Non è annullabile il licenziamento del lavoratore disabile per superamento del comporto

In tema di licenziamento del lavoratore disabile, l'art. 10, comma 4, l. n. 68/1999, che prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile o di categoria equiparata occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 della legge, riguarda soltanto il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, l. 23 luglio 1991 n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e non anche gli altri tipi di recesso datoriale. Ne consegue che la norma non si applica al licenziamento per superamento del periodo di comporto.

Questo è il principio affermato dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza n. 3931, depositata il 26 febbraio 2015. La vicenda. Un lavoratore, collocato al lavoro obbligatoriamente quale soggetto disabile, veniva licenziato per aver superato il periodo massimo di assenza dal lavoro per malattia periodo di comporto . Impugnato il recesso, il Tribunale adito rigettava la domanda. Analogamente la Corte d’appello decidendo il gravame proposto dal lavoratore, rigettava l’impugnazione, dichiarando legittimo il licenziamento. Ricorreva così in Cassazione il lavoratore. La norma invocata art. 10, comma 4, l. n. 68/1999. Il lavoratore fonda la propria impugnazione invocando l’art. 10, comma 4, l. n. 68/1999. Norma che così recita Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all'articolo 3 della presente legge . Le previsioni delle norma sono tassative. Secondo la tesi del ricorrente, il licenziamento per superamento del periodo di comporto sarebbe una sorta di licenziamento per motivo oggettivo e come tale annullabile in base al disposto dell’invocato art. 10. Ma la Suprema Corte non conforta la tesi prospettata. Affermano infatti i giudici di legittimità che le previsioni dell’art. 10 sono tassative e non possono estendersi al licenziamento per superamento del periodo di comporto o ad altre tipologie di licenziamento, quale quello disciplinare. In conseguenza di ciò, entrambi i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziale in materia, ritenendo legittimo il recesso adottato. La ctu non può essere esplorativa. Altro motivo proposto riguarda la riferibilità dell’infermità del lavoratore a colpa del datore di lavoro, lamentando il primo il rigetto della richiesta di ctu medica. Ma, afferma la Suprema Corte, l’onere della prova circa la dipendenza dell’infermità a causa di servizio o a responsabilità del datore di lavoro è a carico del lavoratore, che dovrà dedurre e provare in giudizio, almeno in termini di probabilità, i fatti costitutivi del diritto invocato. Non potendo supplire a superare l’onere della prova una consulenza tecnica. Strumento notoriamente di ausilio tecnico per il giudice e non mezzo istruttorio di prova. Nel caso specifico, le prove testimoniali assunte nel giudizio di merito, portavano ad escludere la dipendenza causale tra mansioni svolte ed infermità. Senza che tali risultanze fossero contrastate da altri elementi di prova contraria. Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 dicembre 2014 – 26 febbraio 2015, n. 3931 Presidente Macioce – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza del 23 novembre 2010 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Cremona con la quale era stata rigettata la domanda di M. G., collocato obbligatoriamente presso l'Azienda Agricola Corte G. s.a s. di A. G. & amp C, volta ad accertare l'illegittimità del licenziamento comminatogli il 4/1/2006 per superamento dei periodo di comporto. La Corte d'appello ha rilevato che il lavoratore lamentava la violazione dell'art 10, comma 4 , della L n. 68/1999 secondo cui era annullabile il licenziamento di lavoratore occupato obbligatoriamente per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo quando al momento della cessazione del rapporto , il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente fosse inferiore alla quota di riserva . Secondo la Corte il licenziamento per superamento del periodo di comporto costituiva un'ipotesi speciale di licenziamento che trovava una sua specifica disciplina prevalente sia sulla disciplina della risoluzione per impossibilità parziale sopravvenuta, sia su quella limitativa dei licenziamenti di cui alle leggi n. 604 del 1966 e 300 del 1970 con la conseguenza che il superamento del termine determinato dalla disciplina collettiva o dagli usi o in difetto dal giudice , costituiva condizione sufficiente di legittimità del recesso. La Corte ha poi sottolineato che il licenziamento per superamento del comporto era distinto dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo che l'articolo 10, comma 4, citato era di stretta interpretazione e che , pertanto, non era applicabile alla fattispecie in esame . Infine la Corte ha escluso che la malattia del ricorrente fosse riconducibile all'attività svolta non avendo mai esercitato mansioni incompatibili . Avverso la sentenza ricorre il G. formulando 4 motivi Resiste l'Azienda Agricola che deposita controricorso e memoria ex art 378 cpc . Motivi della decisione Con il primo motivo denuncia violazione dell'art 10, comma 4, L n 68/1999 e con il secondo vizio di motivazione. Deduce che il licenziamento per superamento dei comporto è licenziamento per giustificato motivo oggettivo seppure speciale e che la Corte non si era pronunciata sulla natura del recesso citando soltanto sentenze che sottolineavano la specialità dei recesso. Il motivo è infondato. Deve , in primo luogo, rilevarsi che le previsioni dell'art 10 citato sono tassative e non possono estendersi al licenziamento per superamento del comporto o al licenziamento disciplinare. Questa Corte ha affermato che v Cass 15873/2012 In tema di licenziamento del lavoratore disabile, l'art. 10, comma 4, della legge n. 68 del 1999 - che prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti dei lavoratore disabile o di categoria equiparata occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 della legge - riguarda soltanto il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo e non anche gli altri tipi di recesso datoriale . La Corte d'appello , facendo corretta applicazione di tali principi, ha escluso che al licenziamento per superamento del comporto fosse applicabile l'art 10 citato . Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, nel rilevare la specialità della figura di detto licenziamento richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte sul punto cfr Cass n 5413/2003, 7730/2004 sulla riconducibilità alle regole dettate dall'art. 2110 cod. civ., che prevalgono, per la loro specialità, sia sulla disciplina generale della risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità parziale della prestazione lavorativa, sia sulla disciplina limitativa dei licenziamenti , la Corte di merito ha inteso proprio sottolineare che il licenziamento per superamento del comporto non è riconducibile alle altre ipotesi previste dall'art 10 citato atteso che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, al quale si riferisce tale disposizione, non può che essere quello per soppressione del posto ossia il ed. licenziamento economico in simmetria con il licenziamento collettivo per riduzione di personale. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 2110 c.c., dell'articolo 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione. Lamenta che né il tribunale né la Corte d'appello hanno accolto l'istanza di consulenza tecnica al fine di provare l'affidamento al lavoratore di mansioni incompatibili che avevano determinato molte delle sue assenza dal lavoro. La censura è infondata . Il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio v Cass 2182512014, n 15269/2012 . Né può avere valore esclusivo e determinante la consulenza tecnica -considerato che essa non costituisce un mezzo sostitutivo dell'onere della prova, ma solo uno strumento istruttorio finalizzato ad integrare l'attività dei giudice per mezzo di cognizioni tecniche con riguardo a fatti già acquisiti Cass. n. 16778 del 17/07/2009 . Nella specie i giudici di merito hanno ritenuto che le risultanze della prova testimoniale svolta con l'accertamento delle mansioni assegnate al ricorrente consentisse di escludere, già da tali elementi, la loro incompatibilità con le assenze per malattia , né risultano dedotte specifiche circostanze idonee pervenire a diverse conclusioni. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare alla contro ricorrente le spese processuali liquidate in €100,00 per esborsi ed €3000,00 per compensi professionali , oltre accessori di legge e 15% per spese generali.