È legittima la rivalutazione della percentuale invalidante complessiva in caso di secondo infortunio

In tema di revisione dei postumi invalidanti causati da un infortunio, in occasione di un secondo infortunio, con conseguente costituzione di rendita unica, è consentito procedere ad una nuova valutazione medico legale della percentuale invalidante complessiva, che può essere accertata anche in misura inferiore a quella provocata dal primo infortunio, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedente, già consolidatasi.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4354/15 depositata il 4 marzo. Il caso. L’INAIL veniva chiamato in giudizio presso il Tribunale di Messina dalla titolare di una rendita per invalidità permanente nella misura del 25 %, riconosciuta per un infortunio sul lavoro risalente al 1978, la quale si era vista ridurre la percentuale invalidante al 13 %. Affermava inoltre l’attrice che, a seguito di un secondo infortunio, era stata costituita dall’INAIL una nuova rendita nella misura del 9 %, la quale, sommandosi alla precedente percentuale invalidante nella costituzione di un’unica rendita complessiva, portava al riconoscimento di una percentuale invalidante complessiva pari al 25 %. L’attrice, deducendo l’immodificabilità dei postumi relativi al primo infortunio, riconosciuti ormai da oltre un decennio, chiedeva l’aumento della misura della rendita complessiva alla somma dell’invalidità dei due infortuni, e la conseguente condanna dell’INAIL al pagamento dei ratei. I giudici di prime cure, così come i giudici dell’appello, accoglievano la domanda dell’attrice, riconoscendole un’indennità pari al 25 % per il primo infortunio, immodificabile per il decorso del termine decennale, alla quale sommavano un ulteriore 6 % quale percentuale invalidante, ridotta a seguito di ctu, derivante dal secondo infortunio. La rivalutazione in peius della percentuale invalidante. L’INAIL propone ricorso per Cassazione sostenendo che il termine decennale per la revisione decorre dalla costituzione della rendita unica e non da quella relativa la primo infortunio. La Suprema Corte, richiamando un orientamento giurisprudenziale avvallato anche dalle Sezioni Unite con la sent. n. 6403/05 , ribadisce che in tema di revisione della rendita a causa di un secondo infortunio, è consentita una nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore rispetto a quello provocato dal primo infortunio, a condizione che la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. L’intangibilità dei postumi stabilizzati in merito al singolo evento lesivo c.d. limite interno osterebbe infatti alla possibilità di valutare il complessivo risultato inabilitante, con la conseguenza che dalla data di costituzione della rendita unica complessiva decorre un nuovo termine per la revisione, decorso il quale la percentuale invalidante riconosciuta diventa immodificabile. Per questi motivi, essendo legittima la revisione operata dall’INAIL con riferimento al primo infortunio e alla costituzione della rendita complessiva in misura del 25 %, non inferiore quindi a quella originaria, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 3 dicembre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4354 Presidente Stile – Relatore Maisano Svolgimento del processo Con ricorso del 5 marzo 2001 al Tribunale di Messina C.R. , premesso di essere titolare di rendita INAIL per invalidità permanente nella misura del 25% a seguito di infortunio sul lavoro del 15 settembre 1978, lamentava che l'istituto aveva illegittimamente ridotto, in sede di revisione, la percentuale invalidante al 13% e che, a seguito di nuovo infortunio era stata costituita una nuova rendita con unificazione dei postumi valutati al 9 %, con conseguente corresponsione della rendita complessiva del 25% la ricorrente, deducendo l'immodificabilità dei postumi relativi al primo infortunio essendo trascorso oltre un decennio dal loro riconoscimento, chiedeva l'aumento della misura della rendita complessiva tenendo conto di tale immodificabilità dei postumi relativi al primo infortunio, con la conseguente condanna dell'INAIL al pagamento dei relativi ratei. Con sentenza del 26 novembre 2008 il Tribunale di Messina, a seguito di consulenze tecniche d'ufficio volte ad accertare i postumi dei due infortuni sul lavoro di cui era stata vittima la C. , riconosceva il diritto alla liquidazione della rendita nella misura del 29%, considerando la permanenza della percentuale invalidante relativa al primo infortunio nella misura del 25% e la riduzione della percentuale invalidante relativa al secondo infortunio dal 9% al 6%. Con sentenza del 22 luglio 2011 la Corte d'appello di Messina ha confermato tale sentenza di primo grado, considerando che la percentuale del 25% originariamente stabilita per l'infortunio del 1978 non è più modificabile essendo trascorso oltre un decennio dalla costituzione della relativa rendita, per cui la rendita complessiva dovuta per i due infortuni doveva considerare tale rendita riferita al primo infortunio. L'INAIL ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi. Resiste la C. con controricorso svolgendo anche ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. L'INAIL resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato. L'INAIL ha presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 80, 83 e 137 del T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il termine decennale per la revisione decorrerebbe dalla costituzione della rendita unica e non dalla costituzione della rendita relativa al primo infortunio. Con il secondo motivo si deduce omessa, o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento all'affermazione relativa al termine decennale per la revisione. Con il ricorso incidentale si lamenta omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5 cod. proc. civ. con riferimento alla richiesta, formulata nel giudizio di appello, di convocazione a chiarimenti del consulente tecnico d'ufficio. Il ricorso principale è fondato. La questione della possibilità della revisione in peius dei postumi invalidanti di un infortunio in caso di successivo infortunio con conseguente costituzione di rendita unica è stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza del 23 marzo 2005, n. 6403, ha affermato che, in tema di revisione della rendita unica da infortunio sul lavoro, è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati, purché la rendita complessiva da erogare non sia inferiore a quella precedentemente consolidata. I medesimi principi vanno applicati anche nell'ipotesi di revisione di rendita unica v. Corte costituzionale n. 318 del 1989 , essendo anche in tal caso consentito il riesame dei postumi di tutti gli infortuni e la valutazione della complessiva riduzione dell'attitudine al lavoro, purché la rendita unica così ricostituita non sia inferiore a quella liquidata per i precedenti infortuni e già consolidata, mentre l'intangibilità della misura dei postumi stabilizzati del singolo evento lesivo cosiddetto limite interno osterebbe alla possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi. Dalla data di costituzione della rendita unica, pertanto, comincia a decorrere un nuovo termine per la revisione, che, una volta maturato, rende immodificabile la misura della rendita da erogare. La successiva giurisprudenza di questa Corte si è adeguata a tale principio da ultimo Cass. 4 novembre 2013, n. 24702 , e questo collegio non ha motivo di discostarsi da tale orientamento. Pertanto va affermata la legittimità sia della revisione operata con riferimento al primo infortunio, sia della costituzione dell'unica rendita nella misura del 25% non essendo questa comunque inferiore a quella originariamente riconosciuta. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla C. è infondato. Sul punto è sufficiente osservare che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice del merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza tecnica, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto Cass. 5 febbraio 2004, n. 215le, più di recente, Cass. 24 settembre 2010, n. 20227 . Nel caso di specie, peraltro, non risultano essere state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un'esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest'ultima essere ritenuta superflua anche per implicito. Per quanto precede, il ricorso va rigettato. Il ricorso incidentale condizionato dell'INAIL è assorbito. In conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con la conseguente decisione, nel merito, di rigetto della domanda proposta dalla C. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, nella specie inapplicabile ratione temporis. P.Q.M. La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi Accoglie il ricorso principale, rigetta l'incidentale della C. e dichiara assorbito il ricorso incidentale dell'INAIL Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C.R. con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado Nulla sulle spese.