Il carcere giustifica l’assenza

La carcerazione preventiva o esecutiva per fatti estranei al rapporto di lavoro non costituisce inadempimento agli obblighi contrattuali, bensì un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26954 depositata il 19 dicembre 2014. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa e comunque per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 irrogato da una società ad un proprio dipendente, risultato assente dal luogo di lavoro per 7 giorni consecutivi a causa di un provvedimento di carcerazione preventiva per vicende legate alla detenzione di sostanze stupefacenti. Ad avviso dei Giudici di merito la carcerazione non costituiva inadempimento contrattuale ma integrava, al contrario, una temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, la cui portata doveva essere valutata alla stregua di criteri oggettivi. Nel caso di specie, considerate le dimensioni dell’impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva, la natura delle mansioni del lavoratore ed il limitato periodo di assenza, non v’erano elementi idonei a supportare un giudizio di intollerabilità dell’assenza e pertanto a giustificare l’irrogazione del provvedimento espulsivo . Dal punto di vista disciplinare, inoltre, l’assenza non poteva ritenersi ingiustificata, in quanto il legale del dipendente aveva telefonicamente informato la società della situazione del proprio assistito. Contro tale sentenza la società ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. La costrizione in carcere non rende ingiustificata l’assenza. Con due primi motivi la società lamentava, in estrema sintesi, come la detenzione in carcere non potesse essere considerata una legittima giustificazione dell’assenza, tanto più se dovuta a circostanze gravi come quelle che avevano motivato la misura cautelare. Motivo che tuttavia non viene condiviso dalla Cassazione la quale, affermando il principio esposto in massima, rigetta il ricorso. Ed infatti, i Giudici di merito avevano fatto corretta applicazione del suddetto principio di diritto ritenendo altresì, sul piano disciplinare, che in assenza di formule sacramentali richieste dal CCNL la comunicazione verbale effettuata dal legale del lavoratore fosse idonea ad assolvere l’onere di comunicazione dell’assenza. Affinché la carcerazione rilevi disciplinarmente deve essere contestata. Con un ulteriore motivo la ricorrente si doleva del fatto che i Giudici di merito non avessero considerato come il gravissimo illecito commesso dal dipendente, ancorché estraneo al rapporto di lavoro, avesse un impatto decisivo sul vincolo fiduciario, tale da giustificare il recesso per giusta causa. Anche questo motivo non viene tuttavia condiviso dalla Cassazione, la quale rileva come i fatti per i quali si era proceduto penalmente non erano stati oggetto di alcuna contestazione disciplinare il cui contenuto era limitato alla sola assenza pretesamente ingiustificata . Ciò implica che tali circostanze non potessero in alcun modo essere valorizzate disciplinarmente. L’interesse a ricevere la prestazione deve essere valutato ex ante. Con un ultimo motivo, la società lamentava come i Giudici di merito non avessero tenuto conto della non persistenza dell’interesse dell’impresa a ricevere le future prestazioni del dipendente, quale giustificato motivo di per sé idoneo a recedere dal rapporto. Motivo che ancora una volta non viene condiviso dalla Cassazione la quale, ribadendo il principio esposto in massima, afferma che la persistenza o meno di un apprezzabile interesse datoriale a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto debba essere valutato alla stregua di criteri oggettivi, apprezzabili con un giudizio ex ante tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, della sua organizzazione, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore, del maturato periodo di assenza nonché della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni. Nella specie, i Giudici di appello avevano coerentemente ritenuto che la carenza della prestazione resa dal dipendente [ ] non aveva arrecato alcuna seria alterazione delle funzioni produttive, né alcuna compromissione della struttura organizzativa tale da indurre significativamente ad alterare la compagine lavorativa, mediante il ricorso a nuove assunzioni . Valutazione che viene ritenuta dalla Cassazione logica e coerente, ragion per cui anche questo motivo di ricorso viene integralmente rigettato.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 29 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26954 Presidente Macioce – Relatore Amendola Svolgimento del processo 1.- La S.p.A. Kedrion, con comunicazione del 15 ottobre 2008, procedeva alla risoluzione in tronco del rapporto di lavoro con il dipendente V.G., addetto a mansioni di guardiania. La società giustificava il licenziamento, ai sensi dell’art. 2119 c.c. e degli artt. 50 e ss. del CCNL per l’Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica, per essersi il G. ingiustificatamente assentato dal lavoro nei giorni del 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30 settembre 2008 e comunque anche per giustificato motivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966”, ritenendo che l’assenza determinata dalla situazione di custodia cautelare in cui versava il dipendente, non avente una data certa di cessazione, imponeva l’immediata sostituzione per una turnazione di lavoro a ciclo continuo che non consentiva scoperture. Con sentenza del 25 luglio 2011 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamento del G., con le conseguenze previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970. La Corte territoriale ha fondato la sua decisione sul principio giurisprudenziale secondo il quale la carcerazione preventiva del lavoratore per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento di obblighi contrattuali ma integra un fatto oggettivo determinante una sopravvenuta impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, in relazione alla quale la persistenza o meno nel datore di lavoro di un interesse apprezzabile a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto deve essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nell’ultima parte dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966. Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto, sulla base di un giudizio ex ante, che le dimensioni dell’impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, la natura delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché il limitato periodo di assenza maturato, non rappresentassero circostanze idonee a definire un giudizio di intollerabilità dell’assenza e pertanto a giustificare l’irrogazione del provvedimento espulsivo. Quanto all’aspetto disciplinare la Corte territoriale ha altresì considerato, conformemente al giudizio espresso in prime cure, che il G. aveva comunque comunicato e giustificato l’assenza il 25 settembre 2008, per il tramite del proprio difensore Avv. Romano, il quale aveva informato il dott. T., addetto al personale, della sottoposizione agli arresti domiciliari del dipendente, richiedendo la concessione di alcuni giorni di ferie. 2.- Per la cassazione di tale sentenza la S.p.A. Kedrion ha proposto ricorso affidato a sei motivi, illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso V.G Motivi della decisione 3.- II ricorso non può essere accolto. 4.- Con il primo mezzo di impugnazione la società lamenta la violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto e di contrattazione collettiva nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in punto di prova dell’avvenuta inosservanza da parte del G. degli obblighi contrattuali di tempestiva comunicazione, motivazione e giustificazione dell’assenza dal lavoro in particolare deduce che l’art. 37 del CCNL dell’industria chimico-farmaceutica stabilisce che .le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati all’impresa entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio salvo il caso di impedimento giustificato. In mancanza della giustificazione, l’assenza verrà considerata ingiustificata” e che l’art. 52, lett. b del medesimo CCNL prevede la sanzione del licenziamento per il caso di assenze ingiustificate prolungate oltre 5 gg. Consecutivi” contesta che le assenze potessero considerarsi giustificate sulla base dell’informale colloquio intercorso il 25 settembre 2008 tra V.T. e l’Avv. Romano, privo di alcuna formale procura”. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di plurime norme di legge e di contratto collettivo nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in quanto non poteva essere considerata una valida giustificazione per il G. quella di essere stato assente dal lavoro, perché prima arrestato, poi detenuto ed infine posto agli arresti domiciliari per le gravi imputazioni penali mosse a suo carico ed afferenti la detenzione di rilevanti dosi di sostanze stupefacenti”. Entrambi i motivi, che per la loro connessione possono essere valutati congiuntamente, sono infondati. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio pacifico per la giurisprudenza di legittimità in base al quale la carcerazione preventiva od esecutiva per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma è un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione lavorativa ex plurimis, Cass. n. 9239 del 1999 Cass. n. 12721 del 2009 Cass. n. 14469 del 2013 . Ne ha tratto la conseguenza che le assenze dovute alla detenzione non potevano considerarsi ingiustificate in modo tale da reputare sussistente una responsabilità del lavoratore, per violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, nonché di disposizioni contrattuali collettive”. Inoltre i giudici d’appello, conformemente al tribunale, hanno ritenuto provato che il G. avesse comunicato all’azienda sin dal 25 settembre 2008 l’impedimento, per il tramite del difensore Avv. Romano, il quale, nel corso di un colloquio con l’addetto al personale dott. T., lo aveva informato della sottoposizione agli arresti domiciliari del suo assistito, richiedendo altresì la concessione di alcuni giorni di ferie. Secondo i giudici del merito tale dichiarazione del terzo, in mancanza di una specifica disposizione contrattuale che prevedesse l’uso di formule sacramentali e specifici requisiti formali, era atto idoneo ad assolvere la finalità della comunicazione come prevista dalla disciplina collettiva, pur in assenza di uno specifico atto di procura. Il giudizio sulla ricostruzione del fatto, quale espresso dai giudici di merito, in quanto adeguatamente motivato ed esente da errori logici o giuridici, non è censurabile in questa sede di legittimità. 5.- Con il terzo motivo si lamenta ancora la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata per non aver considerato che il gravissimo illecito penale commesso dal dipendente al di fuori del rapporto di lavoro ed oggetto di una sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. poteva di per sé incidere sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro in misura tale da giustificare il suo licenziamento, non essendo necessario procedere ad una nuova contestazione di addebito – come ritenuto dalla Corte territoriale – trattandosi non di inadempimento contrattuale, bensì di comportamento extra-contrattuale del lavoratore. La censura è priva di fondamento. Dal punto di vista disciplinare il G. è stato licenziato sulla base di una contestazione che gli addebitava assenze ingiustificate correttamente la Corte napoletana ha escluso che potesse considerarsi legittimo il suo licenziamento sulla base dei fatti per i quali si era proceduto penalmente, in assenza di rituale contestazione disciplinare. Invero il recesso per comportamenti extralavorativi che comunque vengono in rilievo sul piano dell’aspettativa del futuro adempimento e sulla persistenza del vincolo fiduciario ha natura ontologicamente disciplinare e, come tale, postula una rituale contestazione dell’addebito. 6.- Con il quarto mezzo di gravame la società denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di prova della non persistenza dell’interesse dell’impresa a ricevere le future prestazioni di lavoro da parte del G., quale giustificato motivo oggettivo di per sé solo legittimante il licenziamento del medesimo deduce che tale prova era stata fornita sia sul piano documentale che della mancata contestazione avversaria dei fatti addotti. Il motivo è infondato. Ribadito che la carcerazione per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma è un fatto oggettivo che determina la sopravvenuta temporanea impossibilità della prestazione lavorativa, si evidenzia che la Corte territoriale ha correttamente rammentato come in tale ipotesi la persistenza o non persistenza d’un apprezzabile interesse del datore a ricevere le ulteriori prestazioni del lavoratore detenuto deve essere valutata alla stregua di criteri oggettivi, riconducibili a quelli fissati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 3, costituiti dalle esigenze oggettive dell’impresa, che devono essere valutate con giudizio ex ante e non ex post, tenendo conto delle dimensioni della stessa, del tipo di organizzazione tecnico-produttiva, della natura ed importanza delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché del maturato periodo di assenza, della prevedibile durata della carcerazione, della possibilità di affidare temporaneamente ad altri le sue mansioni senza necessità di nuove assunzioni, e, più in generale, di ogni altra circostanza rilevante ai fini della determinazione della misura della tollerabilità dell’assenza cfr. oltre Cass. n. 9239 del 1999 Cass. n. 12721 del 2009 Cass. n. 14469 del 2013, già citate, anche Cass. n. 6803 dei 2003 . Costituendo un apprezzamento di fatto, l’accertamento dell’indicato interesse è funzione del giudice di merito e, se adeguatamente motivato con assenza di errori logici e giuridici , in sede di legittimità è insindacabile Cass. n. 12721 del 2009 . Nella specie i giudici di appello hanno ritenuto, sulla base di un giudizio ex ante, che le dimensioni dell’impresa, il tipo di organizzazione tecnico-produttiva in essa attuato, la natura delle mansioni del lavoratore detenuto, nonché il limitato periodo di assenza maturato, non rappresentassero circostanze idonee a definire un giudizio di intollerabilità dell’assenza e pertanto a giustificare l’irrogazione del provvedimento espulsivo”. Hanno considerato che la carenza della prestazione resa dal dipendente, pur introducendo un fattore modificativo delle turnazioni predisposte e di redistribuzione delle prestazioni nell’ambito di esso, tuttavia non aveva arrecato alcuna seria alterazione delle funzioni produttive, né alcuna compromissione della struttura organizzativa tale da indurre significativamente ad alterare la compagine lavorativa, mediante il ricorso a nuove assunzioni”. La Corte di Appello ha evinto dai turni di servizio esibiti dalla società . che il personale utilizzato per i turni di guardiania è rimasto lo stesso sia nel mese di settembre che di ottobre con la conseguenza che non vi è stata né variazione della pianta organica né assunzione di nuovo personale”. Le doglianze di parte ricorrente non hanno evidenziato i profili rilevanti dei vizio motivazionale dedotto né risultano chiariti gli aspetti di decisività della critica avanzata, rispetto ad una ricostruzione logica e coerente operata dalla Corte territoriale, ai fini della valutazione dell’interesse del datore alla prosecuzione del rapporto a fronte di una impossibilità temporanea della prestazione. Invero, lungi dal denunciare sul punto una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato dalla parte, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c Sicché il motivo in esame si traduce nell’invocata revisione delle valutazioni e dei convincimenti espressi dal giudice di merito, tesa a conseguire una nuova pronuncia sul fatto, non concessa perché estranea alla natura ed alla finalità del giudizio di legittimità. 7.- Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in punto di prova della impossibilità della prestazione lavorativa causata dalla carcerazione del Sig. G.V. e della conseguente negazione del diritto alla retribuzione nel tempo della sua protrazione, considerato oltretutto che la sussistenza di un tale diritto esige, non solo la cessazione dello stato di detenzione, ma bensì anche la formale offerta della prestazione da parte del lavoratore, che nel caso in esame non risulta che vi siano mai state, né provate”. Con l’ultima censura si invoca violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione in punto di prova dell’ aliunde perceptum goduto dal G. e della conseguente sua necessaria detrazione dal computo del diritto al risarcimento del danno. I motivi, così come formulati, sono inammissibili per novità delle relative questioni poste, che non risultano essere state né trattate, né re introdotte nel giudizio d’appello, non avendone la parte ricorrente dimostrata l’allegazione nel giudizio di secondo grado, con specifica indicazione del luogo processuale comparsa, memoria, verbale ecc. in cui ciò sia avvenuto sull’inammissibilità di questioni nuove in sede di ricorso per cassazione, cfr. ex pluribus, Cass 2730 del 2012 Cass. n. 25546 del 2006 Cass. n. 375 del 2005 . 8.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.