Professoressa per l’esercito: incarico non conteggiabile come servizio pre ruolo

Respinta la richiesta presentata dalla donna nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del suo nuovo istituto scolastico. Impossibile qualificare il periodo di docenza alla ‘Scuola allievi sottoufficiali’ di Viterbo come servizio pre ruolo.

Periodo di lavoro come docente civile nella ‘Scuola allievi sottoufficiali’ di Viterbo documenti indiscutibili certificano questo pezzo di curriculum della professoressa. Eppure ciò non è sufficiente per vedere riconosciuta quell’esperienza professionale come servizio pre ruolo”. Irrilevante, difatti, il carattere statale della struttura in cui il servizio come docente è stato prestato Cassazione, sentenza numero 1749, sezione lavoro, depositata il 30 gennaio 2015 . ‘Scuola allievi’ . Da respingere, secondo i giudici di merito, la domanda proposta da una docente nei confronti del Ministero dell’Istruzione e di un istituto professionale, e finalizzata al riconoscimento, come servizio pre ruolo, dell’insegnamento espletato presso la ‘Scuola allievi sottoufficiali’ di Viterbo . Per i giudici, in sostanza, decisivi due elementi primo, il carattere tassativo delle fattispecie di insegnamento suscettibili di essere riconosciute quali servizio pre ruolo secondo, la non decisività del carattere statale della scuola dove l’insegnamento si è svolto . Docenza . Per la professoressa, però, i giudici hanno compiuto un errore, avendo trascurato che le scuole militari sono statali, e che l’elencazione degli insegnamenti utili, contenuta nella normativa – articolo 1 della legge numero 576 del 1970 – non è tassativa . Tale visione, però, viene ritenuta non corretta dai giudici della Cassazione, i quali, condividendo l’ottica adottata in primo e in secondo grado, sottolineano che l’incarico di docenza civile presso scuola militare non è ricompreso tra quelli presi in considerazione ai fini del riconoscimento del servizio pre ruolo, e non può essere assimilato ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo . E, in questo quadro, non è decisivo il carattere della scuola dove l’insegnamento è stato prestato, né tantomeno può essere rilevante il richiamo al riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e, concludono i giudici, alla equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali . Respinta definitivamente, quindi, la domanda presentata dalla docente.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 5 novembre 2014 – 30 gennaio 2015, n. 1749 Presidente Stile – Relatore Buffa Con sentenza del 13.8.07, la corte d'appello di Roma, confermando la sentenza del 16.4.04 del tribunale di Viterbo, ha rigettato la domanda proposta da P. nei confronti del MIUR e dell'Istituto professionale Orioli di Viterbo, con notifica anche nei confronti di tre lavoratori contro interessati come indicato in epigrafe, volta al riconoscimento come servizio pre-ruolo dell'insegnamento espletato presso la scuola allievi sottoufficiali di Viterbo, in ragione del carattere tassativo delle fattispecie di insegnamento suscettibili di essere riconosciute quali servizio preruolo ed alla non decisività del carattere statale della scuola presso il quale l'insegnamento si è svolto. Ricorre avverso tale sentenza la lavoratrice con unico motivo resistono il MIUR e l'Istituto scolastico con controricorso i lavoratori contro interessati sono rimasti intimati. Con unico motivo, la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione dell'art. 1 d.l. 370/70 conv. in 1. 576/70, per avere la sentenza impugnata trascurato che le scuole militari sono statali e che l'elencazione degli insegnamenti utili contenuta nella normativa non è tassativa. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata, con motivazione adeguata e corretta, ha affermato che l'incarico di docenza civile presso scuola militare nella specie una scuola allievi sottoufficiali non è ricompreso tra quelli presi in considerazione dall'art. 1 della legge n. 576/70 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo, e non può essere assimilato, per il carattere eccezionale della norma, ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo. L'affermazione è corretta, atteso che la norma richiamata prevede il riconoscimento del servizio prestato presso scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, con norma che la regola essendo quella della computabilità del solo servizio di ruolo ha carattere eccezionale, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva. In tale contesto, mentre non è decisivo il carattere statale della scuola presso la quale il servizio è prestato, rilevando solo l'insegnamento presso le scuole aventi i caratteri suddetti, la ricorrente non ha dedotto che la scuola militare in questione sia equiparabile alle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica per modalità di accesso all'insegnamento, status giuridico del lavoratore e svolgimento della carriera non essendo invece sufficiente il mero riconoscimento giuridico del titolo per i discenti e la sua equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali, che sono aspetti che attengono alla posizione del discente più che del docente . Ne consegue il rigetto del ricorso. La novità della questione dà ragione della compensazione delle spese di lite. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.