La gestione separata INPS esclude il criterio dell’ “attività prevalente”

L’esercizio di attività di lavoro autonomo soggetto a contribuzione nella gestione separata, accompagnato all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, non è regolato dal principio dell’ attività prevalente”, trattandosi di attività distinte e autonome.

Lo ha confermato la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con l’ordinanza numero 27275, depositata il 22 dicembre 2014. Socio lavoratore e socio amministratore di una s.r.l. basta l’iscrizione in un’unica gestione? La pronuncia in commento trae origine dal giudizio promosso dal socio lavoratore di una società commerciale, di cui era al contempo anche membro del consiglio di amministrazione, per impugnare il verbale di accertamento dell’INPS che aveva disposto la sua iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti ed il pagamento dei relativi contributi. A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente ha addotto di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS, alla quale aveva regolarmente versato i contributi sulla base dei compensi percepiti e che, pertanto, non vi era titolo per l’iscrizione d’ufficio alla gestione commercianti. All’esito del giudizio di merito, la pretesa dell’Istituto di previdenza è stata ritenuta infondata, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 208, l. numero 662/1996. In particolare, è stato affermato che l’INPS avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l’attività espletata dal ricorrente all’interno della società fosse da considerarsi abituale e prevalente rispetto a quella esercitata come socio amministratore, ma tale onere non era stato adempiuto da parte dell’Istituto, che si era limitato a sostenere la tesi dell’esistenza del duplice e contemporaneo obbligo, in capo al ricorrente, di iscriversi sia alla gestione separata come già fatto , sia alla gestione commercianti, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine al carattere prevalente dell’una rispetto all’altra attività. Il criterio dell’attività prevalente non opera in presenza di lavoro autonomo soggetto alla gestione separata. La pronuncia in commento dà atto che le Sezioni Unite avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore di una s.r.l., si applicasse l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, individuata in quella relativa all’attività prevalente, la cui identificazione era onere dell’INPS Cass., S.U., numero 3240/2010 . Tuttavia, successivamente è intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa dell’art. 1, comma 208, l. numero 662/1996 art. 12, comma 11, d.l. numero 78/2010, convertito in l. numero 122/2010 , ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità dell’iscrizione, che resta possibile presso la gestione dell’attività prevalente solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Il legislatore ha, quindi, chiarito che il criterio dell’attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro quelli a carattere autonomo per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione separata presso l’INPS ex art. 2, comma 26, l. numero 335/1995 . La Cassazione si adegua all’interpretazione autentica fornita dal legislatore. Nel riesaminare la questione dopo la novella interpretativa, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio secondo cui, in caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente. In altri termini, l’esercizio di attività di lavoro autonomo soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente si tratta di attività distinte e autonome, sicché parimenti distinto e autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione. Il ricorso presentato dall’INPS risulta, quindi, fondato.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 7 ottobre – 22 dicembre 2014, n. 27275 Presidente Mammone – Relatore Garri Fatto e diritto Con ricorso al Tribunale di Bologna, C.G. conveniva in giudizio l'INPS per impugnare il verbale di accertamento datato 8 luglio 2005 redatto in esito all'ispezione eseguita dal servizio di vigilanza dell'Inps presso la società Acque Industriali s.r.l. della quale il C. era socio nonché componente del Consiglio di Amministrazione. Esponeva il ricorrente di essere iscritto alla c.d. gestione separata dell'Inps alla quale aveva regolarmente versato i contributi sulla base dei compensi percepiti e che, al contrario, non vi era titolo per la disposta iscrizione d'ufficio alla gestione commercianti e non erano dovute le somme chieste per contributi fissi ed oneri accessori nel periodo aprile 2000 - marzo 2005 Euro 10.576,00 . Chiedeva pertanto che venisse dichiarata la nullità del verbale di accertamento, l'insussistenza di obblighi contributivi verso la gestione commercianti e, comunque, l'inefficacia dell'iscrizione d'ufficio nella gestione speciale dell'INPS per gli esercenti attività commerciali. In subordine, poi, domandava che ai sensi dell'art. 1 comma 208 della L. n. 662 del 1996 si accertasse quale fosse l'attività prevalente svolta dal C. e, in esito a tale accertamento, fossero calcolati i contributi nei limiti della prescrizione quinquennale e, comunque, previa restituzione delle somme già versate alla gestione separata. Il giudice di primo grado ha ritenuto che la pretesa dell'INPS non fosse fondata, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996. La Corte di appello di Bologna, con sentenza depositata il 16 agosto 2012, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha osservato che l'INPS avrebbe dovuto allegare e dimostrare che l'attività espletata all'interno della s.r.l. dal C. quale socio lavoratore di tale società, fosse da considerarsi abituale e prevalente rispetto a quella esercitata come socio amministratore, ma tale onere non era stato adempiuto da parte dell'Istituto, che si era limitato a sostenere la tesi dell'esistenza del duplice e contemporaneo obbligo, in capo al ricorrente di iscriversi sia alla c.d. Gestione separata come già avvenuto , sia alla c.d. Gestione commercianti, a prescindere da qualsiasi valutazione in ordine al carattere prevalente dell'una rispetto all'altra attività. La Corte territoriale rigettava, poi, l'appello incidentale sulle spese ritenendone giustificata la disposta compensazione. La sentenza è ora impugnata dall'INPS che, con unico articolato motivo, denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203, 207, 208 legge n. 662/96, nonché vizio di motivazione art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. . Resiste con controricorso il C. che ha depositato anche memoria illustrativa. Va premesso che costituiscono circostanze pacifiche tra le parti che il C. è stato il responsabile delle ricerche e del settore commerciale della società, ha effettuato ricerche ed acquisito documentazione su nuove tecnologie, si è occupato della ricerca clienti ai quali ha illustrato e spiegato i prodotti e i servizi della società studiando ed analizzando le problematiche proprie di ciascun cliente al quale offriva soluzioni specifiche. Ha diretto e supervisionato il personale della società per la quale ha prestato la sua attività in via esclusiva. Deduce l'INPS che l'art. 1, comma 203, legge n. 662/96, riformulando l'art. 1 della legge n. 1397/1960, ha inteso imporre l'iscrizione presso la gestione commercianti obbligo in precedenza limitato ai titolari di imprese individuali ed ai soci illimitatamente responsabili di società di persone anche ai soci di società a responsabilità limitata, i quali erano sempre stati esclusi dall'obbligo citato in ragione della limitazione della loro responsabilità, anche sotto l'aspetto delle conseguenze patrimoniali, nella conduzione dell'impresa l'estensione dell'obbligo assicurativo rispondeva alla esigenza di evitare che, attraverso lo schermo societario, la prestazione del socio di s.r.l. espletata nell'ambito dell'impresa fosse sottratta alla contribuzione previdenziale obbligatoria e, nel contempo, superare la preesistente disparità di trattamento tra i titolari di ditte individuali ed i soci di società di persone rispetto ai soci di società a r.l Il comma 208 dello stesso articolo non ha introdotto alcun principio di alternatività tra l'iscrizione alla gestione commercianti e l'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95. In particolare, l'INPS deduce che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso le due gestioni a si fondano su titoli diversi la percezione di redditi di lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso della gestione commercianti b comportano l'assoggettamento a diverse forme ed aliquote di contribuzione c comportano un obbligo di versamento dei contributi in capo a soggetti diversi in capo alla società committente sia pure in parte in caso di gestione separata e in capo al lavoratore in proprio per la gestione commercianti d riguardano redditi imponibili di diversa natura il compenso di amministratore è reddito di lavoro autonomo, mentre la quota degli utili spettanti quale socio che esercita attività commerciale ha natura di reddito di impresa. Né può ipotizzarsi una duplicazione di contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra citato. L'Istituto ricorrente rappresenta che, nella specie, l’odierno resistente, quale titolare della carica di amministratore, è stato iscritto dalla società alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 e sempre la medesima società ha pagato sul relativo compenso corrispettivo inerente il rapporto di amministrazione la prescritta contribuzione quali soci e partecipando al lavoro aziendale, gli stessi amministratori sono tenuti al versamento della relativa contribuzione alla Gestione commercianti, da calcolarsi sulla parte del reddito di impresa attribuita in ragione della quota di partecipazione agli utili, secondo e regole proprie di tale Gestione, cioè con il limite minimale dei contributi fissi, salvo l'eventuale conguaglio, se la suddetta quota superi il minimale. Il ricorso appare manifestamente fondato, considerato che l'orientamento interpretativo espresso da S.U. n. 3240 del 2010 è stato superato dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta, di cui all'art. 12, comma 11, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l. si applicasse l'obbligo di iscrizione in un'unica gestione, identificata in quella relativa all'attività prevalente, la cui identificazione era onere dell'INPS. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi essenzialmente letterale dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996. È, tuttavia, successivamente intervenuto il legislatore che, con norma interpretativa, l'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata, la regola dell'unicità dell'iscrizione, che resta possibile e presso la gestione dell'attività prevalente solo per le attività autonome esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. La legge interpretativa così dispone La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26 . Il legislatore ha quindi chiarito che il criterio dell'”attività prevalente non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26. Tale disposizione ha infatti previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, Testo Unico delle imposte sui redditi , nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a , del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36. Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla questione di particolare importanza relativa all'iscrizione assicurativa del socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa di cui all'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010. Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell'8 agosto 2011, hanno riconosciuto all'intervento del legislatore la natura di norma effettivamente di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti principi di diritto In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dall'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996 . L'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 - che prevede che l'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS, mentre restano esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 - costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU - quanto al mutamento delle regole del gioco nel corso del processo - trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost. . La soluzione adottata è stata successivamente confermata nell'orientamento da ultimo recepito nelle seguenti pronunce Cass. Sez. L, Sentenza n. 9153 del 6 giugno 2012 Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 9803 del 14 giugno 2012, che ha enunciato il principio di diritto che segue In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la fictio iuris dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa . Tale soluzione ha trovato l'avallo anche della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012, ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102, 111 comma secondo, e 117, comma primo Cost., in relazione all'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208 e dalla disposizione di interpretazione autentica D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11 è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non è regolato dal principio dell' attività prevalente . Si tratta di attività distinte e sotto questo profilo autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio dell'art. 1, comma 208, cit. dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione secondo l'individuazione dell'attività prevalente . Poiché la sentenza impugnata ha fatto applicazione dell'orientamento interpretativo della S.C. recepito nella sentenza della S.U. n. 3240 del 2010, che però è stato superato dai successivi interventi del Legislatore, della Corte costituzionale, delle Sezioni Unite e della Sezione lavoro di questa Corte sopra ricordati, deriva la fondatezza del ricorso proposto dall'INPS, essendo del tutto indifferente l'accertamento del carattere prevalente dell'attività prestata dall’attuale controricorrente nello svolgimento dell'impresa come socio/prestatore d'opera rispetto all'attività svolta quale amministratore. Per tutto quanto sopra considerato, ex art. 375 cod. proc. civ., n. 5, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, si può procedere alla decisione nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto dell'originaria domanda di accertamento proposta da C.G. . La complessità delle questioni trattate e l'esito alterno della giurisprudenza convincono della necessità di compensare tra le parti le spese dell'intero processo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.