Se il danno è certo, possibile la compensazione tra TFR e risarcimento del danno

La compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe, se non nei casi espressamente previsti dalla legge art. 1246 c.c. e che risponde, tra l’altro, ad evidenti esigenze di economia processuale. Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da ambedue i lati, i requisiti di cui all’art. 1243 c.c., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o, quantomeno, di facile e pronta liquidazione.

Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1695/2015, depositata il 29 gennaio 2015 e riguardante la possibilità di compensare l’importo dovuto, a titolo di TFR, da una banca a un proprio dipendente e l’importo dovuto, a titolo di risarcimento del danno, dal lavoratore alla banca, a seguito di condotte truffaldine. È bene chiarire che i comportamenti fraudolenti addebitati al lavoratore sono stati ragione di licenziamento per giusta causa e sono stati oggetto di un autonomo giudizio. Il caso. La compensazione TFR – risarcimento del danno è stata ritenuta ammissibile dalla Corte territoriale, che l’ha ricondotta alla c.d. compensazione atecnica o impropria , di cui all’art. 1246 c.c La norma, infatti, prevede la possibilità di compensare obbligazioni derivanti dal medesimo rapporto quello di lavoro a condizione che non siano tra di loro sinallagmatiche, bensì autonome. Unica fonte negozialeautonomia delle obbligazioni. La Suprema Corte conferma i contorni della compensazione impropria delineati dalla Corte territoriale. Gli Ermellini ribadiscono, infatti, che la compensazione possa operare anche tra obbligazioni scaturenti da un’unica fonte negoziale, a condizione che esse siano autonome, vale a dire, non corrispettive. Ragionando a contrario se fosse possibile la compensazione tra obbligazioni derivanti da un’unica fonte, tra di loro corrispettive, si paralizzerebbero gli effetti del negozio che – di fatto – finirebbe nel nulla. Diversamente, qualora le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, siano tra loro indipendenti non vi è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell’art. 1246 c.c., che è norma di carattere generale. Il caso più facile la compensazione propria. In presenza di due crediti contrapposti, liquidi, certi ed esigibili, che siano sorti in epoca antecedente al giudizio, si parla di compensazione propria legale, cioè che opera ex lege e che, tutt’al più, sarà oggetto di una sentenza meramente dichiarativa dell’effetto estintivo già verificatosi ope legis . Si parla, invece, di compensazione propria giudiziale quando i crediti contrapposti devono essere liquidati dal giudice, in quanto, benché non liquidi, sono di pronta e facile liquidazione. In entrambi i casi l’eccezione di compensazione non è rilevabile d’ufficio è il debitore che deve mostrare interesse alla compensazione. Il caso più complesso la compensazione impropria. Quando le obbligazioni sono autonome tra loro e, quindi, non sono legate dal nesso di sinallagmaticità, si parla di compensazione impropria o atecnica. Essa comporta un semplice accertamento contabile di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti, fino alla reciproca concorrenza. Anche nella compensazione impropria devono, però, riscontrarsi i caratteri di liquidità, esigibilità e certezza. Tale eccezione è rilevabile anche d’ufficio, poiché può ben scaturire dall’accertamento del Giudice. In considerazione di ciò, sono compensabili i crediti vantati da un’azienda e nascenti da un comportamento illecito di un dipendente con le somme che l’azienda stessa è tenuta a versare a quest’ultimo a titolo di TFR. Crediti contrapposti, liquidi, certi ed esigibili. Nel caso di specie, quindi, sarebbe stata possibile una compensazione tra TFR e risarcimento del danno, se non fossero mancati i requisiti di cui all’art. 1243 c.c. liquidità, certezza ed esigibilità. Il credito vantato dalla banca nei confronti del proprio dipendente, era ancora da accertare, nell’ an e nel quantum , nell’ambito di un separato giudizio, pertanto non poteva considerarsi né certo, né liquido. Ne consegue che, un credito oggetto di un separato giudizio può essere compensato solo se sia stato definitivamente accertato con effetto di giudicato. Tanto meno si può fare ricorso alla compensazione atecnica, che, sì, riguarda obbligazioni autonome, ma comunque certe, liquide ed esigibile. In mancanza di tali requisiti, saremmo di fronte a una sorta di compensazione di fatto”, tecnicamente inqualificabile e fuori dalle righe.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 25 novembre 2014 – 29 gennaio 2015, n. 1695 Presidente Stile – Relatore Tria Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello di V.G. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3496 del 2009, di rigetto del ricorso del V. volto ad ottenere 1 in via principale, l'annullamento del licenziamento intimatogli in data 8 novembre 2004 per motivi disciplinari dalla BANCA POPOLARE di NOVARA s.p.a., con le conseguenti pronunce ex articolo 18 St.lav. 2 in via subordinata, la condanna della datrice di lavoro al pagamento del TFR, con gli accessori di legge. La Corte d'appello di Napoli, per quel che qui interessa, precisa che a è da respingere la censura di omessa pronuncia sulla domanda di pagamento del TFR, perché si deve ritenere che tale domanda sia stata implicitamente respinta dal primo giudice, per effetto dell'integrale rigetto del ricorso, effettuato dopo aver dato atto della avvenuta proposizione della suddetta domanda e dopo avere ampiamente motivato sulla responsabilità del ricorrente e sul danno economico da lui causato, di entità oggettivamente e pacificamente superiore rispetto a quanto richiesto a titolo di TFR b per quel che riguarda la contestazione degli addebiti, va confermata la decisione del primo giudice in ordine alla relativa specificità, seppure non integrale, ma sufficiente a consentire al V. l'esercizio del diritto di difesa, anche grazie alle analitiche e integrative schede allegate c va anche precisato che dalla relativa lettura risulta evidente che la contestazione non ha riguardato soltanto irregolarità in ordine alla identificazione e alla registrazione della clientela, ma è stata estesa espressamente e con precisione a mancanze riscontrate nella fase deliberativa degli affidamenti concessi e alla gestione delle relazioni con i clienti d in sintesi, i fatti addebitati sono stati individuati con sufficiente precisione anche se sinteticamente e gli obblighi non rispettati, al di là della loro codificazione, non possono che considerarsi ivi compreso l'addebito di concessione di credito in assenza di garanzie idonee ed effettive come rientranti di per sé nella diligenza minima dovuta dal dipendente bancario, cui siano affidate, previa istruttoria, funzioni di concessione di credito, tanto che l'interessato non ne contesta l'esistenza, ma si difende sostenendo - infondatamente - la genericità della contestazione e quanto alla questione della imputabilità al V. delle irregolarità sopra specificate in violazione degli anzidetti obblighi del lavoratore, va sottolineato che nell'apposito TU interno, ove sono richiamate le istruzioni della Banca d'Italia, vengono indicati gli adempimenti posti a carico di tutti i dipendenti coinvolti, a qualunque titolo, nella concessione degli affidamenti bancari f ebbene, le mancanze del lavoratore in materia risultano gravi ed evidenti, non già per la frequente assunzione cumulativa della funzione proponente con quella deliberante degli affidamenti in questione che non costituisce un autonomo illecito disciplinare quanto per gli effetti di tale concentrazione di funzioni, in quanto le accertate e numerose irregolarità nella identificazione e registrazione della clientela si riferiscono esclusivamente alle pratiche istruite dal ricorrente e non a quelle istruite dagli altri impiegati g ciò denota un comportamento - valutato sia complessivamente sia nelle sue specifiche componenti - non solo non improntato a buona fede ma gravemente colpevole e quindi del tutto idoneo a costituire giusta causa di licenziamento, perché arrecante un profondo ed irrimediabile vulnus alla fiducia della parte datoriale nell'affidabilità del proprio dipendente, tanto più in considerazione della posizione lavorativa del dipendente stesso e delle delicate mansioni affidategli, di preposto alla Filiale di omissis con compiti di verifica dei fidi da deliberare in autonomia seguendo