Al datore l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento nel ritardato invio dei modelli all’INPS

In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva e non la meno grave omissione contributiva. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 27249, depositata il 22 dicembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di Roma accoglieva l’appello dell’Inps inteso ad ottenere l’applicazione delle sanzioni più gravi previste per l’evasione contributiva, e non di quelle meno gravi della omissione contributiva. Contra tale decisione la società soccombente ricorre per cassazione, sostenendo che le sanzioni da applicare non dovevano essere quelle concernenti l’evasione contributiva, ma quelle meno gravi concernenti la omissione contributiva. Distinzione tra evasione e omissione contributiva. Il Collegio ritiene tale motivo fondato. Infatti, in tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme aggiuntive, è stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, che in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lettera b , della l. n. 388/2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a della medesima norma, in quanto l’omessa o infedele denuncia fa presumere l’esistenza della volontà datoriale di occultare i dati alo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. Superata la presunzione di ogni intento fraudolento. Nel caso di specie, osserva il Collegio, l’invio tardivo dei modelli DM10, nonché la completa regolarità delle scritture, e soprattutto il fatto che spontaneamente” e, quindi, non a seguito di ispezione, la società avesse inviato i predetti modelli e, quindi, pagato la somma dovuta per i contributi, induce a superare la presunzione di ogni intento fraudolento nel mancato ritardato invio dei modelli DM10. Ne consegue, per la S.C., l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la controversia nel merito, confermando la decisione di primo grado anche in ordine alle spese.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 11 novembre – 22 dicembre 2014, n. 27249 Presidente Curzio – Relatore Pagetta Fatto e diritto La Corte d'appello di Roma, accoglieva l'appello dell'Inps inteso ad ottenere l'applicazione delle sanzioni più gravi previste per la evasione contributiva , e non di quelle meno gravi della omissione contributiva . La società aveva inviato i mod. DM 10 relativi ai mesi di settembre 2001, febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2002 e gennaio 2003 solo in data 16 settembre 2003, ancorché avesse regolarmente proceduto alla iscrizione dei dipendenti nel libro matricola e nei prospetti paga vidimati dall'Inail. Avverso detta sentenza la società ricorre sostenendo che le sanzioni da applicare non dovevano essere quelle concernenti la evasione contributiva, ma quelle meno gravi concernenti la omissione contributiva. L'Inps resiste con controricorso. 11 ricorso è manifestamente fondato. La disposizione applicabile nella specie è la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, che prevede i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti a nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge b in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge . In tema di distinzione tra evasione e omissione contributiva, ai fini del calcolo di interessi e somme aggiuntive, è stato da ultimo affermato Cass. n. 10509 del 25/06/2012 e n. 4188 del 20/02/2013 che & lt & lt In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra evasione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. b , della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave omissione contributiva di cui alla lettera a della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. In quel caso, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'INPS avverso la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato omissione contributiva , anziché evasione contributiva , la condotta dell'imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d'intento fraudolento. Anche nel caso di specie l'invio tardivo dei mod. DM 10, nonché la completa regolarità delle scritture, e soprattutto il fatto che spontaneamente e quindi non a seguito di ispezione, la società avesse inviato i predetti modelli e quindi pagato la somma dovuta per i contributi, induce a superare la presunzione di ogni intento fraudolento nel mancato ritardato invio dei modelli DM 10. Alla luce delle considerazioni che precedono sussiste il presupposto per la definizione camerale ex art. 375 cod. proc. civ Consegue, in conformità della proposta del Relatore l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la controversia può essere decisa nel merito con conferma della decisione di primo grado. Anche quanto alle spese. L'esito alterno del giudizio di merito induce a compensare le spese del giudizio di appello . Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, sono regolate secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito conferma la decisione di primo grado anche in ordine alle spese. Compensa le spese del giudizio di appello. Condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 3000,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori.