Il decorso del termine legale di 120 giorni è condizione di efficacia del titolo esecutivo

L’art. 14 del d.l. n. 669/1996 pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa. Ne consegue che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 3133, depositata il 17 febbraio 2015. Il fatto. La ASL di Chieti promuoveva ricorso in opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Chieti al fine di sentire dichiarare la nullità dell’atto di precetto e del successivo atto di pignoramento stante il mancato rispetto del termine di 120 giorni, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Tribunale rigettava il ricorso, motivando con l’assunto che l’opposizione andava proposta nelle forme di cui all’art. 617 c.p.c. e dunque entro 5 giorni dalla notifica dell’atto di precetto. Dunque, l’inerzia della ASL aveva sanato l’irregolare avvio del procedimento esecutivo. Contro tale decisione la ASL propone allora ricorso per cassazione, lamentando che la notifica del titolo esecutivo e del precetto hanno la sola funzione di avvertire il debitore del prossimo inizio dell’esecuzione, non ancora pertanto iniziata, sicché l’opposizione proposta dalla ASL doveva ritenersi opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi. Opposizione all’esecuzione e non agli atti esecutivi. Il motivo è stato ritenuto fondato dal Collegio. Riprende, sul punto, quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e cioè che l’opposizione proposta dalla P.A. contro il precetto intimato prima del decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. Intervallo legale tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996, infatti, pone un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l’esecuzione forzata non può essere intrapresa. Pertanto, il decorso di tale termine legale diventa condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all’esecuzione forzata e integra un’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c Per tali ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Chieti perché, in diversa composizione, proceda ad ulteriore esame.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 novembre 2014 – 17 febbraio 2015, numero 3133 Presidente Stile – Relatore Balestrieri Svolgimento del processo In data 15.01.03 D.P.G. notificava alla A.S.L. di atto di precetto pedissequo a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con il quale richiedeva il pagamento di prestazioni rese in regime di convenzione con la predetta Asl. In data 10.03.03, il creditore procedeva alla notifica, alla Asl di Chieti ed alla Cassa di Risparmio di Chietini atto di pignoramento presso terzi per la soddisfazione del proprio credito. La A.S.L., con atto depositato in data 14.03.03 promoveva ricorso in opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Chieti al fine di sentire dichiarare la nullità dell'atto di precetto e del successivo atto di pignoramento con conseguente condanna al risarcimento dei danni ed alle spese del procedimento. A fondamento delle proprie ragioni la ricorrente adduceva la nullità dell'atto di precetto notificato il 15.01.03 e del successivo pignoramento eseguito in data 10.03.03 stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 14 D.L. numero 669/96, convertito in L. numero 30/97 e successive modifiche, laddove si prevede che Le Amministrazioni dello Stato e gli Enti Pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di 120 giorni dalla notificazione dei titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle suddette amministrazioni ed enti né possono essere posti in essere atti esecutivi . Il Tribunale di Chieti, con sentenza depositata il 24 gennaio 2008, rigettava il ricorso, motivando tale decisione con l'assunto che l'opposizione andava proposta nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c. e dunque entro cinque giorni dalla notifica dell'atto di precetto dal 1.3.06 venti giorni anche per le procedure esecutive pendenti, salvo che non sia stata ordinata la vendita . In forza di ciò riteneva che l'inerzia della ASL aveva sanato l'irregolare avvio del procedimento esecutivo, legittimando anche gli atti successivi, rigettando, di conseguenza, la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'Azienda sanitaria. Per la cassazione propone ricorso la ASL, affidato a due motivi. Resiste il D.P. con controricorso. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. nonché dell'art. 14, comma 1, del d.l. numero 669/96 convertito in L. numero 30/97 e successive modifiche art. 360, comma 1, numero 3, c.p.c. . Lamenta che la notifica del titolo esecutivo e del precetto hanno la sola funzione di avvertire il debitore del prossimo inizio dell'esecuzione, non ancora pertanto iniziata, sicché l'opposizione proposta dalla ASL doveva ritenersi opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non agli atti esecutivi, tanto più che il d.l. numero 669/96 convertito in L. numero 30/97 e successive modifiche, pone un necessario intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto a pena di nullità di quest'ultimo. Il motivo è fondato ed assorbe l'intero ricorso. Ed invero questa Corte ha più volte osservato che l'opposizione proposta dalla P.A. avverso il precetto intimato prima del decorso del termine, previsto dall'art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 numero 669 convertito in legge 28 febbraio 1997 numero 30 , così come modificato dall'art. 147 della legge numero 388 del 2000, di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, deve qualificarsi come opposizione all'esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi. La disposizione citata pone infatti un intervallo tra la notifica del titolo esecutivo e quella del precetto, prima del quale l'esecuzione forzata non può essere intrapresa pertanto, il decorso del termine legale diviene condizione di efficacia del titolo esecutivo, la cui inosservanza, per l’inscindibile dipendenza del precetto dall'efficacia esecutiva del titolo che con esso si fa valere, rende nullo il precetto intempestivamente intimato, con la conseguenza che la relativa opposizione si traduce in una contestazione del diritto di procedere all'esecuzione forzata e integra un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo cod. proc. civ., non concernendo solo le modalità temporali dell'esecuzione forzata Cass. ord.numero 4357/10, Cass. numero 952/12 Cass. numero 7360/09 Cass. numero 23084/05 Cass. numero 19966/05 . Tale lettura della norma di cui all'articolo 14 del d.l. 31 dicembre 1996 numero 669 è confermata dalla norma interpretativa introdotta con l'articolo 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003 numero 269, convertito in legge 24 novembre 2003 numero 326 con la quale è stato sancito il divieto di procedere alla notifica del precetto prima del decorso del citato termine. Il ricorso deve pertanto accogliersi, restando assorbito il secondo subordinato motivo con cui la ASL lamenta la violazione dell'art. 617 c.p.c. qualora la fattispecie avesse dovuto inquadrarsi come opposizione agli atti esecutivi la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice per l'ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Chieti in persona di diverso giudice.