Il cieco assoluto ha diritto all’indennità di accompagnamento prevista per tale categoria di soggetti

Una volta appurato che il soggetto versa in uno stato di cecità assoluta non gli si può negare il più favorevole beneficio da lui invocato, cioè quello della speciale indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in luogo dell’indennità di accompagnamento già goduta, considerato il diritto dell’assistito di optare per il trattamento più favorevole ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 508/1988, il tutto con conseguente riliquidazione della prestazione.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5169, depositata il 16 marzo 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli rigettava l’appello degli eredi dell’interessato proposto contro la sentenza del giudice del lavoro dello stesso Tribunale che aveva respinto la loro domanda a vedersi liquidate le differenze economiche tra indennità di accompagnamento, già goduta in vita dal loro dante causa, e quella per i ciechi assoluti, di cui all’art. 1, lett. a , l. n. 508/1988, a decorrere dal mese di agosto del 2001, epoca in cui era stata accertata in sede giudiziale la sua cecità assoluta. Contro la pronuncia della Corte d’appello gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione. Il Collegio ritiene il ricorso fondato, ricorda, sul punto, come l’indennità di accompagnamento ex art. 1, l. n. 18/1980 è cumulabile con l’indennità di cecità totale, ai sensi dell’art. 2, l. n. 429/1991, a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l’indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l’assistito matura il diritto all’indennità di cieco assoluto . Indennità di cecità assoluta Nel caso di specie, quindi, come sostenuto dai ricorrenti, una volta accertato che il loro dante causa percepiva l’indennità di accompagnamento dal gennaio 2001 per effetto di un quadro patologico in cui era prevalente il deficit visivo e che era stato, altresì, appurato che il medesimo versava in uno stato di cecità assoluta a decorrere dal mese di agosto dello stesso anno, la Corte d’appello non avrebbe potuto negargli il più favorevole beneficio invocato, cioè quello della speciale indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in luogo dell’indennità di accompagnamento già goduta, considerato anche il diritto dell’assistito di optare per il trattamento più favorevole ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 508/1988, il tutto con conseguente riliquidazione della prestazione. equiparata all’indennità goduta dai grandi invalidi di guerra. Infatti, il Collegio ricorda, altresì, che l’indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti è equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. Da ciò consegue che la misura dell’indennità base dell’indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti va determinata nell’importo stabilito per l’analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra . Da queste considerazioni, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rinviando il procedimento alla Corte d’appello di Salerno, la quale dovrà valutare nuovamente la questione di merito del diritto alle eventuali differenze economiche, in conseguenza dell’accertamento del diritto alla diversa prestazione dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 22 ottobre 2014 – 16 marzo 2015, n. 5169 Presidente Stile – Relatore Berrino Svolgimento del processo Si controverte del diritto degli eredi di P.S., vale a dire degli odierni ricorrenti P. M.R., P. A., P. V., B.R. e B. B., a vedersi liquidate le differenze economiche tra l'indennità di accompagnamento, già goduta in vita dal loro dante causa, e quella per i ciechi assoluti, di cui all'art. 1 lett. a della legge n. 50811988, a decorrere dal mese di agosto del 2001, epoca in cui era stata accertata in sede giudiziale la sua cecità assoluta. Con sentenza del 22.11.10 - 7.2.2011, la Corte d'appello di Napoli ha rigettato l'appello dei predetti eredi avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale partenopeo che aveva respinto la domanda, dopo aver rilevato che l'istante era già stato titolare di indennità di accompagnamento e di pensione di inabilità, per cui non poteva pretendere la duplicazione, per la medesima patologia, di una prestazione che aveva già conseguito. Invero, la Corte territoriale ha spiegato che la consulenza d'ufficio aveva consentito di accertare che il deficit visivo concorreva in modo assolutamente preponderante alla realizzazione dei requisiti biologici idonei per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Per la cassazione della sentenza ricorrono i predetti eredi con un solo motivo. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione Con un solo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione degli articolo 4 e 7 della legge n. 382/1970 e degli articolo 1 e 2 della legge n. 50/1988, al sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione al mancato accoglimento della domanda concernente la provvidenza richiesta a titolo di indennità di accompagnamento per ciechi totali. Assumono i ricorrenti che, una volta accertato che il loro dante causa percepiva l'indennità di accompagnamento dal gennaio del 2001 per effetto di un quadro patologico in cui era prevalente il deficit visivo e che era stato, altresì, appurato che il medesimo versava in uno stato di cecità assoluta a decorrere dal mese di agosto dello stesso anno, la Corte d'appello non avrebbe potuto negargli il più favorevole beneficio invocato, cioè quello della speciale indennità di accompagnamento per ciechi assoluti in luogo dell'indennità ordinaria già goduta, considerato anche il diritto dell'assistito di optare