Rapporto in essere e da costituire: territorialmente competente il giudice del primo luogo di lavoro

Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2152/15, pubblicata il 5 febbraio. Il caso. Un dipendente di istituto bancario, già svolgente le proprie mansioni in Milano, agiva in giudizio nei confronti di altro istituto bancario, con sede legale in Torino, chiedendo di essere riassunto da quest’ultimo,il quale, dopo una serie di passaggi e di assorbimenti tra un istituto ed un altro ed accordi sindacali correlati a tali passaggi , aveva incorporato la banca datore di lavoro originario. Il Tribunale adito, di Milano, sollevava d’ufficio l’eccezione di incompetenza territoriale, poi decisa con declaratoria di propria incompetenza, per essere competente il Tribunale del lavoro di Torino. Il lavoratore proponeva ricorso per regolamento di competenza, sostenendo la competenza territoriale del Tribunale di Milano. La competenza per territorio in relazione alla costituzione del rapporto. La questione in esame riguarda l’individuazione del foro territorialmente competente a decidere su questioni inerenti la costituzione di un successivo rapporto di lavoro, il quale vede come presupposto fondante un precedente rapporto di lavoro. I giudici di legittimità individuano prima di tutto un’analogia con la fattispecie riguardante l’assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente al lavoro. In tali fattispecie la Suprema Corte aveva avuto di pronunciarsi, affermando l’alternatività, in base al disposto dell’articolo 413 c.p.c., tra il foro territorialmente competente con riguardo alla sede dell’ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento e quello in cui si trova la dipendenza aziendale presso cui dovrà svolgersi la prestazione lavorativa. Rapporto di lavoro in essere presupposto di quello a venire. Nel caso in esame vi è un diretto collegamento tra rapporto in essere pur cessato e rapporto da costituire, in quanto quest’ultimo deriva da una serie di accordi sindacali correlati ad una serie di trasformazioni, assorbimenti, acquisizioni, di vari istituti bancari, tra cui quello di origine, confluiti nell’istituto ora convenuto in giudizio. Affermano allora i giudici di legittimità che il principio richiamato riguardante l’avviamento obbligatorio al lavoro, può essere interpretato in linea generale nei casi in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto. In tali casi i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale tra i rapporti in questione. Consegue che, nel caso esaminato, la competenza territoriale apparterrà al Tribunale di Milano, luogo in cui rientra il luogo di lavorio originario. La Corte ha così accolto il ricorso proposto, dichiarando la competenza decidere del Tribunale di Milano.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - L, ordinanza 4 dicembre 2014 – 5 febbraio 2015, numero 2152 Presidente Curzio – Relatore Arienzo Ragioni di fatto e di diritto V.W. ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di Milano per sentire dichiarare il proprio diritto, ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo del 12.12.2005, sottoscritto con le OO.SS., ad essere riassunto presso la convenuta Intesa San Paolo s.p.a. con decorrenza 16.3.2012 o, comunque, dalla messa in mora del 11.9.2012, con conseguente condanna della società alla reiscrizione di esso ricorrente nel proprio libro unico ed ali' assegnazione a mansioni conformi al suo ultimo inquadramento contrattuale. Il rapporto di lavoro si era svolto sempre a Milano ove il V. prestava servizio fin dalla sua instaurazione, a far data dal 1985, presso la Banca Commerciale Italiana, e successivamente, a seguito di alcuni passaggi da un istituto di credito all'altro, dal 1.5.2001, presso la Banca Intesa Gestione Crediti, ove era stato trasferito ex articolo 47 della legge 428 del 1990 e, dal 1.12.2005, per effetto del trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 c. c., presso la Castello Gestione Crediti, società poi incorporata dal 7.8.2006 nella Italfondiario s.p.a Il ricorrente ha richiamato il contenuto degli artt. 12 e 13 dell'accordo intervenuto il 12.12.2005 tra Banca Intesa spa, Intesa Gestione Crediti, Castello Gestione Crediti s.r.l. e le OO.SS., che prevedevano la riassunzione presso Banca Intesa o altre società del gruppo nel caso di tensioni occupazionali causate dalla perdita di controllo proprietario . con la garanzia del mantenimento nelle stesse attività e nelle stesse mansioni di cui alla relativa precedente collocazione organizzativa . All'udienza del 20.9.2013 il Giudice adito ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla propria competenza territoriale e, sulle conclusioni delle parti, sciogliendo la formulata riserva, ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torino sul rilievo che i criteri dettati dall'articolo 413 , 2° comma, c.p.c., operavano solo con riguardo alle pretese inerenti ad un rapporto di lavoro già costituito, con la conseguenza