Ex lavoratori che, pensionati, stanno ancora alle direttive del datore sono lavoratori subordinati

Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, occorre fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 4346, depositata il 4 marzo 2015. Il fatto. Una società propone ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’appello di Venezia la aveva condannata a pagare a favore dell’INPS e dell’INAIL somme di denaro a titolo di contributi non versati, omesse trattenute pensionistiche e a titolo di premi omessi, in riferimento a specifici lavoratori. Questi ultimi erano stati in precedenza dipendenti dell’azienda e, dopo il pensionamento, erano stati incaricati di svolgere la medesima attività che effettuavano in precedenza, lavorando a fianco di lavoratori neo assunti per addestrarli. La Corte d’appello aveva ritenuto tali rapporti di natura subordinata. Qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato. Il Collegio aderisce a tale decisione, ribadendo il carattere non decisivo della qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti. Infatti, ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è necessario fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro . Indizi probatori della subordinazione. Secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorda il Collegio, la valutazione del giudice di merito sulla natura effettiva del rapporto deve avere riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. Nel caso in cui non sia facilmente riconoscibile l’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui a causa delle peculiarità delle mansioni, si deve fare riferimento a criteri complementari e sussidiari che, privi di valore decisivo singolarmente, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Nel caso in esame, dunque, risulta che la Corte d’appello abbia correttamente applicato tali principi, accertando che vi era il pieno inserimento dei lavoratori sia nell’attività d’impresa che nella sua organizzazione, operando con strumenti, in luoghi e secondo le procedure aziendali determinate dal datore di lavoro. Pertanto, dalla qualificazione dei rapporti di lavoro in questione come rapporti di lavoro subordinato discendono necessariamente gli obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, come determinati nella sentenza impugnata. Queste le ragioni per le quali la S.C. ha rigettato il ricorso e condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4346 Presidente De Cesare – Relatore Buffa Fatto e diritto 1. Con sentenza del 12.3.2012, la corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello proposto contro la sentenza del 2.5.2008 del tribunale di Vicenza, ha condannato la società Manifatture Lane Gaetano Marzotto e figli s.p.a. a pagare a favore dell'Inps Euro 109.445 a titolo di contributi non versati ed omesse trattenute pensionistiche, oltre somme aggiuntive ed accessori di legge, ed a pagare all'INAIL Euro ^626 a titolo di premi omessi, oltre accessori di legge, in riferimento alle posizioni dei lavoratori specificamente indicati. In particolare, si trattava di lavoratori che erano stati in precedenza dipendenti dell'azienda e che, dopo il pensionamento, erano stati incaricati di svolgere la medesima attività che effettuavano in precedenza, lavorando a fianco di altri lavoratori neo assunti per addestrarli. La corte territoriale ha rilevato che la società aveva instaurato con tali lavoratori rapporti formalmente di collaborazione, ma in realtà di natura subordinata, ed ha ritenuto che erano emersi plurimi indici sintomatici della subordinazione, che imponevano di ritenere corretta la qualificazione dei rapporti lavorativi eseguita nei verbali di accertamento degli ispettori degli enti previdenziali. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso la società per due motivi illustrati da memoria, cui resistono INPS ed INAIL con controricorso l'Inail ha anche presentato memoria Equitalia è rimasta intimata. 3. Con il primo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione circa fatti controversi decisivi per il giudizio, per avere la Corte travisato la differenza sostanziale tra i compiti svolti dai lavoratori in questione quali già dipendenti e gli incarichi di addestramento e formazione successivamente svolti quali collaboratori coordinati e continuativi, trascurando l'entità della differenza del compenso percepito, la spettanza di tale compenso indipendentemente dal tempo impiegato, l'assenza di direttive, di inserimento nella struttura organizzativa e di vincolo di orario. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2094, 2222, 1362 cod. civ. e 409 n. 3 cod. proc. civ., per avere la corte territoriale confuso l'inserimento organico dei lavoratori nell'organizzazione con il coordinamento funzionale della prestazione che è tipico della collaborazione coordinata e continuativa. 