La cartella dice una cifra, il giudizio ne dice un’altra: l’inefficacia della prima è solo parziale

In tema di riscossione di contributi previdenziali, qualora venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con cui si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa sola ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve dichiarare, anche d’ufficio, l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 3786, depositata il 25 febbraio 2015. Il caso. Una società si opponeva ad una cartella esattoriale di 1.585.035 euro notificatale per omesso versamento di contributi previdenziali. Il tribunale di Cagliari dichiarava cessata la materia del contendere e annullava la cartella, in quanto l’INPS aveva proceduto ad uno sgravio parziale e la società aveva riconosciuto il residuo debito 1.326.895 euro . In seguito all’appello dell’INPS, la Corte d’appello di Cagliari riformava in parte la decisione e condannava la società al pagamento in favore dell’Istituto di una somma pari a 1.326.410 euro. L’INPS ricorreva in Cassazione, deducendo che i giudici di appello non si erano avveduti che il tribunale aveva già condannato la società al pagamento della somma di 1.326.895 euro. Inoltre, non avevano valutato il motivo di gravame con cui l’Istituto aveva dedotto l’erroneità dell’annullamento totale della cartella, dovendo invece questa, a fronte del riconoscimento del debito da parte della società, essere confermata nella misura corrispondente al debito riconosciuto. Infine, l’INPS contestava la mancata conferma parziale della cartella o la mancata dichiarazione della sua inefficacia limitatamente alla somma non dovuta. Inefficacia parziale. La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di riscossione di contributi previdenziali, qualora venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con cui si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell’opposizione, non si determina per questa sola ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve dichiarare, anche d’ufficio, l’inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute. Nel caso di specie, i giudici di merito non si erano attenuti a questo principio. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara l’inefficacia dell’opposta cartella limitatamente alle somme non dovute.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 15 gennaio – 25 febbraio 2015, n. 3786 Presidente Curzio – Relatore Fernandes Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 15 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c. Il Tribunale di Cagliari - giudicando sulla opposizione proposta dalla SEA s.r.l. alla cartella esattoriale n. omissis , notificatale il 20.12.2006 e per un importo di Euro 1.585.035,25 per omesso versamento di contributi previdenziali nel periodo 2003 - 2005 oltre sanzioni civili - dichiarava cessata la materia del contendere ed annullava la cartella opposta avendo l'INPS proceduto ad uno sgravio parziale ed avendo la SEA s.r.l. riconosciuto il residuo debito di Euro 1.326.895,00. La Corte territoriale, sull'appello dell'INPS, riformava in parte la decisione di primo grado e condannava la SEA s.r.l. al pagamento in favore dell'INPS della somma di Euro 1.326.410,10 con gli accessori fino al saldo. Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso l'INPS affidato a tre motivi. La SEA s.r.l. è rimasta intimata. Con il primo ed il terzo morivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la Corte di Appello non si era avveduta che già il Tribunale aveva condannato la SEA al pagamento della somma di Euro 1.326.895,00 e non aveva valutato il motivo di gravame con il quale l'INPS aveva dedotto la erroneità dell'annullamento totale della cartella opposta dovendo la stessa, a fronte del riconoscimento del debito operato dalla SEA s.r.l., essere confermata nella misura corrispondente al debito riconosciuto. Peraltro, la SEA s.r.l. aveva anche aderito all'appello. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 24 del d.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 per non avere la Corte di appello confermato parzialmente l'opposta cartella ovvero dichiarata la sua inefficacia limitatamente alla somma non dovuta. I motivi, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. Vale ricordare che questa Corte ha affermato che in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia della cartella, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute Cass. n. 420 del 10/01/2014 Cass. n. 27824 del 30/12/2009, Cass. n. 19502 del 10/09/2009 . Orbene, la Corte di appello, benché l'appellante avesse chiesto l'applicazione di detto principio a fronte dell'avvenuto accertamento della non debenza solo di una parte delle somme indicate nella opposta cartella, non lo ha applicato limitandosi a condannare l'INPS nei sensi sopra riportati. Alla luce di quanto esposto, si propone l'accoglimento del ricorso - con ordinanza, ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., n. 5 - e la cassazione della impugnata sentenza e valuterà il Collegio se decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 co. 2 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto dichiarando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla SEA s.r.l., la inefficacia della opposta cartella limitatamente alle somme non dovute, pari ad Euro 258.410,10 . Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio. Il Collegio condivide pienamente la riportata relazione e, dunque, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decide nel merito ex art. 384, comma 2 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dichiarando in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla SEA s.r.l., la inefficacia della opposta cartella limitatamente alle somme non dovute, pari ad Euro 258.410,10. Quanto alle spese del processo ritiene il Collegio di confermare la statuizione sul punto contenuta nella sentenza del Tribunale di condanna dell'INPS al pagamento delle stesse in favore dell'opponente, spese liquidate in Euro 4.709,25 di cui Euro 1.716,00 per diritti ed Euro 2.470,00 per onorari considerato il parziale accoglimento della opposizione diversamente ritiene di compensare tra le parti le spese del grado di appello e quelle del presente giudizio in considerazione della peculiarità della vicenda processuale e del comportamento processuale delle parti. Al presente giudizio, introdotto con ricorso notificato in data successiva al 31/1/2013, va applicata la legge di stabilità del 2013 art. 1, comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012 , che ha integrato l'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore Quando l'impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso . P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla SEA s.r.l. dichiara la inefficacia della opposta cartella limitatamente alle somme non dovute pari ad Euro 258.410,00 conferma la statuizione in ordine alle spese relative al giudizio di primo grado, compensa le spese del grado appello e quelle del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.