che doveva farsi ricorso ai criteri del foro generale di cui all'articolo 18 c.p.c. ed implicitamente all'articolo 19 c.p.c. nell'ipotesi di controversie, come quella intentata dal V., promosse per l'adempimento di un obbligo contrattuale di assunzione, attraverso la costituzione di nuovo rapporto di lavoro, nella specie richiesta nei confronti della s.p.a. Intesa San Paolo. A conforto della declinatoria di competenza il giudice di Milano ha osservato che il giudizio non ha ad oggetto la prosecuzione di un precedente rapporto, come si evince dalla specificazione, contenuta nell'articolo 13 dell'Accordo sindacale del 12.12.2005, secondo cui il personale assunto ex articolo 12 deve, in via preferenziale, essere adibito alle stesse attività o alle stesse mansioni di cui alla relativa precedente collocazione organizzativa, precisazione indicata come inutile ove l'accordo avesse voluto garantire la sostanziale prosecuzione dell'attività lavorativa originaria. Avverso tale ordinanza, depositata il 20.9.2013, ha proposto ricorso per regolamento di competenza il V., dissentendo dalle osservazioni del giudice di Milano ed osservando che le controparti non avevano sollevato alcuna eccezione di incompetenza territoriale, essendo il Foro di Milano quello meglio rispondente anche all'interesse dei resistenti. Intesa San Paolo spa ed Italfondiario s.p.a. sono rimasti intimati. Il ricorso è fondato. Per quanto riguarda la competenza per territorio in relazione a domande dirette alla costituzione del rapporto, la giurisprudenza di questa Corte, sia pure con riguardo specificamente all'assunzione di lavoratori invalidi avviati obbligatoriamente, ha ritenuto che anche rispetto alla domanda, da essi proposta, diretta alla costituzione del rapporto di lavoro e al risarcimento danni per la mancata assunzione, operano in modo alternativo e concorrente tutti e tre i fori previsti dall'articolo 413 cod. proc. civ., dovendosi stabilire un'equazione fra rapporto di lavoro gia' costituito e rapporto di lavoro virtuale, la cui costituzione rappresenti tuttavia l'oggetto dei vincolo nascente a carico del datore di lavoro dal sistema delle assunzioni obbligatorie, con la conseguenza, da un lato, che il primo dei fori indicati dalla norma va identificato in relazione alla sede dell'ufficio del lavoro che ha emesso il provvedimento di avviamento atto che, pur non determinando de jure il sorgere del rapporto, è il titolo costitutivo dell'obbligo del datore di lavoro e, dall'altro, che è consentita l'utilizzazione anche del foro della dipendenza aziendale, in relazione alla quale il servizio del collocamento, nella sua competente articolazione locale, ha emesso quel provvedimento. Cass. Sez. U, 11043/2001 conf. Cass. 16536/2002 . Tale principio, costituendo un adattamento del criterio di cui all'articolo 413 c.p.c., ad una situazione in cui mancano gli elementi direttamente considerati in quest'ultima disposizione, esprime un principio ancor piu' generale in base al quale, nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale fra i rapporti in questione. Non puo' invece condividersi, proprio perche' trascura totalmente il collegamento fra il rapporto in essere e il rapporto da costituire, l'orientamento secondo cui nel rito del lavoro il luogo della dipendenza aziendale puo' rilevare ai fini della determinazione della competenza per territorio, in base a quanto previsto dall'articolo 413 c.p.c., comma 2, solo nel caso in cui il lavoratore sia addetto alla stessa al momento della proposizione del giudizio, oppure vi prestasse la sua opera all'epoca della cessazione del rapporto, e quindi il relativo foro, e analogamente il foro della costituzione del rapporto,. non sono invocabili quando viene richiesto l'accertamento dell'obbligo a carico della societa' convenuta di assunzione al lavoro dei ricorrenti dipendenti da diverso datore di lavoro. Cass. 8042/2002 3.6.2002 in fattispecie relativa a domanda di dipendenti dell'ex Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni addetti al servizio telex internazionale di essere assunti alle dipendenze della Telecom Italia S.p.A. ai sensi della L. 29 gennaio 1992, numero 58 . Tale principio, affermato da Cass. 26.10.2010 numero 21883, può essere richiamato utilmente nel presente giudizio per affermare la competenza del Tribunale di Milano In accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la competenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano. Le spese del presente regolamento possono essere compensate in ragione della peculiarità della fattispecie e dell'applicazione alla stessa di criteri di individuazione della competenza territoriale in forza di principio desunto in via interpretativa dal criterio generale di cui all'articolo 413 c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Milano. Compensa le spese del presente regolamento. Ai sensi dell'articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. numero 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13