Nessuna formazione per la lavoratrice, contratto a tempo indeterminato a carico della società

In tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza e non sia lieve, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 6265, depositata il 27 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Roma dichiarava che tra una società ed una lavoratrice intercorreva un rapporto a tempo indeterminato a partire dall’assunzione, formalmente avvenuta con contratto di formazione e lavoro. Secondo i giudici, la formazione impartita in concreto alla lavoratrice era stata del tutto insufficiente, per cui, a seguito dell’inadempimento degli obblighi formativi contrattualmente posti a carico del datore, doveva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro, con conversione del rapporto e prosecuzione oltre il termine di scadenza. La Corte territoriale condannava anche la società al risarcimento dei danni, in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora fino al compimento del terzo anno alla scadenza del contratto questo periodo di tempo veniva ritenuto ragionevole affinché la lavoratrice potesse reperire una nuova occupazione. La società ricorreva in Cassazione, deducendo l’adeguatezza della formazione iniziale. Formazione assente o inadeguata. La Corte di Cassazione ricorda che in tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in uno a subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, oppure in un’attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e trasfusi poi nel contratto. In questa seconda eventualità, il giudice valuta in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, dichiarando la trasformazione del rapporto nei casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del lavoratore nel tempo stabilito. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva ricevuto una formazione di soli 10 giorni, mentre quella programmata prevedeva un periodo di 4 settimane, di cui 3 teoriche ed una pratica con affiancamento. La valutazione della rilevanza dell’inadempimento degli obblighi formativi, sottolineano gli Ermellini, essendo attinente al merito e se sono adeguatamente e correttamente motivate, non sono censurabili in sede di legittimità. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 20 gennaio – 27 marzo 2015, n. 6265 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo Con sentenza dell'11.7.2007, la corte di appello di Roma, in riforma del tribunale della stessa sede, ha dichiarato che tra Telecomltalia e M.M. intercorre un rapporto a tempo indeterminato a far tempo dall'assunzione formalmente avvenuta con contratto di formazione e lavoro ed ha condannato la società a risarcire il danno alla lavoratrice in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora fino al compimento del terzo anno successivo alla scadenza del contratto, oltre accessori e spese di lite. In particolare, la Corte ha ritenuto che era stata del tutto insufficiente la formazione impartita in concreto alla lavoratrice sicché, a seguito dell'inadempimento degli obblighi formativi contrattualmente posti a carico del datore, doveva accertarsi la natura subordinata del rapporto di lavoro delle parti, con conversione del rapporto e prosecuzione anche oltre il termine di scadenza. La Corte quindi ha risarcito il danno con decorrenza dalla messa in mora fino al decorso di un periodo di tre anni dopo la scadenza originaria del contratto, in applicazione dell'articolo 1227 co. 2 c.c., che impone al creditore di far uso dell'ordinaria diligenza al fine di evitare danni ulteriori, e ritenendo il triennio un tempo ragionevole perché il lavoratore possa avendo un onere in tal senso, in ragione della norma richiamata reperire una nuova occupazione confacente con l'esperienza lavorativa maturata. Avverso tale sentenza ricorre il datore di lavoro per due motivi, cui resiste la lavoratrice con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia - ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. - vizio di motivazione della sentenza impugnata, per aver trascurato che la ricorrente ebbe una formazione iniziale adeguata. Con il secondo motivo di ricorso si deduce - ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. - violazione della legge 863 del 1984, di conversione del decreto 726 dello stesso anno, per avere la sentenza trascurato che la conversione del rapporto deriva solo dall'inadempimento degli obblighi formativi che abbiano una obiettiva rilevanza, concretizzatisi nella totale mancanza di formazione o nella sua carente e completa inadeguatezza. Motivi della decisione 5. I due motivi sono connessi e possono essere trattati congiuntamente. 6. La corte territoriale ha accertato che in concreto la lavoratrice ha avuto una formazione di soli dieci giorni, rispetto a una formazione programmata di quattro settimane, di cui tre teoriche e l'ultima pratica con affiancamento. Tale situazione concreta secondo la corte un inadempimento di non lieve entità, con le conseguenze di legge, correttamente applicate dalla sentenza impugnata. 7. La pronuncia è in linea con la giurisprudenza di questa Corte Sez. L, Sentenza n. 16578 del 23/08/2004 , secondo la quale, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto in questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell'inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito. 8. Accertamento e valutazione compiute dal giudice di merito in ordine alla rilevanza dell'inadempimento degli obblighi formativi, in quanto attinenti al merito ed essendo adeguatamente e correttamente motivate, non sono censurabili in questa sede di legittimità Sez. L, Sentenza n. 11365 del 08/05/2008 Sez. L, Sentenza n. 9294 del 22/04/2011 . 9. Può dunque affermarsi che, in tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall'inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento - secondo un valutazione che compete al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità - abbia un'obiettiva rilevanza e non sia lieve, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi formativi contrattuali. 10. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 11. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro quattromila per compensi, Euro cento per spese, oltre accessori come per legge e spese generali nella misura del 15%.