Se il patto di prova non specifica le mansioni, il licenziamento è illegittimo

Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto. Tale specificazione può avvenire anche per relationem alla qualifica di assunzione, ove questa corrisponda ad una definizione del contratto collettivo che indichi le mansioni comprese, sempre che tale richiamo sia sufficientemente specifico.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 3852/15 depositata il 25 febbraio. Il caso. La Corte d’appello di Milano riduceva a 5 mensilità il risarcimento dovuto da una società nei confronti di una lavoratrice per illegittimo licenziamento, comminato per mancato superamento della prova. La Corte confermava la pronuncia del Tribunale riferita alla mancata specificazione delle mansioni nella lettera di assunzione, requisito essenziale per la validità della prova, nonché alla genericità dell’indicazione contenuta nel contratto, non ulteriormente specificabile con riferimento al contratto collettivo. Avverso la decisione propone ricorso la lavoratrice sostenendo l’illegittimità della diminuzione del risarcimento a lei spettante, argomentata dai giudici di merito sulla circostanza del nuovo lavoro da essa trovato dopo 4 mesi dal licenziamento. La datrice di lavoro propone ricorso incidentale con il quale deduce la violazione dell’art. 2096 c.c., osservando che le mansioni della lavoratrice le erano state ampiamente presentate prima dell’assunzione. La specifica indicazione delle mansioni nel patto di prova. La Corte prende anzitutto in considerazione il motivo incidentale di ricorso proposto dalla società, per argomentarne l’infondatezza. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansione che ne costituiscono l’oggetto, in relazione alla quali il datore potrà poi esprimersi. Tale indicazione può anche essere specificata per relationem alla qualifica di assunzione corrispondente ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica, a condizione che tale richiamo sia a sua volta specifico. Dalla sentenza impugnata risulta una corretta applicazione dei principi summenzionati da parte dei giudici di merito, che sono giunti ad affermare che la figura contrattuale indicata nel patto di prova non poteva essere ricondotta ad alcuna declaratoria del contratto collettivo applicabile, essendo irrilevante la possibilità di risalire, tramite il sito Internet della società, alla figura medesima, come preteso invece dalla società. L’entità del risarcimento per l’illegittimo licenziamento. Per quanto riguarda il ricorso principale, la S.C., pur rilevando che pacificamente la ricorrente aveva trovato una nuova occupazione dopo 4 mesi dal licenziamento, nega alla medesima la possibilità di evitare la diminuzione del risarcimento riconosciutole. In materia di conseguenza patrimoniali del licenziamento, si afferma che l’importo pari a 5 mensilità della retribuzione globale previsto dall’art. 18, comma 5 dello Statuto dei Lavoratori, rappresenta una parte irriducibile dell’obbligazione risarcitoria, quale presunzione del danno causato dal recesso del datore di lavoro ed è dunque dovuto anche nel caso di specie. Nessun importo ulteriore può essere riconosciuto alla lavoratrice per il periodo successivo alla sentenza che accertava l’illegittimità del licenziamento. Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta entrambi i ricorsi, compensando le spese.

Corte di Cassazione , sez. Lavoro, sentenza 18 dicembre 2014 – 25 febbraio 2015, n. 2852 Presidente Macioce – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ridotto a 5 mensilità l'entità del risarcimento dovuto dalla soc. American Express Services Europe Limited a S.A. per il licenziamento illegittimo comminato per mancato superamento della prova. La Corte ha confermato la decisione del Tribunale con riferimento alla mancata specificazione delle mansioni nella lettera di assunzione, requisito essenziale per la validità della prova, nonché in relazione alla genericità dell'indicazione contenuta nel contratto di marketing executive Milano , non ulteriormente specificabile per relationem al CCNL. Infine la Corte ha rilevato che la S. aveva trovato lavoro nel marzo 2008 e che, pertanto, il risarcimento doveva essere limitato a 5 mensilità con conseguente condanna a restituire le somme superiori percepite. Avverso la sentenza ricorre S.A. con un unico motivo. Resiste American Express con controricorso e ricorso incidentale. La ricorrente deposita controricorso al ricorso incidentale. Motivi della decisione Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Con un unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori come modificato dall'articolo 1 della legge n. 108 del 1990 nonché omessa motivazione. Rileva che è necessario distinguere tra il periodo dal licenziamento alla sentenza e quello successivo all'ordine di reintegra così che mentre le somme dovute per il primo periodo con funzione essenzialmente risarcitoria possono essere ridotte dell'eventuale aliunde perceptum, quelle per il periodo dopo l'ordine di reintegra, stante la natura coercitiva e sanzionatoria dell'ordine di reintegra, devono essere sempre corrisposte anche nel