il loro successivo andamento h né la gravità della condotta posta in essere dal dipendente può essere sminuita dalla pregressa assenza di rilievi disciplinari, peraltro non pacifica i va anche rilevato che non indifferente è la stessa entità del danno economico oltre a quello di immagine verso la clientela e potenzialmente nei rapporti con l'autorità di vigilanza , che ammonta a 762.906,53 Euro al 9 luglio 2004 , somma che sopravanza sicuramente l'entità del TFR in astratto spettante al V. pacificamente di poche migliaia di Euro , situazione che secondo il criterio della c.d. compensazione atecnica , sostanzialmente invocato dalla Banca anche in riferimento ad incontestato istituto contrattuale, impedisce di ritenere fondata la domanda subordinata , già correttamente respinta primo Giudice, come si è detto l la giustificatezza e proporzionalità della misura espulsiva irrogata - che già risultano dalle macroscopiche carenze rilevate nelle fasi di valutazione e deliberazione dei fidi e della gestione delle relazioni così instaurate, con ascrivibilità dell'ingente danno subito dalla Banca ad una condotta gravemente colpevole del V. - sono rafforzate dalle specifiche modalità seguite per la concessione dei fidi, appositamente indicate nella contestazione degli addebiti e tutte univocamente convergenti nella consapevolezza da parte del lavoratore delle finalità reali delle operazioni truffaldine realizzate ai danni della Banca, nell'ambito di una vera e propria associazione criminosa verosimilmente composta da soggetti esterni all'istituto di credito, che si è fraudolentemente appropriata di numerose copie di documenti di identità all'insaputa degli intestatari ed ha predisposto una documentazione fiscale , associazione nella quale aveva un ruolo di primo piano una persona tal M. , che nella Filiale faceva capo al V. come accertato dal primo Giudice . 2.- Il ricorso di V.G. domanda la cassazione della sentenza per tre motivi resiste, con controricorso, il BANCO POPOLARE società cooperativa incorporante la BANCA POPOLARE di NOVARA s.p.a. con effetto dal 27 dicembre 2011 . Entrambe le parti depositano anche memorie ex articolo 378 cod. proc. civ Motivi della decisione I - Sintesi dei motivi di ricorso. 1.- Il ricorso è articolato in tre ampi motivi. 1.1.- Con il primo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 132, n. 4, 115 cod. proc. civ Il ricorrente rileva che la sentenza di primo grado non contiene, né in motivazione né nel dispositivo, alcun riferimento alla domanda, proposta in via subordinata nel ricorso introduttivo, di condanna della Banca al pagamento del TFR. Né il giudice di primo grado ha mai effettuato alcuna comparazione tra il danno economico arrecato alla Banca dal ricorrente e l'entità del credito per il TFR richiesto. Ne consegue che, diversamente da quanto affermato dalla Corte d'appello, non vi è stata sul punto alcuna pronuncia implicita, tanto più che a seguito della ritenuta legittimità del licenziamento, la domanda subordinata avrebbe dovuto essere esplicitamente esaminata. 1.2.- Con il secondo motivo, denunciandosi, in relazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di numerose norme del codice civile e del codice di rito, sempre con riguardo alla domanda subordinata di pagamento del TFR, si contestano le statuizioni contenute nella sentenza impugnata di seguito indicate A ritenuta operatività, nella specie, da parte della Corte d'appello, della compensazione convenzionale di cui all'articolo 71 del CCNL, tra credito del V. e credito della Banca per i danni subiti. Si sostiene che la suddetta compensazione rientrerebbe tra le eccezioni in senso proprio e siccome, in primo grado, la Banca non ne aveva fatto cenno, essendosi limitata ad invocare la compensazione atecnica, la Corte partenopea non avrebbe potuto tenere conto di tale eccezione e della relativa produzione della norma contrattuale, essendo la Banca decaduta dalla relativa prospettazione, per non averla effettuata nella memoria difensiva ex articolo 416 cod. proc. civ Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe potuto considerare incontestata tale prospettazione, perché su di essa e sulla pertinente norma contrattuale non vi era stato alcun contraddittorio B con specifico riguardo alla denunciata violazione e applicazione degli artt. 34, 35 cod. proc. civ. nonché degli artt. 1241, 1243 e 1246 cod. civ., si sottolinea l'erroneità della statuizione con la quale la Corte partenopea ha ritenuto ammissibile la compensazione impropria o a-tecnica tra le due suindicate obbligazioni - derivanti dal medesimo rapporto ma non legate dal vincolo della sinallagmaticità - pur mancando i presupposti di tale tipo di compensazione. Tale compensazione, infatti, è diretta ad accertare, in via meramente contabile, il saldo finale tra i contraenti, mentre nella specie l'accertamento del credito della Banca è ancora sub judice, sicché difettano i presupposti per la compensazione giudiziale prevista dall'articolo 1243, comma secondo, cod. civ., cui non si può ricorrere quando l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la compensazione è fatta valere si fonda su di un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso, come tale non liquidabile se non in quella sede C con specifico riferimento alla denunciata violazione dell'articolo 2697 cod. civ. e dell'articolo 115 cod. proc. civ., si sottolinea che la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile la compensazione atecnica, anche prescindendo dall'applicazione degli oneri probatori incombenti sulle parti, a fronte di crediti reciproci non certi, e, inoltre, omettendo di verificare l'incidenza delle condotte degli altri componenti della accertata associazione criminosa nella produzione dei danni lamentati dalla Banca, onde determinare la esistenza e l'entità dell'obbligazione risarcitoria a carico del V. . Ne consegue che erroneamente la Corte partenopea avrebbe fatto derivare la responsabilità risarcitoria del V. dalla sola accertata lesione del vincolo fiduciario. 1.3.— Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata nelle parti relative a 1 l'omesso accertamento del nesso causale tra condotta legittimante il recesso e i danni subiti dalla Banca 2 l'affermazione della volontarietà del comportamento addebitato al dipendente, che si assume viziata da ultrapetizione. 1.3.1.- In particolare, nella prima parte del motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, n. 3, cod. proc. civ. a violazione degli artt. 1223 e 2697 cod. civ. b violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ Si sostiene che la statuizione con la quale la Corte territoriale ha ascritto al V. i danni sulla sola base dell'accertamento della gravità degli addebiti e della loro idoneità a giustificare il licenziamento sarebbe in contrasto non solo con l'articolo 1223 cod. civ., ma anche con gli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., non avendo la Banca offerto alcuna prova sul nesso causale tra la condotta del dipendente e i danni subiti. Nella lettera di contestazione al lavoratore, la Banca dopo aver rilevato di aver subito dei danni in ordine ai 46 affidamenti creditizi in oggetto, ha addebitato al V. irregolarità nella apertura e nella gestione solo di alcuni di tali affidamenti e ne ha richiesto i danni, senza però indicare le regole di condotta o di procedura che avrebbero dovuto essere seguite per operare con la diligenza richiesta alle mansioni svolte e, soprattutto, per evitare la produzione dei danni alla Banca. Dalla integrazione delle contestazioni effettuata dalla Corte d'appello risulta che la responsabilità addebitata è di tipo omissivo. Ne consegue che sarebbe stato necessario che la Banca individuasse le condotte dovute dal dipendente al fine di evitare i danni, tanto più che è stato accertato che la produzione dei danni è stata determinata della condotta criminosa di soggetti esterni alla Banca che avevano utilizzato documentazione identificativa e fiscale falsa. In altri termini, la suddetta mancata individuazione non ha consentito di verificare la sussistenza del nesso causale in modo congruo, così addebitando al dipendente i danni anche quando la condotta dovuta era stata osservata, mentre si sarebbe dovuta accertare l'idoneità ad evitare il danno della condotta dovuta e non tenuta. 