medesima finalità del legislatore, connessa ad obiettivi di tutela dalla disoccupazione e di inserimento dal lavoro, sicché che l'incremento dell'assegno, nella misura e nei termini determinati dall'art. 45, comma 9, legge n. 144 del 1999 trova applicazione anche per i lavori di pubblica utilità previsti dal d.lgs. n. 280 del 1997 . A tale pronuncia hanno fatto seguito le seguenti, tutte conformi Cass. n. 28540 del 2011, n. 29065 del 2011, n. 29808 del 2011, n. 29516 del 2011, n. 6589 del 2012, n. 9702 del 2012. In accoglimento del ricorso va cassata la sentenza impugnata. Non appaiono ricorrere i presupposti per la decisione nel merito, stante la richiesta di liquidazione del quantum debeatur , a cui deve provvedere il giudice di rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione.