Il padre manteneva, in modo prevalente e decisivo, il figlio inabile al lavoro, c’è “vivenza a carico”

In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. Se il requisito della vivenza a carico” non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, accertando in concreto se l’apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 26642, depositata il 17 dicembre 2014. Il fatto. La Corte d’appello di L’Aquila confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’INPS a corrispondere alla figlia la pensione di reversibilità, con decorrenza dal mese successivo a quello della morte del padre. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’INPS sulla base di un unico motivo con il quale ha censurato la sentenza sul rilievo che la situazione di non autosufficienza economica dell’inabile e la convivenza con il de cuius , non costituivano elementi idonei a far ritenere raggiunta la prova del mantenimento del figlio inabile da parte del genitore. Figlio inabile al lavoro e a carico del genitore. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura prevalente al mantenimento del figlio inabile. Occorre, quindi accertare in concreto se l’apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite. La Corte territoriale, afferma il Collegio, nel ritenere sussistente la condizione della vivenza a carico” del genitore deceduto, da parte della figlia, ha valorizzato alcune circostanze, tra le quali il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione, da cui ha dedotto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento della figlia. Prova per presunzioni. Sul punto, precisa il Collegio, è stato chiarito che in tema di prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Inoltre, il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, sul quale non è possibile alcun giudizio in sede di legittimità. Rileva, pertanto, la S.C., alla luce dei principi sopra richiamati, come il motivo di ricorso si rileva inidoneo a validamente censurare l’accertamento operato dalla Corte d’appello. Conseguenza il rigetto del ricorso e la condanna dell’INPS alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza 7 ottobre – 17 dicembre 2014, n. 26642 Presidente Mammone – Relatore Pagetta Fatto e diritto Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell'art. 377 cod. proc. civ. ha depositato la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ. La Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'INPS a corrispondere a B.R. la pensione di reversibilità, con decorrenza 1 agosto 2008, mese successivo a quello della morte del padre, B.F. . Il giudice di appello ha ritenuto di disattendere le censure svolte nell'atti di gravame dall'INPS che aveva dedotto sia la insussistenza della situazione di totale inabilità lavorativa sia la insussistenza del requisito della vivenza a carico del genitore, requisiti prescritti dall'art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939 e successive modifiche, per il diritto alla prestazione in controversia. Con riferimento al profilo della vivenza a carico , l'unico investito dal ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha richiamato la delibera adottata dall'istituto previdenziale delibera n. 478 del 2000 secondo la quale erano da considerare a carico i figli maggiorenni, inabili con reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per la pensione di invalido civile. Ha quindi rilevato che dalla documentazione in atti risultava che la B. non aveva prodotto redditi, era inoccupata ed aveva sempre coabitato con il genitore quest'ultima circostanza, unitamente all'assenza di autonomia economica della aspirante al beneficio, deponeva nel senso di un'effettiva comunione di tetto e di mensa con il genitore defunto, di talché non era dubitabile che quest'ultimo provvedesse al mantenimento abituale della figlia, risultando pertanto integrato il requisito della vivenza a carico . Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'INPS sulla base di un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 13 r.d.l. n. 639 del 1939, come modificato dall'art. 22, L. n. 603 del 1965, dagli artt. 19, comma 2, 39 e 40 d.p.r. n. 818 del 1967 e dell'art. 2967 cod. civ Premesso che era onere della B. provare i requisiti costitutivi del diritto alla pensione di reversibilità e quindi anche quello della vivenza a carico del genitore deceduto, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento rigoroso del detto requisito, l'istituto ricorrente ha censurato la decisione sul rilievo che la situazione di non autosufficienza economica dell'inabile e la convivenza con il de cuius , non costituivano elementi idonei a far ritenere raggiunta la prova del mantenimento abituale del figlio inabile da parte del genitore. La parte intimata ha depositato tempestivo controricorso. Il ricorso è manifestamente infondato. Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della vivenza a carico , se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile cfr, ex plurimis , Cass. n. 3678/2013 Cass., nn. 5008/1994 15440/2004 11689/2005 . È stato in particolare precisato che Il presupposto di fatto della vivenza a carico del titolare della pensione - previsto dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965 per il riconoscimento del diritto del superstite alla pensione di reversibilità - non implica necessariamente che il mantenimento di quest'ultimo sia stato esclusivamente a carico del titolare medesimo, essendo sufficiente che il secondo abbia integrato il reddito del primo, perché inidoneo a garantire il suo sostentamento nell'ipotesi di convivenza dei due soggetti, occorre quindi accertare in concreto se l'apporto economico del titolare della pensione abbia avuto carattere prevalente e decisivo per il mantenimento del superstite . Cass. n. 5008/1994 cit. . La Corte territoriale, nel ritenere sussistente la condizione della vivenza a carico del genitore deceduto, da parte della B. , ha valorizzato alcune circostanze dalle quali ha desunto, in via presuntiva, che il genitore provvedeva al mantenimento della figlia. In particolare il giudice di appello ha considerato che questa non aveva redditi, non svolgeva attività lavorativa e aveva da sempre coabitato con il padre. l'accertamento della vivenza a carico non risulta ancorato pertanto al solo profilo della coabitazione o della totale soggezione finanziaria ma anche ad ulteriori elementi quali il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione. In quanto fondato sulla considerazione complessiva di una pluralità di circostanze, l'accertamento operato dal giudice di appello non appare in contrasto con l'esigenza di particolare rigore sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, invocata dall'INPS nella illustrazione del motivo di ricorso. È inoltre da rilevare che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla sussistenza del requisito della vivenza a carico , scaturisce da un ragionamento presuntivo che non risulta in alcun modo inficiato dalle deduzioni dell'INPS. Questa Corte ha chiarito che in tema di prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e il fatto ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità. Il ricorso alle presunzioni è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato. Cass. n. 154 del 2006 . È stato inoltre precisato che Le presunzioni semplici consistono nel ragionamento del giudice, il quale, una volta acquisita, tramite fonti materiali di prova o anche tramite il notorio o a seguito della non contestazione la conoscenza di un fatto secondario, deduce da questo l'esistenza del fatto principale ignoto l'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova e la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione, sono incensurabili in sede di legittimità, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità essendo quello sulla coerenza della relativa motivazione. Cass. n. 3983 del 2003 . Alla luce dei principi sopra richiamati il motivo di ricorso si rivela inidoneo a validamente censurare l'accertamento operato dalla Corte territoriale, in quanto parte ricorrente non ha evidenziato alcuna intrinseca incoerenza nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata, né dedotto che le conseguenze che il giudice di appello aveva tratto sulla base delle circostanze richiamate, non rispondevano a un criterio di normalità, risultandone vanificata la congruità e fondatezza del ragionamento presuntivo . Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., per la definizione camerale. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 100,00 per esborsi, oltre 15% per spese forfettarie, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.