Iscrizione a ruolo fuori termine, la decadenza è processuale

In caso di vizio formale della cartella o di mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo, la conseguenza è solo l’impossibilità, per l’istituto previdenziale, di avvalersi del titolo esecutivo, non la decadenza dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5792, depositata il 23 marzo 2015. Il caso. La Corte d’appello di Firenze rigettava l’opposizione di un privato contro la cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi e sanzioni amministrative. L’uomo ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 25 e 36, comma 6, d.lgs. n. 46/1999, in quanto non era stata rilevata la decadenza dell’INPS dall’iscrizione a ruolo, e dell’art. 116 l. n. 388/2000, poiché i giudici di merito avevano ritenuto evasione contributiva una fattispecie inserita in un complesso contenzioso inerente all’obbligo alla doppia iscrizione dei soci/amministratori di capitali. Giudizio ordinario. La Corte di Cassazione sottolinea che l’opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto contributivo, per cui l’ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell’opposizione, anche la condanna dell’opponente al pagamento del credito, senza che ne risulti mutata la domanda. Infatti, l’iscrizione a ruolo è uno dei diversi meccanismi accordati dalla legge all’INPS per recuperare i crediti contributivi, restando anche la possibilità che l’istituto agisca nelle forme ordinarie . Inoltre, la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, bensì un atto della procedura di riscossione del credito. Se, all’esito del giudizio di opposizione, il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall’istituto, il giudice condanna l’opponente a pagare la somma minore. In caso di vizio formale della cartella o di mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell’iscrizione a ruolo, la conseguenza è solo l’impossibilità, per l’istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, non la decadenza dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito. Decadenza processuale. Perciò, secondo gli Ermellini, l’art. 25 d.lgs. n. 46/1999 stabilisce una decadenza processuale, non sostanziale, come confermato dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall’iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie . Per quanto riguarda la violazione dell’art. 116 l. n. 388/2000 misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare , l'evoluzione normativa e giurisprudenziale induce a far escludere l'intenzione specifica di occultare il rapporto che faceva insorgere l'obbligo di versamento alla gestione commercianti e, quindi, l'integrazione della fattispecie di evasione contributiva ai sensi dell’art. 116 l. n. 388/2000. Infatti, la regola interpretativa che nega ogni rilievo all'attività prevalente, espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata , art. 1, comma 2, l. n. 662/1996, e dalla disposizione di interpretazione autentica, art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010, a differenza di quanto si poteva ipotizzare alla luce della disposizione precedente , è sopraggiunta successivamente al periodo di cui alla cartella opposta. Perciò, nel caso di specie, andava ravvisata la più lieve fattispecie dell’omissione contributiva. Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 29 gennaio – 23 marzo 2015, numero 5792 Presidente Curzio – Relatore Mancino Svolgimento del processo e motivi della decisione 1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio. 2. La Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del gravame svolto dall'INPS, ha rigettato l'opposizione svolta da N.L. avverso la cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi e sanzioni amministrative. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione N.L. affidato a due motivi con i quali, deducendo violazione di legge, si censura la statuizione impugnata per violazione degli artt. 25 e 36, co.6 d.lgs. numero 46/99, per non avere la Corte territoriale rilevato la decadenza dell'INPS dall'iscrizione a ruolo non avvenuta entro il 31.12.2005 primo motivo e, per violazione dell'art. 116 L.388/2000, per avere ritenuto evasione contributiva la fattispecie inserita in un complesso contenzioso inerente all'obbligo alla doppia iscrizione dei soci/amministratori di società di capitali secondo motivo . 4. Resiste con controricorso l'INPS. 5. II primo motivo di ricorso è qualificabile come infondato. 6. Questa Corte, con sentenza numero 26395/2013, ha già statuito sulla questione posta dal primo motivo, nei termini che seguono. 7. L'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinano di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'ente previdenziale convenuto può chiedere, oltre che il rigetto dell'opposizione, anche la condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui cartella, senza che ne risulti mutata la domanda cfr. Cass. 23600/2009 Cass. 5763/2002 . 8. Ciò perché l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all'INPS per il recupero dei crediti contributivi, ferma restando anche la possibilità che l'istituto agisca nelle forme ordinarie su tale alternativa, per l'analoga posizione dell'INAIL, v. anche Cass. 14149/2012 . 9. Questa S.C. ha altresì statuito v. Cass. numero 13982/07 , che la cartella esattoriale costituisce non un atto amministrativo, ma un atto della procedura di riscossione del credito i cui motivi sono già stati indicati e la cui liquidazione è già stata effettuata nei verbali di accertamento redatti dagli ispettori e notificati alle parti . 10. E se all'esito del giudizio di opposizione il credito contributivo viene accertato in misura inferiore a quella azionata dall'istituto, il giudice deve non già accogliere sic et simpliciter l'opposizione, ma condannare l'opponente a pagare la minor somma. 11. Va ribadito che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non io fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito. 12. In breve, quella di cui all'art. 25 cit. d.lgs. numero 46/99 è una decadenza processuale e non sostanziale, come confermato a dal tenore testuale della norma, che parla di decadenza dall'iscrizione a ruolo del credito e non di decadenza dal diritto di credito o dalla possibilità di azionarlo nelle forme ordinarie b dall'impossibilità di estendere in via analogica una decadenza dal piano processuale anche a quello sostanziale per principio generale le norme in tema di decadenza sono di stretta interpretazione cfr., ad esempio, Cass. 835072012 c dalla non conformità all'art. 24 Cost di un'opzione interpretativa che negasse all'istituto la possibilità di agire in giudizio nelle forme ordinarie d dalla rado, evincibile anche dai lavori preparatori, dell'introduzione del meccanismo di riscossione coattiva dei crediti previdenziali a mezzo iscrizione a ruolo, intesa a fornire all'ente un più agile strumento di realizzazione dei crediti ritenuto costituzionalmente legittimo da Corte cost. ord. numero 111/07 , non già a renderne più difficoltosa l'esazione imponendo brevi termini di decadenza e dal rilievo che la scissione fra titolarità del credito previdenziale e titolarità della relativa azione esecutiva quest'ultima in capo all'agente della riscossione mal si concilierebbe con un'ipotesi di decadenza sostanziale. 13. E' qualificabile, invece, come manifestamente fondato il secondo motivo concernente il regime sanzionatorio applicabile nella specie. 14. Come già, ritenuto da Cass. numero 18745 del 2013, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale induce a far escludere l'intenzione specifica di occultare il rapporto che faceva insorgere l'obbligo di versamento alla gestione commercianti e, quindi, l'integrazione della fattispecie di evasione contributiva, ai sensi della L.numero 388 del 2000, art. 116. 15. Ciò perché la regola interpretativa che nega ogni rilievo all'attività prevalente, espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata L. 23 dicembre 1996, numero 662, art. 1, comma 208 e dalla disposizione di interpretazione autentica D.L. 31 maggio 2010, numero 78, art. 12, comma 11 , a differenza di quanto si poteva ipotizzare alla luce della disposizione precedente, è sopraggiunta successivamente al periodo 1998/2004 di cui alla cartella opposta. 16. Va, pertanto, ravvisata la più lieve fattispecie della omissione contributiva. 17 Va quindi accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese, alla stessa Corte d'appello P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione.