Impresa in liquidazione coatta: licenziati i dipendenti per giustificato motivo oggettivo

La risoluzione del rapporto di lavoro per l.c.a. di un’impresa assicuratrice è assimilabile ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma il fatto che esso si realizzi ex lege e non per volontà delle parti fa venire meno il diritto dei dipendenti all’indennità di preavviso. Inoltre, poiché, sempre ex lege, tali dipendenti hanno diritto ad essere riassunti dal commissario liquidatore e senza soluzione di continuità l’indennità di preavviso non avrebbe senso, poiché essa nasce per consentire al lavoratore licenziato di avere tempo per cercare una nuova occupazione.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4370/2015, depositata il 4 marzo 2015. La liquidazione coatta amministrativa di un’impresa assicuratrice. Alcuni dipendenti di un’impresa assicuratrice, posta in liquidazione coatta amministrativa di seguito l.c.a. , chiedevano di essere ammessi allo stato passivo della procedura di prededuzione per i crediti relativi all’indennità di mancato preavviso, essendo essi stati licenziati e poi riassunti da parte del commissario liquidatore, così come previsto dall’art. 10 d.l. 857/1976 convertito con l. n. 39/1977. La Corte territoriale accoglieva le istanze dei lavoratori, confermando il privilegio del credito. Analogia con la l.c.a. di impresa assicuratrice, con trasferimento di portafoglio. Per accertare la sussistenza del diritto all’indennità di preavviso, la Corte di Cassazione ragiona per analogia legis . Il caso di specie riguarda la l.c.a. di un’impresa assicuratrice, regolata dall’art. 10 citato, secondo cui il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall’impresa posta in liquidazione, con l’esclusione del personale dirigente, retribuendo il personale riassunto con i minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicabile. Tale ipotesi è analoga alla cessazione di rapporto di lavoro alle dipendenze di impresa assicuratrice in l.c.a., con trasferimento di portafoglio ad un’impresa cessionaria. Quest’ultimo caso è regolato dall’art. 5, d.l. n. 857/1976, convertito in l. n. 378/1978, secondo cui i rapporti di lavoro del personale dipendente dall’impresa posta in liquidazione sono risolti di diritto, ma l’impresa cessionaria ha l’obbligo di riassumere i predetti lavoratori, retribuendoli secondo i minimi previsti dal contratto collettivo applicabile e corrispondendo loro la sola indennità di anzianità. Pertanto in una l.c.a. con trasferimento di portafoglio, la risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente dall’impresa in liquidazione corrisponde ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La norma, infatti, parla di risoluzione di diritto”. Al contempo la stessa previsione sancisce che i lavoratori riassunti avranno diritto alla sola indennità di anzianità. Sembra, quindi essere esclusa l’indennità di preavviso. Licenziati i dipendenti per giustificato motivo oggettivo, senza il diritto all’indennità di preavviso. La Corte di Cassazione giustifica la scelta del legislatore precisando che l’art. 10 citato è norma speciale rispetto all’art. 2118 cod. civ Esso, infatti, presuppone l’estinzione ope legis del precedente rapporto di lavoro, in capo a tutti i dipendenti, pertanto ad essi non compete l’indennità di preavviso, poiché tale istituto è strettamente collegato al recesso dal contratto e, quindi, ad una libera manifestazione di volontà delle parti e non ad una conseguenza prevista per legge! . Inoltre, l’indennità di preavviso viene esclusa poiché viene meno la sua funzione di copertura economica del lasso di tempo utile alla ricerca di nuova occupazione. I dipendenti dell’impresa in liquidazione, infatti, devono essere riassunti, ex lege, dal commissario liquidatore, senza soluzione di continuità rispetto al momento di risoluzione del precedente rapporto. Riassunzione un’offerta che non si può rifiutare. L’indennità di preavviso, comunque, non è dovuta nemmeno nel caso in cui i dipendenti licenziati non accettino la riassunzione offerta dal commissario, a causa del peggioramento delle condizioni economiche previsto anch’esso ex lege . Un simile comportamento, infatti, è ritenuto contrario a buona fede e pertanto fonte di costituzione in mora credendi . Nella l.c.a. ogni conseguenza è prevista dalla legge. Non si scappa.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 dicembre 2014 – 4 marzo 2015, n. 4360 Presidente Macioce – Relatore Patti Svolgimento del processo La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva ammesso i ricorrenti in opposizione F.F. , C.A. , Ca.Ce. , Fi.Se. , f.s. , P.A. , p.a. e Pa.Si. , dipendenti di Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. il cui rapporto di lavoro era cessato il 31 maggio 1991 per la sua collocazione in liquidazione coatta amministrativa, allo stato passivo della procedura in prededuzione per i rispettivi crediti di indennità di mancato preavviso, rivalutazione e interessi dal 1 giugno 1993 alla data di esecutività dello stato passivo, rigettandone le ulteriori domande di ammissione per indennità di festività domenicali e di rivalutazione ed interessi su tutti i crediti , con sentenza 14 luglio 2008 disponeva l'ammissione allo stato passivo in prededuzione per indennità di mancato preavviso in minor misura per F. , Fi. , f. e P. e in accoglimento dell'appello incidentale dei lavoratori per tutti in via privilegiata per i rispettivi crediti per festività coincidenti con la domenica dieci giornate per i lavoratori Ca. e Pa. , sei per gli altri , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione alla data di esecutività dello stato passivo, rigettando nel resto l'appello principale. La Corte territoriale riteneva, infatti a il diritto dei lavoratori all'indennità sostitutiva del preavviso, per l'assimilabilità della fattispecie, non dissimile dalla cessazione del rapporto di lavoro con impresa assicuratrice in l.c.a. con trasferimento di portafoglio e personale ad altra compagnia art. 5 d.l. 576/1978 , a licenziamento per giustificato motivo e non per giusta causa ai sensi dell'art. 2119, secondo comma c.c., in difetto di assunzione dalla liquidazione, rifiutata dai lavoratori senza violazione dei principi di correttezza né buona fede b la collocazione dei relativi crediti in prededuzione, per loro pertinenza alla gestione liquidatoria, così qualificata l'estinzione del rapporto di lavoro c la spettanza di una minore indennità di preavviso ai dipendenti F. , Fi. , P. e f. , in base alla loro anzianità effettiva, in difetto di prova di accordo con la società datrice di riconoscimento di un'anzianità convenzionale d la correttezza dei conteggi del C.t.u. in base alle competenze lorde mensili è il diritto dei lavoratori alla maggiorazione per festività infrasettimanali non fruite per coincidenza domenicale, indipendentemente dall'effettivo svolgimento di attività lavorativa. Con atto notificato il 21 novembre 2008, Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a. ricorre per cassazione con tre motivi, cui resistono i lavoratori con controricorso, contenente ricorso incidentale articolato su unico mezzo entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c Motivi della decisione Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c., 5 d.l. 576/1978 conv. in l. 378/1978, 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977, 1206 ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la diversità dell'ipotesi di l.c.a. di impresa assicuratrice da quella di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, non dipendendo la prima dalla volontà datoriale ma discendendo lo scioglimento dei rapporti di lavoro dalla legge, pure prevista la loro ricostituzione con la liquidazione alle condizioni indicate dall'art. 10 l. cit., quale specifica garanzia per i lavoratori sullo stesso piano dell'indennità stabilita dall'art. 2118 c.c. ed analogamente quella di riassunzione dall'impresa cessionaria ai sensi dell'art. 5 l. cit. , avendo i lavoratori cessati anche rifiutato la proposta di riassunzione del Commissario Liquidatore con lettera 9 giugno 1993, senza giustificazione con integrazione così di una mora credendi a loro carico, ai sensi degli artt. 1206 e 1217 c.c., per legittima e corretta formulazione dell'offerta, rispetto alla quale è inconferente il richiamo della Corte ai principi di correttezza e buona fede e all'assenza di dolo con la conseguente inesistenza del loro diritto all'indennità di preavviso. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977, 111 n. 1 l.f. e vizio di motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., per la mancata costituzione di un rapporto tra i lavoratori cessati e la liquidazione, senza assunzione di alcuna obbligazione a carico della massa, trovando l'indennità di mancato preavviso eventualmente spettante fonte nella messa in liquidazione dell'impresa e non in un fatto ad essa successivo, con la conseguente soggezione del relativo credito al regime concorsuale neppure avendo la Corte puntualmente specificato l’ iter logico seguito, né indicato gli argomenti probatori di supporto. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia della Corte sulla propria doglianza in ordine al presunto rifiuto del Commissario Liquidatore della prestazione lavorativa degli ex dipendenti durante il periodo di preavviso ed alla contraddittorietà della sentenza del Tribunale di riconoscimento del credito in oggetto in prededuzione, ma dal 1 giugno 1993, giorno immediatamente successivo alla messa in l.c.a Con unico motivo, i controricorrenti a propria volta deducono, in via incidentale, violazione degli artt. 2697 e 2121 c.c., per mancato riconoscimento dell'anzianità convenzionale alle dipendenti F. , Fi. , P. e f. , nonostante la sua annotazione nelle buste paga e la non contestazione del loro conteggio di indennità di mancato preavviso in base ad essa, con vizio di illogica motivazione. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c., 5 d.l. 576/1978 conv. in l. 378/1978, 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977, 1206 ss. c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la diversità dell'ipotesi di l.c.a. di impresa assicuratrice da quella di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è fondato. L'ipotesi in esame, regolata dall'art. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977 secondo cui Per l'assolvimento dei compiti previsti nel precedente art. 9, il commissario liquidatore provvede a riassumere il personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione, con l'esclusione del personale dirigente. Il personale predetto è retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate , non è dissimile da quella relativa alla cessazione di rapporto di lavoro alle dipendenze di impresa assicuratrice in l.c.a. con trasferimento di portafoglio ad impresa cessionaria, regolata dall'art. 5 d.l. 857/1976 conv. in l. 378/78 secondo cui i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto di cui all'art. 1. Con effetto dal giorno successivo l'impresa cessionaria ha l'obbligo di riassumere i predetti lavoratori ai minimi retributivi previsti dai contratti collettivi di categoria in relazione alla qualifica a ciascuno di essi attribuita I lavoratori riassunti a norma del precedente comma hanno diritto alla corresponsione da parte del liquidatore della sola indennità di anzianità come esattamente ritenuto anche dalla Corte territoriale pg. 4 della sentenza . Ebbene, in un'impresa assicuratrice in l.c.a. con trasferimento di portafoglio ad un'impresa cessionaria, la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell'impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non può essere equiparata alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta Cass. 7 luglio 2008, n. 18565 Cass. 25 ottobre 2002, n. 15058 . D'altro canto, l'art. 10 l. cit. è norma speciale rispetto all'art. 2118 c.c. per la specialità della normativa in materia di cessazione dell'attività lavorativa nella l.c.a., con più specifico riferimento al rapporto di agenzia Cass. 16 dicembre 2014, n. 26413 Cass. 1 agosto 2011, n. 16850 . Esso, infatti, presuppone l'estinzione ope legis del precedente rapporto in capo a tutti i dipendenti, sicché ad essi non compete anche nel caso in cui il commissario liquidatore abbia loro inviato lettera di licenziamento, sia pure atto superfluo e ininfluente l'indennità di preavviso, sia perché istituto strettamente ed univocamente collegato al recesso dal contratto e quindi ad una libera manifestazione di volontà delle parti, sia perché, dovendo i dipendenti essere riassunti senza soluzione di continuità rispetto al momento della cessazione di diritto del precedente rapporto, ne viene meno lo scopo di consentire un lasso di tempo per la ricerca di altra occupazione Cass. 31 luglio 1998, n. 7544 Cass. 1 marzo 1995, n. 2300 . Né vale ad escludere la validità del principio il rifiuto di assunzione con lettera 9 giugno 1993 e decorrenza dal 1 giugno 1993, giorno successivo alla messa in l.c.a., secondo cui, per la parte d'interesse trascritta a pg. 18 del ricorso A seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di questa Compagnia . la S.V. è riassunta ai sensi dell'art. 10 D.L. 23.12.76, n. 857, come convertito in legge 26.2.77, n. 39, per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 9 dello stesso testo normativo opposto dai lavoratori al Commissario Liquidatore, motivato dal non voler accettare condizioni economiche peggiorative stabilite per legge pgg. 9, 10 del controricorso e pertanto, siccome esclusivamente basato sulla contraddizione della previsione normativa, contrario a buona fede con loro costituzione in mora, a fronte dell'offerta della prestazione del Commissario liquidatore nei modi di legge, ai sensi degli artt. 1206, 1207, 1217 c.c., in particolare comportante la perdita del diritto al preavviso. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l'accoglimento del mezzo scrutinato, con assorbimento del secondo violazione di legge e vizio di motivazione per erroneo riconoscimento del credito per indennità di mancato preavviso in prededuzione e del terzo omessa pronuncia della Corte sul presunto rifiuto del Commissario Liquidatore della prestazione lavorativa degli ex dipendenti durante il periodo di preavviso e la contraddittorietà della sentenza del Tribunale di riconoscimento del credito in oggetto in prededuzione . Ed esso comporta l'enunciazione, a norma dell'art. 384, primo comma c.p.c., del seguente principio di diritto Nella l.c.a. di impresa assicuratrice, l'ipotesi di riassunzione dal commissario liquidatore del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione, regolata dall'art. 10 d.l. 857/1976 conv. in l. 39/1977, non è dissimile da quella nell'impresa assicuratrice in l.c.a. con trasferimento di portafoglio ad impresa cessionario, regolata dall'art. 5 d.l. 857/1976 conv. in l. 378/78, sicché la risoluzione di diritto del rapporto dei dipendenti dell'impresa in liquidazione costituisce un equipollente del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza tuttavia diritto all'indennità di preavviso sia per l'estinzione ope legis del precedente rapporto di lavoro, a fronte dello stretto ed univoco collegamento dell'istituto del preavviso al recesso dal contratto e quindi ad una libera manifestazione di volontà delle parti, sia per mancanza del suo scopo, di consentire un lasso di tempo per la ricerca di altra occupazione, attesa la riassunzione dei dipendenti senza soluzione di continuità rispetto alla cessazione di diritto del precedente rapporto. E ciò anche qualora la riassunzione, tempestivamente e ritualmente offerta dal commissario liquidatore, sia rifiutata dai dipendenti per il peggioramento delle condizioni economiche, secondo previsione di legge, in quanto comportamento contrario a buonafede e pertanto fonte di loro costituzione in mora credendi . L'unico motivo incidentale, relativo a violazione degli artt. 2697 e 2121 c.c., per mancato riconoscimento dell'anzianità convenzionale alle dipendenti F. , Fi. , P. e f. , è invece infondato. Al commissario liquidatore nella l.c.a. in sede di accertamento del passivo, ben assimilabile al curatore fallimentare Cass. 1 aprile 2009, n. 7964 Cass. 12 maggio 1998, n. 4774 , non è applicabile, come appunto a questo per la qualità di terzo che li accomuna, il principio di efficacia probatoria nei soli casi di riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, con specifico riferimento ai prospetti paga Cass. 2 settembre 2003, n. 12769 tra imprenditori delle scritture e dei documenti da essi formati ai sensi degli artt. 2709, 2710 c.c. Cass. s.u. 20 febbraio 2013, n. 4213 Cass. 9 maggio 2011, n. 10081 sicché al predetto commissario risulta inopponibile l'annotazione nelle buste paga dell'anzianità convenzionale ed irrilevante la non contestazione del conteggio di indennità di mancato preavviso in base ad essa. In via riepilogativa e conclusiva, in accoglimento del primo motivo ed assorbiti gli altri del ricorso principale, respinto il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, ult. parte c.p.c. in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, devono essere rigettate le domande dei lavoratori riguardanti l'indennità di mancato preavviso, con la conseguente esclusione del relativo credito dallo stato passivo di Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a Il complessivo esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese tra le parti in misura della metà, con posizione della metà residua a carico dei lavoratori controricorrenti ricorrenti incidentali, soccombenti in netta prevalenza e con liquidazione per l'intero come in dispositivo per i gradi di merito e per il giudizio di legittimità, secondo le previsioni tariffarie tempo per tempo vigenti. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbiti gli altri rigetta il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito rigetta le domande dei lavoratori afferenti le indennità di mancato preavviso condanna i controricorrenti in solido alla rifusione delle spese, in favore di Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in l.c.a., delle spese del giudizio, in misura della metà, compensate per la metà residua e che liquida per l'intero per il primo grado in Euro 7.800,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari, Euro 1.600,00 per diritti e Euro 200,00 per esborsi per l'appello in Euro 7.600,00, di cui Euro 6.000,00 per onorari e Euro 1.600,00 per diritti per il giudizio di legittimità in Euro 8.100,00 di cui e Euro 8.000,00 per compenso professionale e Euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso per spese generali e accessori di legge per tutti gli importi.