Potrebbe servire qualche mese per accertare la condotta del lavoratore: il provvedimento non è viziato

Il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso del datore di lavoro devono essere intesi in senso relativo, ben potendo giustificarsi l’intercorrere di un lasso di tempo, tra cognizione dei fatti e contestazione del licenziamento, funzionale ad una ponderata valutazione delle condotte contestate.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1247/15, depositata il 23 gennaio. Il fatto. La ricorrente, dipendente di Poste Italiane, dopo aver inutilmente adito le competenti sedi di merito, impugna per cassazione il licenziamento intimatogli. La ragione che il datore di lavoro opponeva quale motivo del provvedimento era l’appropriazione delle somme corrispondenti all’importo di alcuni buoni postali fruttiferi, risalente al 10 marzo 2006. In particolare la lavoratrice afferma la tardività della contestazione dell’addebito disciplinare, avvenuta il 6 giungo 2006, circostanza riconducibile all’inefficienza ed alle carenze organizzative dell’azienda. Sostiene inoltre che l’intervento del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio, adottato il 10 maggio, quindi successivamente all’accertamento ispettivo del fatto, sarebbe apparso alla lavoratrice quale tacita rinuncia all’esercizio dell’azione disciplinare da parte del datore di lavoro. La possibilità per il datore di lavoro di ponderare la scelta. La Cassazione ritiene infondato il ricorso. È necessario in primo luogo affermare, in riferimento alla valutazione di immediatezza della contestazione, il rilievo dell’avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione di fatto e non dell’astratta possibilità di percezione della stessa. Ne consegue che il principio di immediatezza e tempestività della contestazione disciplinare, la cui ratio è riconducibile alla regola della buona fede e correttezza nell’attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, essendo ammissibile il decorso di un eventuale intervallo di tempo, ove questo risulti funzionale ad un’adeguata valutazione del caso concreto e ad una migliore ponderazione circa i provvedimenti da adottare. Il ritardo della contestazione potrebbe configurare un vizio del procedimento disciplinare solo ove determini in concreto un ostacolo alla difesa del lavoratore, essendo altrimenti funzionale anche all’interesse di quest’ultimo. Nel caso concreto, l’intervallo di tempo intercorso tra l’accertamento del fatto e la sua contestazione deve essere giustificato dalla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, nonché del procedimento interno di accertamento dell’illecito disciplinare, legato anche dalla necessità di valutare in modo globale ed unitario una serie di atti che integrano un’unica condotta, circostanze correttamente valutate nella motivazione redatta dai giudici di merito. Per questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre 2014 – 23 gennaio 2015, n. 1247 Presidente Macioce – Relatore Berrino Svolgimento dei processo Si controverte dei licenziamento intimato il 29/6/2006 a P. D.Q., dipendente postale presso l'ufficio di Taranto, per appropriazione di somme corrispondenti agli importi di quattro buoni postali fruttiferi e dei relativi interessi. Con sentenza del 14/7/2010 - 31/3/2011, la Corte d'appello di Lecce, nel respingere l'impugnazione della lavoratrice avverso la sentenza dei giudice dei lavoro del Tribunale di Taranto che le aveva rigettato la domanda di annullamento del licenziamento, ha spiegato che i fatti posti a fondamento del provvedimento di recesso avevano trovato idonei riscontri in sede istruttoria, che la contestazione disciplinare non poteva essere considerata tardiva e che non sussisteva il lamentato vizio di mutamento della contestazione, atteso che il licenziamento era legittimo anche solo in relazione alle condotte verificatesi nel 2006, dovendosi ritenere sostanzialmente assorbita la vicenda risalente al 2000. Per la cassazione della sentenza ricorre la D.Q. con un solo motivo. Resiste con controricorso la società Poste Italiane s.p.a. Le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Motivi della decisione Con un solo motivo la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2119 c.c., dell'art. 7 della legge n. 300/70 e degli artt. 1175 e 1375 c.c., per avere la Corte d'appello erroneamente negato la tardività della contestazione dell'addebito disciplinare e dei conseguente licenziamento. In particolare la D.Q. deduce che la Corte di merito ha ritenuto giustificabile il lasso di tempo trascorso tra la piena conoscenza dei fatti oggetto d'addebito, risalente al 10 marzo 2006 in occasione della chiusura dell'ispezione, e la loro contestazione, avvenuta con lettera del 6 giugno 2006, facendo rilevare che tale periodo di circa tre mesi non poteva ascriversi, come affermato in sentenza, alla complessità organizzativa dell'impresa ed alla necessità di ponderare adeguatamente le condotte accertate, ma esclusivamente a carenze organizzative della stessa azienda, tenuto conto della circostanza che la relazione ispettiva era stata inoltrata alla struttura responsabile della valutazione dei fatti a distanza di circa due mesi dalla chiusura delle indagini. Inoltre, la ricorrente sostiene che la Corte d'appello è incorsa in errore nel ritenere che l'adozione, in data 10 maggio 2006, del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio risultava inconciliabile con l'incertezza sulla sorte del rapporto di lavoro, non potendo la lavoratrice fare affidamento su una ipotetica mancanza di interesse della parte datoriale all'esercizio della facoltà di recesso. Sostiene, invece, la ricorrente che in considerazione del fatto che il provvedimento di sospensione era stato emesso allorquando la società aveva già concluso l'attività ispettiva in ordine all'accertamento dei fatti, quest'ultima misura appariva, piuttosto, una rinunzia all'esercizio dell'azione disciplinare, essendo stata adottata a distanza di due mesi dalla piena conoscenza dei fatti, in luogo della contestazione degli addebiti. Il ricorso è infondato. Invero, questa Corte ha già precisato che il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività dei recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione dei rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite in ogni caso, l'accertamento della violazione di tale principio spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato cfr. ex plurimis Cass. sez. lav. n. 25070/2013, n. 29480/2008, n. 22066/2007, n. 14115/2006 . In particolare, il requisito in esame è compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria in tal caso l'intimazione dei licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti Cass. sez. lav. n. 7983/2008, n. 282/2008, n. 22066/2007, n. 18711/2007, n. 3948/2000 . Rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi Cass. sez. lav. n. 23739/2008, n. 21546/2007 . E' stato altresì precisato Cass. sez. lav. n. 5308/2000 che il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa, onde il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse dei prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da accuse avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte dei datore di lavoro Cass. sez. lav. n. 1101/2007 e n. 241/2006 . Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che non erano condivisibili i riferimenti temporali che la lavoratrice aveva posto a base della doglianza e a tal riguardo ha elencato le varie fasi dell'articolata procedura disciplinare evidenziando quanto segue - Dalla documentazione in atti era emerso che a seguito delle lamentele del cliente Costa Francesco, il quale si era doluto della sottrazione di quattro dei sedici buoni fruttiferi portati nell'ufficio postale il 12 o il 13 gennaio, solo in data 26/1/2006 il Direttore Guarino, dopo un ulteriore accesso dei denunziante Costa, riusciva ad addivenire ad un primo parziale risultato, avendo accertato che i buoni in questione erano stati incassati con firme apocrife nei giorni 13 e 14 gennaio, dopodiché, in data 13/2/2006, investiva della questione la struttura ispettiva interna che provvedeva a sentire, tra il 7 e l'8 marzo del 2006, tutti i soggetti coinvolti prima di pervenire, in data 10/3/2006, alla chiusura dell'indagine. Inoltre, le modalità fraudolente dell'operazione eseguita e la presenza di dichiarazioni contrastanti avevano indotto la datrice di lavoro ad adoperare una particolare attenzione nell'esame degli atti, tanto che in data 10/5/2006 veniva emesso provvedimento di sospensione cautelare, al quale seguiva lettera di contestazione del 6 giugno 2006. In definitiva, la puntuale ricostruzione delle varie fasi del procedimento disciplinare nei suoi vari aspetti, tutti concatenati tra loro, ha consentito alla Corte d'appello di pervenire al convincimento, immune da rilievi di tipo logico-giuridico ed in linea coi principi sopra ricordati in tema di valutazione del concetto di immediatezza della contestazione disciplinare, della infondatezza della doglianza della lavoratrice in merito alla supposta tardività della contestazione dell'addebito e del conseguente licenziamento. Al riguardo, non può non rimarcarsi che il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, restando comunque riservata al giudice dei merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo cfr. la giurisprudenza sopra citata, oltre che Cass. sez lav. n. 16291 /2004 . Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese di lite dei presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 4000,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.