1.3.2- Nella seconda parte del terzo motivo si denuncia, in relazione all'ari. 360, n. 3, cod. proc. civ. a vizio di ultrapetizione b violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. c violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ Si precisa che, integrando la lettera di contestazione nel modo suindicato, la Corte partenopea sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione perché avrebbe modificato il contenuto della lettera stessa e, inoltre, avrebbe fondato il proprio convincimento su circostanze opposte rispetto a quelle emerse dall'istruttoria e su presunzioni non corroborate ma, anzi, smentite dagli atti di causa. In particolare, tale modus operandi avrebbe consentito ai Giudici di appello di qualificare come dolosa e intenzionale la condotta del V. , a fronte di una contestazione nella quale si faceva riferimento solo ad elementi oggettivi come causa del licenziamento, senza alcuna allegazione del profilo soggettivo doloso. III - Esame delle censure. 2.- Il primo motivo non è da accogliere, per le ragioni di seguito esposte. 2.1.- Con il suddetto motivo il ricorrente deduce che nella sentenza di primo grado non sarebbe stata esaminata la domanda, proposta dal V. in via subordinata nel ricorso introduttivo, di condanna della Banca al pagamento del TFR, neppure implicitamente a differenza di quanto affermato dalla Corte d'appello. Ebbene, il vizio di omessa pronuncia lamentato si riferisce alla sentenza di primo grado e — non rientrando fra quelli tassativamente indicati dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. come suscettibili di far insorgere i presupposti per la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente - è compreso nell'area della applicabilità del generale principio di conversione della nullità in motivi di impugnazione. Nella specie tale vizio è stato fatto ritualmente valere in appello e la Corte partenopea ha esaminato la censura considerandola infondata e motivando, a propria volta, ampiamente, esplicitamente e in modo plausibile sul punto in contestazione. Ciò, ai fini del presente giudizio di cassazione, ha comportato il superamento del vizio stesso, in quanto, da un lato nel nostro sistema il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di rilevanza costituzionale e quindi in esso non è previsto il necessario esame da parte di due distinti giudici di merito di tutte le controversie caratterizzate da omessa pronuncia od omesso esame in prime cure di punti o questioni decisivi vedi, per tutte Cass. 26 febbraio 1994, n. 1965 Cass. 20 luglio 2004, n. 13426 Cass. 24 novembre 2008, n. 27866 Cass. 17 giugno 2014, n. 13733 , d'altra parte la motivazione della sentenza di appello sul punto è del tutto esaustiva. 3.- Anche il terzo motivo - che, in ordine logico, va esaminato prima del secondo motivo -non è da accogliere. 3.1.- Due sono i profili di censura di censura proposti con tale motivo 1 omesso accertamento del nesso causale tra condotta legittimante il recesso e i danni patiti dalla Banca 2 ultrapetizione, con riguardo alla volontarietà dolo della condotta, che si assume non essere stata contestata. Tali profili vanno trattati insieme. 3.2.- Al riguardo deve essere, in primo luogo ricordato che, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte a nella contestazione disciplinare - che non obbedisce ai rigidi canoni che presiedono alla formulazione dell'accusa nel processo penale, né si ispira ad uno schema precostituito e ad una regola assoluta e astratta, ma si modella in relazione ai principi di correttezza che informano un rapporto interpersonale che già esiste tra le parti - è sufficiente che vi sia una descrizione delle condotte addebitate idonea a soddisfare in modo adeguato l'interesse dell'incolpato ad esercitare pienamente il diritto di difesa vedi, per tutte Cass. 30 dicembre 2009, n. 27842 b da tale descrizione si può desumere anche l'elemento psicologico colpa o dolo del comportamento che è stato ravvisato, salvo restando che la funzionalità del grado di precisione della contestazione all'esercizio in concreto del diritto di difesa comporta che sia necessaria la completa coincidenza fra il capo di incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare vedi, per tutte Cass. 18 agosto 2004, n. 16249 . 3.3.- Nella specie non si discute della completa coincidenza fra il capo di incolpazione contenuto nella previa contestazione e quello posto a base della sanzione disciplinare e inoltre la contestazione - come ampiamente dimostrato dalla Corte territoriale - risponde alle suindicate caratteristiche, sicché risulta del tutto conforme ai principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte la statuizione del Giudice di appello di adeguatezza della contestazione stessa, così come è da escludere che la sentenza impugnata sia viziata da ultrapetizione per il fatto che in essa è stata affermata la volontarietà della condotta contestata. 3.4.- A tale ultimo riguardo va osservato che la Corte partenopea sì è soffermata sulla volontarietà della condotta dolo soltanto per rafforzare la già rilevata proporzionalità della sanzione espulsiva, in considerazione della colpa gravissima riscontrata nelle molteplici e rilevanti mancanze commesse dal Vecchione, che la Corte stessa ha considerato da sola sufficiente a sostenere la giusta causa del recesso. Tuttavia, la statuizione relativa alla affermata sussistenza della suddetta colpa gravissima non risulta censurata nel presente ricorso. Trova, pertanto, applicazione il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza o un capo di questa che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza vedi, per tutte Cass. 5 ottobre 1973, n. 2499 Cass. SU 8 agosto 2005, n. 16602 Cass. SU 29 maggio 2013, n. 7931 Cass. 11 febbraio 2011, n. 3386 Cass. 27 maggio 2014, n. 11827 . 4.- Il secondo motivo è da accogliere, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. 4.1.- Con le censure proposte con tale motivo si contestano, come si è detto, le statuizioni contenute nella sentenza a proposito della domanda subordinata di pagamento del TFR avanzata dal ricorrente, per i seguenti tre profili 1 ritenuta da parte della Corte d'appello operatività della compensazione prevista dall'articolo 71 del CCNL per avere la Corte stessa considerato incontestata tale prospettazione, senza rilevarne la tardività e senza dichiarare quindi la decadenza processuale della Banca al riguardo 2 ritenuta ammissibilità della compensazione impropria o atecnica tra credito del V. per il TFR e credito della Banca per i danni subiti pur mancandone i presupposti, in particolare difettando l'accettazione da parte del lavoratore e la sinallagmaticità delle poste, neppure liquide 3 affermata ammissibilità della suddetta compensazione atecnica, prescindendo dall'applicazione degli oneri probatori incombenti sulle parti nonché ritenuta derivazione della responsabilità risarcitoria a carico del dipendente dalla sola lesione del vincolo fiduciario, senza verificare l'incidenza delle condotte degli altri componenti della accertata associazione criminosa nella produzione dei danni lamentati dalla Banca. 4.2.- Il primo dei suindicati profili di censura è inammissibile, in quanto la relativa argomentazione non è idonea a dimostrare che la questione in esso esaminata in particolare la pretesa tardi vita della c.d. eccezione era già compresa nel thema decidendum del giudizio di merito. Va osservato, infatti, che non solo nella sentenza impugnata non vi è alcun riferimento specifico alla problematica con esso sviluppata, ma la Banca controricorrente ne sostiene la novità e, d'altra parte, non risulta allegato il CCNL né è riprodotto nel ricorso il citato articolo 71 di tale contratto e neppure vengono forniti — in conformità con il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione -elementi utili per consentire a questa Corte di escludere che quella trattata sia una questione nuova. Ne consegue che tale profilo di censura, per come è formulato, si pone in contrasto con il consolidato principio secondo cui nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti vedi, per tutte Cass. 26 marzo 2012, n. 4787 Cass. 30 marzo 2000, n. 3881 Cass. 9 maggio 2000, n. 5845 Cass. 5 giugno 2003, n. 8993 Cass. 21 novembre 1995, n. 12020 . 4.3.- Il secondo dei suindicati profili di censura è, invece, da accogliere. 4.3.1.