Sì al beneficio per la ""schizofrenica"" che ha bisogno dell’aiuto di terzi

La capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico – fisica. La capacità richiesta per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento non deve, quindi, parametrarsi sul numero degli atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell’ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l’incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità di persona.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 1069, depositata il 21 gennaio 2015. Il fatto. La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione proposta dal tutore dell’interessata, confermava la decisione del Tribunale di Napoli che aveva escluso il diritto della stessa all’indennità di accompagnamento. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il tutore della donna, con il quale lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della prestazione reclamata considerando la donna autosufficiente all’interno delle mura domestiche, senza tener conto che le certificazioni mediche e le risultanze peritali avevano accertato la pericolosità di uno spostamento dal proprio domicilio che poteva essere attuato solo con la forza a causa della patologia schizofrenica. Un sostegno per il nucleo familiare. Innanzitutto, il Collegio precisa che l’indennità di accompagnamento è una prestazione peculiare, in cui l’intervento assistenziale non è indirizzato al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro, ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale. Aggiunge, altresì, che il diritto all’indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell’aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico. Incapacità di ordine materiale. La nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende, ricorda il Collegio, anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all’aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell’aiuto di terzi. Malattie psichiche. Quanto alle malattie psichiche, la Corte ha già avuto modo di precisare che, l’indennità di accompagnamento va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall’art. 1 della l. n. 18/1980, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione dei gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovute a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Vizi motivazionali sentenza d’appello. Nel caso di specie, a parere del Collegio, la sentenza impugnata si è sottratta al compito fondamentale che le era affidato, congetturando l’esistenza di preferenze personali in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una sola scelta dell’assistita ignora sul punto la malattia diagnosticata dal CTU e giustificando, sulla base di tale sola congettura, l’accertamento relativo alla insussistenza dei requisiti necessari all’attribuzione della indennità di accompagnamento. Per tali motivi, la S.C. ritiene tale decisione affetta dai denunciati vizi di motivazione. Accoglie, pertanto, il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 11 dicembre 2014 – 21 gennaio 2015, n. 1069 Presidente Curzio – Relatore Marotta 1 - Considerato che è stata depositata relazione del seguente contenuto Con sentenza n. 4107/2011, depositata in data 11 giugno 2011, la Corte di appello di Napoli, pronunciando sull'impugnazione proposta da F. B. nella qualità di tutore di N. T. nei confronti dell'I.N.P.S., disposto il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, confermava la decisione del Tribunale della stessa sede che aveva escluso il diritto della T. all'indennità di accompagnamento. Riteneva la Corte territoriale che l'assistita, ancorché inabile al lavoro, fosse in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, seppur preferendo rimanere per le proprie condizioni nel proprio domicilio . Avverso tale sentenza F. B. ricorre per cassazione con un motivo. L'I.N.P.S. resiste con controricorso. Con l'unico articolato motivo di ricorso il ricorrerete denuncia Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/1980, dell'art. 1 della legge n. 508/1988 nonché omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto fondamentale della controversia art. 360, nn. 2, 3, 4 e 5 cod. proc. civ. . Lamenta che il giudice di merito abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della prestazione reclamata considerando la T. autosufficiente all'interno delle mura domestiche, senza tener conto che le certificazioni mediche e le risultanze peritali avevano accertato la pericolosità di uno spostamento dal proprio domicilio che poteva essere attuato solo con la forza a causa della patologia schizofrenica. Il motivo è manifestamente fondato. Va osservato, in termini generali, che l'indennità di accompagnamento è una prestazione del tutto peculiare in cui l'intervento assistenziale non è indirizzato - come avviene per la pensione di inabilità - al sostentamento dei soggetti minorati nelle loro capacità di lavoro tanto è vero che l'indennità può essere concessa anche a minori degli anni diciotto e a soggetti che, pur non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto di un terzo, svolgano tuttavia un'attività lavorativa al di fuori del proprio domicilio , ma è rivolto principalmente a sostenere il nucleo familiare onde incoraggiare a farsi carico dei suddetti soggetti, evitando così il ricovero in istituti di cura e assistenza, con conseguente diminuzione della relativa spesa sociale cfr. Cass. 28 agosto 2000, n. 11295 id. 21 gennaio 2005, n. 1268 23 dicembre 2011, n. 28705 . Va, poi, specificato che il diritto all'indennità di accompagnamento spetta sia nel caso in cui il bisogno dell'aiuto di un terzo si manifesti per incapacità di ordine fisico, sia per malattie di carattere psichico. Quanto alle incapacità di ordine materiale questa Corte ha precisato che la nozione di incapacità di compiere autonomamente le comuni attività del vivere quotidiano con carattere continuo comprende anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata ogni volta che il soggetto debba compiere una determinata attività della vita quotidiana per la quale non può fare a meno dell'aiuto di terzi, per cui si alternano momenti di attesa, qualificabili come di assistenza passiva, a momenti di assistenza attiva così. Cass. 11 aprile 2003, n. 5784 . Quanto alle malattie psichiche, questa Corte ha precisato che l'indennità di accompagnamento, va riconosciuta, alla stregua di quanto previsto dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18, anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sé o gli altri. Va, al riguardo citata la giurisprudenza di questa Corte in materia di psicopatie con incapacità di integrarsi nel proprio contesto sociale. Così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento a persona, che per d ficit organici e cerebrali fin dalla nascita si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l’uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società Cass. 7 marzo 2001, n. 3299 a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sé e per altri Cass. 21 aprile 1993, n. 4664 a persona che, per un d ficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo Cass. 22 gennaio 2002, n. 667 a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito , mostrava una incapacità di tipo funzionale , di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno per l'agente o per altri Cass. 27 marzo 2001 n. 4389 a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di non riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale dì compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sé e ad altri Cass. 8 aprile 2002, n. 5017 . Si veda anche Cass. 23 dicembre 2011, n. 28705 con riguardo ad una diagnosi di psicosi schizofrenica paranoidea demenza precoce . In un siffatto contesto ricostruttivo va, dunque, ritenuto che la capacità del malato di compiere gli elementari atti giornalieri debba intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità del loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera cfr. per riferimenti sul punto Cass. 11 settembre 2003, n. 13362 . Nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che la T., già certamente inabile al lavoro, non aveva diritto anche all'indennità di accompagnamento per il solo fatto di preferire di rimanere nella propria abitazione, pur essendo in grado di deambulare e di compiere gli atti quotidiani delle vita. Sta di fatto che la sentenza in questione non enuncia neppure la malattia diagnosticata dal c.t.u. che, secondo quanto puntualmente riportato in ricorso dall'odierno ricorrente il quale ha prodotto anche, in uno con il ricorso per cassazione, copia delle perizie di primo e secondo grado e copia del certificato della ASL del 16/12/2003 , consisteva in una psicosi cronica schizo-affettiva con manifestazioni allucinatorie e delirante cronica per la quale i sanitari dell'ASL avevano accertato che deve ritenersi inattuabile e pericoloso ogni spostamento tant'è che esso sarebbe possibile solo con l'uso della forza . Cosiffatti elementi imponevano al giudice innanzitutto di attenersi alla giurisprudenza sopra citata, specificamente dedicata agli effetti delle malattie psichiche sella capacità di attendere agli atti del vivere quotidiano, e di raccordare la sua statuizione di rigetto della domanda ad un motivato esame delle condizioni reali della T., come descritte negli atti di causa ed accertate dall'ausiliare, secondo le regole del sillogismo giudiziario, che impongono di assumere per la decisione postulati verificati e corrispondenti a regole di esperienza condivise. Viceversa la sentenza impugnata si è sottratta al compito fondamentale che le era commesso, congetturando l'esistenza di preferenze personali in presenza di dati obiettivamente inconciliabili con una scelta dell'assistita e giustificando, sostanzialmente sulla base di tale sola congettura, l'accertamento relativo alla insussistenza dei requisiti necessari all'attribuzione della indennità di accompagnamento. In conclusione, la sentenza impugnata è da considerare affetta dai denunciati vizi di motivazione e, per tale ragione se ne propone la cassazione, con rinvio della causa ad altro giudice di merito per la rinnovazione dell'accertamento di fatto, il tutto con ordinanza, ai sensi dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. . 2 - Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano dei tutto condivisibili, siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo. 3 - Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione. P.Q.M. LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.