caso di reperimento di altra occupazione da parte del lavoratore. Censura pertanto la sentenza che ha limitato il risarcimento nella sola misura di cinque mensilità ritenendo detraibile dalle somme maturate successivamente alla sentenza di primo grado quanto percepito per effetto della nuova occupazione nonostante l'inottemperanza della società all'ordine di reintegra. Con il primo motivo del ricorso incidentale la soc American Express denuncia vizio di motivazione e violazione dell'articolo 2096 c.c. Osserva che le mansioni che la lavoratrice avrebbe dovuto svolgere le erano state ampiamente rappresentate nella fase preassuntiva anche perché pubblicizzate su internet e che di fatto tali mansioni aveva svolto durante il periodo di prova. Anche ammessa la presunta formale indeterminatezza dell'oggetto del patto di prova la sostanziale conoscenza di quest'ultimo da parte della lavoratrice lo rendeva idoneo allo scopo. Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia vizio di motivazione con riferimento alla circostanza che le mansioni dovevano ritenersi specificate per relationem. Osserva che nella lettera di assunzione era indicato inquadramento quadro, fascia 30 della classificazione aziendale , cui corrispondeva la qualifica di marketing executive e che,dunque, pur se in modo sintetico, era specificata la mansione riconducibile a quella di funzionario esecutivo del marketing. In ordine logico deve essere esaminato per prima il ricorso incidentale i cui motivi sono infondati. Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, in relazione alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione sull'esito della prova. Tale specificazione può essere operata anche per relationem alla qualifica di assunzione, ove questa come nella specie corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca le mansioni comprese nella qualifica sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico cfr tra le tante Cass. n 1957/2011, n. 11722/2009 . Nella specie la Corte ha correttamente applicato i principi di cui sopra pervenendo ad affermare che la soc American Express non aveva assolto a tale obbligo di specificazione. La Corte territoriale ha affermato, da un lato, che la conoscenza delle mansioni oggetto della prova acquisita aliunde colloqui o siti internet non poteva sostituire l'obbligo di specificazione scritta imposto dalla legge. Dall'altro lato la Corte ha fornito un'interpretazione della scrittura sottoposta alla lavoratrice che non è censurabile atteso che ha evidenziato che la qualifica di marketing executive , ammesso che fosse rinvenibile nel contratto collettivo aziendale, non avendo la società provveduto a depositare l'art. 7 del contratto collettivo aziendale richiamato nella lettera di assunzione era una definizione generica priva di concreti riferimenti alla funzione attribuibile alla S. e, dunque, le mansioni non erano specificabili neppure per relationem. La società ha riportato, al fine di dimostrare la possibilità della specificazione per relationem, l'art. 8 e l'art. 7 del contratto collettivo per i dipendenti dell'Amercan Express precisando che l'art. 7 era richiamato nella lettera di assunzione. Dalle due declaratorie contrattuali e profili esemplificativi non risulta la figura del marketing executive e la riconducibilità di tale figura a quella prevista del vice-direttore del servizio marketing come preteso dalla società non trova specifici riscontri. La Corte territoriale ha, anzi rilevato che solo in un estratto da Internet, relativo al sito della società, risultava indicata in lingua inglese la figura del marketing executive Milan quale figura di supporto al marketing manager. Esclusa la fondatezza del ricorso incidentale, deve essere, altresì, rigettato il ricorso principale. Non è contestato che la S. dopo quattro mesi dal licenziamento ha trovato altro stabile lavoro percependo una retribuzione anche superiore. In tema di conseguenze patrimoniali del licenziamento illegittimo, l'importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18, quinto comma, della legge 30 maggio 1970, n. 300 nella formulazione applicabile ratione temporis , rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva conseguente all'illegittimo licenziamento detto importo minimo costituisce una presunzione juris et de jure del danno causato dal recesso cfr Cass. n 22050/2014, 24242/2010,24655/2006 ed è dovuto anche nel caso di specie così come correttamente deciso dal giudice di merito. Nessun importo ulteriore spetta alla lavoratrice a titolo risarcitorio per il periodo successivo alla sentenza, posto che dalla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni nel rapporto di lavoro deriva che, al di fuori di espresse deroghe legali o contrattuali, la retribuzione spetta soltanto se la prestazione di lavoro venga di fatto eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di mora accipiendi nei confronti del dipendente cfr., tra le altre, Cass. 21novembre 2006 n. 24655 e 3 luglio 2014 n. 15251. Le spese del presente giudizio devono essere compensate atteso il rigetto di entrambi i ricorsi. P.Q.M. Rigetta entrambi i ricorsi, spese compensate.