4. Il ricorso è infondato. Occorre preliminarmente rilevare che il giudizio di qualificazione del rapporto lavorativo è compito proprio del giudice di merito. Si è infatti osservato in sede di legittimità Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009 che, in tema di distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'esistenza del vincolo di subordinazione va valutata dal giudice di merito - il cui accertamento è censurabile in sede di legittimità quanto all'individuazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre si sottrae al sindacato, se sorretta da motivazione adeguata e immune da vizi logici, la valutazione delle risultanze processuali. Nello stesso senso, si è detto Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9808 del 04/05/2011 Sez. L, Sentenza n. 23455 del 05/11/2009 che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. 5. Per altro verso, deve ribadirsi il carattere non decisivo della qualificazione del rapporto espressa dalla volontà delle parti, occorrendo secondo gli insegnamenti di Sez. L, Sentenza n. 22289 del 21/10/2014 Sez. L, Sentenza n. 19114 del 09/08/2013 Sez. L, Sentenza n. 13858 del 15/06/2009 Sez. L, Sentenza n. 19568 del 26/08/2013 , ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, far riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, piuttosto che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipula del contratto di lavoro. 6. Premesso quanto sopra, va rilevata la correttezza della valutazione operata dalla corte territoriale nella sentenza impugnata in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro in essere tra le parti quale lavoro subordinato. In tema, secondo la giurisprudenza di legittimità ancora Sez. L, Sentenza n. 9256 del 17/04/2009 , la valutazione del giudice di merito della natura effettiva del rapporto deve operarsi avuto riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione, fermo restando che, ove l'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario predeterminato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione. Secondo Sez. L, Sentenza n. 4171 del 24/02/2006, elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione, ed eventuali altri, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire gli indici rivelatori, complessivamente considerati e tali da prevalere sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, attraverso i quali diviene evidente nel caso concreto l'essenza del rapporto, e cioè la subordinazione, mediante la valutazione non atomistica ma complessiva delle risultanze processuali. 7. Nella specie, la corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali criteri al caso oggetto di giudizio, ed ha accertato che gli - ex lavoratori erano inseriti nell'organizzazione di lavoro e svolgevano la stessa attività lavorativa posta in essere in precedenza, addestrando i colleghi meno esperti di nuova assunzione in particolare, gli ex dipendenti” non avevano strumenti di lavoro di loro proprietà, non assumevano alcun rischio relativamente all'attività svolta essendo retribuiti con compenso fisso e senza riferimento ai risultati conseguiti , la società dava loro direttive indicando il personale da istruire ed il lavoro da svolgere, e metteva a disposizione di strumenti lavoro e i locali. Vi era dunque il pieno inserimento dei lavoratori sia nell'attività di impresa, rapportandosi il loro lavoro a quello delle altre maestranze, sia nell'organizzazione dell'impresa, operando con strumenti, in luoghi e secondo procedure aziendali determinate dal datore di lavoro. Inoltre, la corte territoriale ha correttamente valorizzato le peculiarità delle mansioni svolte, che consistevano in addestramento realizzato solo lavorando a fianco del personale da formare personale che peraltro non era costituito da allievi ma da operai già inseriti nei turni di lavoro e con prestazione del medesimo lavoro già svolto in precedenza in costanza di rapporto di lavoro subordinato. 8. La sentenza impugnata ha altresì correttamente rilevato che, nel descritto contesto, l'elevata esperienza dei lavoratori giustificava limitate direttive nei loro confronti ed era anche alla base di una loro maggior retribuzione rispetto al passato peraltro realizzata sfruttando le risorse risparmiate dal mancato versamento della contribuzione conseguente alla formalizzazione del rapporto quale autonomo . Per altro verso, la corte territoriale ha valutato compiutamente le risultanze probatorie, ravvisando in concreto un obbligo dei lavoratori di presenza in servizio, sempre cogente, ancorché rapportato alle mansioni in concreto da svolgere e dunque all'eventuale affiancamento di più lavoratori con turni diversi, ovvero al controllo della prestazione che il dipendente meno esperto poteva entro certi limiti compiere in parte anche da solo . Ne deriva la correttezza della valutazione operata dalla sentenza impugnata della ininfluenza di tali aspetti - in quanto non decisivi, tanto più nel descritto contesto organizzativo - ai fini della qualificazione del rapporto. 9. Dalla qualificazione dei rapporti di lavoro in discorso come rapporti di lavoro subordinato discendono gli obblighi contributivi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura non posta qui in discussione, sicché il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza del ricorrente verso INPS e INAIL nulla per spese verso la parte rimasta intimata. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che si liquidano in Euro settemila per compensi ed Euro cento per spese e dell'INAIL che si liquidano in Euro duemila per compensi ed Euro cento per spese , oltre accessori come per legge. Nulla per spese verso l'intimata Equitalia Nord.