per il trattamento più favorevole ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 50811988, il tutto con conseguente riliquidazione della prestazione. L'Inps deduce l'inammissibilità del ricorso assumendo che nel presente giudizio di legittimità i predetti eredi avrebbero chiesto per la prima volta il riconoscimento del diritto alla più favorevole prestazione dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti dall'agosto del 2001 in luogo della indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 già erogata, mentre nei precedenti gradi di giudizio era stato richiesto il riconoscimento congiunto di entrambe le prestazioni. L'Inps eccepisce, inoltre, l'infondatezza del ricorso assumendo che correttamente la Corte d'appello aveva respinto la richiesta del beneficio dell'indennità per ciechi assoluti dopo aver rilevato che l'assistito non poteva pretendere la duplicazione, per la stessa malattia, di una prestazione che, in realtà, aveva già ottenuto, cioè l'indennità di accompagnamento dal gennaio del 2001. Il ricorso è fondato. Anzitutto, si osserva che già col ricorso di primo grado il dante causa degli odierni ricorrenti, vale a dire l'assistito Salvatore P., aveva chiesto le due prestazioni in questione in via di cumulo o in via alternativa, dopo aver fatto espresso riferimento alla diversità della malattia della cecità assoluta posta a base di tale tipo di domanda a decorrere dall'1/11/1999. Infatti, dopo aver chiesto la dichiarazione del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18 del 1980 a far data dall'1/12/1997, il P. formulava espressa istanza, per la diversa patologia della cecità assoluta, del diritto alla pensione non reversibile ed indennità speciale indennità di accompagnamento ai sensi delle leggi n. 382170 e n. 508188 e/o legge n. 18180 e successive modificazioni ovvero in subordine per la pensione non reversibile per cieco parziale in base alle leggi n. 382/70 e n. 508/88 a decorrere dall'1/11/1999, primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ha, quindi, errato la Corte d'appello a ritenere che la domanda riguardasse solo la richiesta congiunta delle due prestazioni in esame e che la loro causale fosse la stessa nonostante che il ricorrente avesse evidenziato la diversità della speciale provvidenza per i ciechi assoluti, di maggior favore, e ad onta del fatto che il medesimo l'avesse richiesta congiuntamente o alternativamente a quella ordinaria di accompagnamento a decorrere dall'1/11/1999, prima ancora di formulare solo in via subordinata istanza di riconoscimento della pensione per cieco parziale. Ne discende che la Corte di merito ha trascurato di considerare l'incidenza della malattia della cecità assoluta, accertata in corso di causa come decorrente dal mese di agosto del 2001, ai fini della valutazione della domanda della speciale indennità per tale particolare categoria di invalidi, a suo tempo proposta anche in via alternativa al conseguimento dell'ordinaria indennità di accompagnamento. Quest'ultima veniva, infatti, riconosciuta dall'Inps solo nelle more del giudizio a decorrere dal gennaio del 2001. Né può condividersi quella parte del ragionamento dei giudici d'appello in cui i medesimi, dopo aver preso atto dell'accertamento della cecità assoluta di Salvatore P. deceduto il 27.4.2009 a decorrere dal mese di agosto del 2001 e dopo aver rilevato che il consulente d'ufficio aveva segnalato l'assenza di documentazione che non fosse riferibile ai certificati medici di esclusiva natura oculistica, sono pervenuti al convincimento, in sede di analisi della disciplina dell'indennità di accompagnamento, che pur essendo previsto per i ciechi assoluti un'indennità di accompagnamento di importo maggiore di quella ordinaria si tratterebbe, pur sempre, della stessa prestazione. In realtà si è di recente avuto modo di spiegare Cass. Sez. n. 14610 del 27/6/2014 che nel sistema normativo introdotto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 682, confermato dalla legge 4 maggio 1983, n. 165, nonché ripreso, dopo il diverso regime recato dalle leggi 21 novembre 1988, n. 508 e 11 ottobre 1990, n. 289 che determinano in via autonoma detta indennità , dalla legge 31 dicembre 1991, n. 429, l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti è equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra. Ne consegue che la misura dell'indennità base dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti va determinata nell'importo stabilito per l'analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra. E', altresì, opportuno ricordare che l'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge n. 18 del 1980 è cumulabile con l'indennità per cecità totale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 429 del 1991, a condizione che il requisito sanitario sia integrato da infermità diverse dalla cecità parziale, giacché, altrimenti, l'indennità di accompagnamento cessa nel momento in cui l'assistito matura il diritto all'indennità di cieco assoluto. Cass. sez. 6 - Lav. Ordinanza n. 11912 del 121712012 Pertanto, il ricorso va accolto. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata e che il procedimento va rinviato alla Corte d'appello di Salerno, la quale provvederà a valutare nuovamente la questione di merito del diritto alle eventuali differenze economiche in conseguenza dell'accertamento del diritto alla diversa prestazione dell'indennità di accompagnamento per ciechi assoluti alla luce della formulazione della domanda e degli esiti della perizia medico-legale già svolta. La stessa Corte provvederà, altresì, in merito alla regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per le spese, alla Corte d'appello di Salerno.