- Deve essere, in primo luogo, ricordato che, in base a consolidati e condivisi indirizzi di questa Corte a poiché l'articolo 1246 cod. civ. si limita a prevedere che la compensazione si verifica quali che siano i titoli da cui nascano i contrapposti crediti e debiti senza espressamente restringerne l'applicabilità all'ipotesi di pluralità di rapporti, non può in assoluto escludersi che detto istituto operi anche fra obbligazioni scaturenti da un'unica fonte negoziale. In particolare, una tale esclusione è giustificata allorquando le obbligazioni derivanti da un unico negozio siano tra loro legate da un vincolo di corrispettività che ne escluda l'autonomia, perché se in siffatta ipotesi si ammettesse la reciproca elisione delle obbligazioni in conseguenza della compensazione, si verrebbe ad incidere sull'efficacia stessa del negozio, paralizzandone gli effetti. Qualora, invece, le obbligazioni, ancorché aventi causa in un unico rapporto negoziale, non siano in posizione sinallagmatica ma presentino caratteri di autonomia, non v'è ragione per sottrarre la fattispecie alla disciplina dell'articolo 1246 cod. civ. la quale, riguardando l'istituto della compensazione in sé, è norma di carattere generale vedi, per tutte Cass. SU 16 novembre 1999, n. 775 Cass. 11 maggio 2004, n. 8924 Cass. 11 marzo 2005, n. 5349 Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 b pertanto, ai fini della configurabilità della compensazione in senso tecnico di cui all'articolo 1241 cod. civ., non rileva la pluralità o unicità dei rapporti posti a base delle reciproche obbligazioni, essendo invece necessario solo che le suddette obbligazioni, quale che sia il rapporto o i rapporti da cui esse prendono origine, siano autonome , ovvero non legate da nesso di sinallagmaticità Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 cit. , mentre in mancanza della suddetta autonomia è configurabile soltanto la cosiddetta compensazione impropria o atecnica, in base alla quale la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza vedi, per tutte Cass. 17 aprile 2004, n. 7337 Cass. 2 marzo 2009, n. 5024 c la compensazione propria - che non è rilevabile d'ufficio - può essere legale o giudiziale, nel primo caso la presenza di due crediti contrapposti liquidi ed esigibili è anteriore al giudizio, mentre nel secondo caso il credito opposto in compensazione non è liquido, ma viene liquidato dal giudice nel processo, perché reputato di pronta e facile liquidazione pertanto la compensazione legale, a differenza di quella giudiziale, opera di diritto per effetto della sola coesistenza dei debiti, sicché la sentenza che la accerti è meramente dichiarativa di un effetto estintivo già verificatosi e questo automatismo non resta escluso dal fatto che la compensazione non possa essere rilevata di ufficio, ma debba essere eccepita dalla parte, poiché tale disciplina comporta unicamente che il suddetto effetto sia nella disponibilità del debitore che se ne avvale, senza che sia richiesta una autorizzazione alla compensazione dalla controparte Cass. 22 ottobre 2014, n. 22324 Cass. 11 gennaio 2006, n. 260 d invece, alla compensazione impropria sono inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche d'ufficio, in assenza di apposita eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale Cass. 26 maggio 2014, n. 11729 Cass. 29 agosto 2012, n. 14688 Cass. 10 novembre 2011, n. 23539 Cass. 19 aprile 2011, n. 8971 Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855 Cass. 8 agosto 2007, n. 17390 Cass. 25 agosto 2006, n. 18498 Cass. 29 marzo 2004, n. 6214 e la compensazione è applicabile anche in presenza di ragioni debitorie derivanti dalla commissione di un fatto illecito, pertanto sono da ritenere compensabili i crediti vantati da una banca e nascenti dal comportamento illecito di un suo dipendente e le somme cui la banca stessa è tenuta a titolo di TFR a favore di quest'ultimo Cass. 5 dicembre 2008, n. 28855 Cass. 17 aprile 2004, n. 7337 f la cosiddetta compensazione atecnica non può essere utilizzata per dare ingresso ad una sorta di compensazione di fatto , sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1243 cod. civ. arg. ex Cass. 9 maggio 2006, n. 10629 g in particolare, per l'applicabilità della compensazione è sempre richiesto che ricorrano da ambedue i lati i requisiti di cui all'articolo 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione, pertanto un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio Cass. 18 ottobre 2013, n. 23716 Cass. 19 aprile 2013, n. 9608 , salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato nell'altro giudizio Cass. 24 novembre 2004, n. 22133 Cass. 12 aprile 2011, n. 8338 . 