Dopo il confine dell’umanamente possibile, c’è il Fondo di Garanzia dell’INPS

In caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento del TFR, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l’INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento, in relazione anche all’esiguità del credito azionato. Infatti, è sufficiente che il lavoratore abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che non risultino altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1607, depositata il 28 gennaio 2015. Il caso. Decreto ingiuntivo a carico dell’INPS confermato dalla Corte d’appello di Genova l’ente, in qualità di gestore del Fondo di garanzia, deve pagare una somma ad un lavoratore a titolo di TFR. Il lavoratore, infatti, aveva assolto a tutti gli oneri necessari, chiedendo il fallimento della propria datrice di lavoro e, dopo il rigetto dell’istanza di fallimento per esiguità del debito, effettuando un primo pignoramento infruttuoso presso la sede sociale della società debitrice e, in seguito, un secondo, senza miglior fortuna, presso la socia accomandataria. L’INPS ricorre in Cassazione, affermando che, secondo l’art. 2 l. n. 297/1982, per il riconoscimento della garanzia del Fondo, dopo il rigetto dell’istanza di fallimento per esiguità del credito, sarebbe stata necessaria la presentazione di una nuova istanza di fallimento e successiva apertura della procedura con ammissione al passivo del credito retributivo. Il lavoratore ha fatto il necessario. La Corte di Cassazione la pensa però diversamente in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento del TFR, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l’INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento, in relazione anche all’esiguità del credito azionato. Infatti, è sufficiente che il lavoratore avvia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione, a meno che non risultino altre circostanze che dimostrino l’esistenza di altri beni aggredibili con l’azione esecutiva. Nel caso di specie, dopo l’infruttuoso esperimento dell’istanza fallimentare, il lavoratore aveva tentato anche la via dell’azione esecutiva non solo verso la società datrice di lavoro, ma anche nei confronti della socia accomandataria. Perciò, il pagamento del TFR da parte del Fondo di garanzia doveva ritenersi legittimo. La Corte di Cassazione conferma, quindi, la decisione e mette la parola ‘fine’ alla vicenda.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 10 dicembre 2014 – 28 gennaio 2015, n. 1607 Presidente Coletti De Cesare – Relatore De Renzis Ritenuto in fatto -che il Tribunale di Massa con sentenza n. 325 del 12 giu gno 2007 rigettava l'opposizione promossa dall'INPS av verso decreto ingiuntivo, con cui era stato intimato all'ente previdenziale, quale gestore del Fondo di garanzia, di pa gare a P.M. la somma di € 7.252,9', oltre ac cessori, a titolo di TFR -che la Corte di Appello di Genova con sentenza n. 46 del 2009 ha confermato decisione di primo grado, ribadendo che il M. aveva diritto a percepire la somma richiesta a titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia INPS, dal momento che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982, lo stesso M. aveva assolto agli oneri su di lui incomben ti, chiedendo, da un lato, il fallimento della datrice di lavoro e, dopo il rigetto dell'istanza di fallimento per esiguità del credito, effettuando un primo pignoramento infruttuoso pre so la sede sociale della società debitrice e successiva mente un secondo pignoramento, anch'esso negativo, presso la socia accomandataria Tiziana Battelli, -che l'INPS ricorre per cassazione con unico motivo, cui resiste il M. con controricorso. Ritenuto in diritto -che l'INPS sostiene che i giudici di appello hanno errone amente interpretato la normativa di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, la quale avrebbe richiesto, ai fini del rico noscimento della garanzia del Fondo in questione, dopo il rigetto dell'istanza di fallimento per esiguità del credito la presentazione di nuova istanza di fallimento -che l'assunto dell'INPS è infondato, avendo questa Corte affermato e ribadito cfr Cass. n. 24363 del 2014 Cass. n. 15369 del 2014 Cass. n. 8529 del 2012 Cass. n. 7585 del 2011 Cass. n. 1178 del 2009 Cass. n. 7466 del 2007 il principio di diritto secondo cui ai fini della tutela prevista dalla legge n. 297 dl 1982 in favore del lavoratore, per il pagamento del TFR, in caso di insolvenza del datore di la voro, il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia presso l'INPS, anche se il datore di lavoro non sia in concreto assoggettato a fallimento in relazione an che all'ipotesi di esiguità del credito azionato , essendo sufficiente che lo stesso lavoratore abbia esperito infrut tuosamente una procedura di esecuzione, salvo che risulti no altre circostanze le quali dimostrino che esistono altri beni aggredibili con l'azione esecutiva -che nel caso di specie, alla stregua del richiamato indiriz zo giurisprudenziale, cui si intende dare continuità, la deci sione impugnata ha corretta riconosciuto il diritto del la voratore di ottenere la tutela del Fondo d* garanzia per il pagamento del TFR, essendo pacifico che il M. tentò & amp * dopo l'inutile esperimento dell'istanza fallimentare, anche l'azione esecutiva sia nei confronto della società datrice di lavoro sia nei confronti della socia accomandataria -che in conclusione il ricorso va rigettato, con la condanna dell'NPS al pagamento del spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo, con di strazione a favore dell'Avv. PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO dichiaratosi antistatario. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 100,00 per esborsi ed € 1200,00, con distrazione a avore dell'Avv. PEGAZZANO FERRANDO ROBERTO antistatario, Così deciso in Roma addì 10 dicembre 2014