4.3.2.- Nella specie - pur essendo, in linea teorica, il credito del lavoratore per il TFR con quello della Banca per i danni patiti a causa della condotta addebitata al dipendente suscettibili di compensazione - tuttavia, la Corte partenopea si è discostata dai su riportati principi, laddove ne ha ritenuto la compensabilità in concreto, benché il credito della Banca non potesse considerarsi né certo né liquido, dipendendo la sua esistenza e la sua quantificazione, con specifico riguardo all'operato del V. , dall'esito di un separato giudizio che era in corso. Né può avere alcun rilevo in contrario l'argomento difensivo della controricorrente secondo cui, non avendo il V. mai contestato l'ammontare dei danni subiti dalla Banca, quale risultante dai conteggi allegati dalla Banca stessa, tale ammontare dovrebbe considerarsi pacifico. In primo luogo, infatti, va rilevato che, comunque, il suddetto ammontare si riferisce alla valutazione effettuata dall'Istituto di credito dei danni complessivamente subiti, per effetto delle operazioni truffaldine poste in essere da una vera e propria associazione criminosa , con il coinvolgimento anche del V. e non ai danni subiti per effetto del comportamento ascrivibile, in particolare, al dipendente. Comunque, per quel che riguarda il valore probatorio dei conteggi, occorre distinguere La componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri Cass. 17 aprile 2002, n. 5526 Cass. SU 23 gennaio 2002, n. 761 Cass. 22 dicembre 2005, n. 28381 , in applicazione della regola generale secondo cui il principio di non contestazione determina l'ammissione in giudizio solo dei fatti cosiddetti principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti cosiddetti secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cod. proc. civ. Cass. 27 febbraio 2008, n. 5191 Cass. 5 marzo 2009, n. 5356 . Ne consegue che, nella specie, non può trovare applicazione il principio di non contestazione, al fine di considerare certo e liquido il credito della Banca in oggetto. 4.4.- All'accoglimento del secondo dei suindicati profili di censura consegue l'assorbimento del terzo profilo. 4 – Conclusioni. 5.- In sintesi, il primo e il terzo motivo di ricorso vanno respinti e il secondo motivo va accolto nei suddetti limiti, con assorbimento di ogni altro profilo di censura. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, che si atterrà, nell'ulteriore esame del merito della controversia, ai principi su affermati in particolare nel paragrafo 4.3 e, quindi, anche al seguente la compensazione è un istituto di carattere generale che non conosce deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge articolo 1246 cod. civ. e che risponde, tra l'altro, ad evidenti esigenze di economia processuale. Tuttavia, la sua applicabilità presuppone che, in ogni caso, ricorrano, da ambedue i lati, i requisiti di cui all'articolo 1243 cod. civ., cioè che si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili o di facile e pronta liquidazione . Ne consegue che un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di compensazione giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio, salvo che nel corso del giudizio di cui si tratta la parte interessata alleghi ritualmente che il credito contestato è stato definitivamente accertato con l'efficacia di giudicato, nell'altro giudizio. Pertanto, nella suindicata ipotesi, non può neppure farsi ricorso alla cosiddetta compensazione a-tecnica , perché tale istituto non può essere utilizzato per dare ingresso ad una sorta di compensazione di fatto , sganciata da ogni limite previsto dalla disciplina codicistica, in quanto la peculiarità della compensazione atecnica consiste nel fatto di rendere possibile la compensazione tra crediti che non siano tra loro autonomi, ma deve pur sempre trattarsi di crediti per i quali ricorrano i requisiti di cui all'articolo 1243 cod. civ.”. P.Q.M. La Corte rigetta il primo e il terzo motivo di ricorso accoglie il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione.