Sostituzioni a termine: legittime se indicano area operativa, numero lavoratori e mansioni

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità.

Principio ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 25384, depositata il 1° dicembre 2014. Il fatto. Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano accoglieva la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti di Poste Italiane, dichiarando la nullità dell’apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento, presso il Polo Corrispondenza Lombardia, assente nel periodo 19.04.04 – 30.09.04 e condannava la società a riammettere la parte attrice in servizio e a pagarle le retribuzioni dalla data di costituzione in mora. La Corte d’appello confermava quanto deciso dai giudici di primo grado. La società datrice di lavoro ricorre in Cassazione, lamentando che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che nella specie la causale specificata in contratto non risultasse provata. Principio di elasticità. Il Collegio ribadisce sul punto il principio, più volte affermato dalla Corte di Cassazione, in base al quale in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire i lavoratori assenti risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. Esigenze sostitutive provate dalla documentazione prodotta. Nel caso di specie, quindi, rileva il Collegio, erroneamente la Corte territoriale ha affermato la insufficienza della prova in ordine alla effettiva sussistenza nel caso concreto, delle esigenze sostitutive. Infatti, dalla documentazione prodotta emergeva chiaramente non solo il numero degli assenti rispettivamente per ferie, malattia ed altre cause bensì anche il numero delle risorse di personale applicate rispettivamente a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato e interinali , risultando evidente che con riguardo al complessivo ufficio e all’area operativa, il numero dei contratti a termine era di gran lunga inferiore al numero degli assenti. Invero, la società, fin dalla memoria di costituzione di primo grado ha allegato che la ricorrente, assegnata, per tutta la durata del rapporto, al Polo Corrispondenza Lombarda, dove ha svolto mansioni proprie degli addetti all’area operativa, ha sostituite il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto, come risultava dal prospetto prodotto, nel quale erano indicate, mese per mese, non solo le assenze, bensì anche i numeri delle rispettive risorse di personale. Il giudizio di legittimità ribalta il giudizio di merito. Alla luce del principio di diritto sopra richiamato la S.C. ha ritenuto tali dati sufficienti ai fini del riscontro del rispetto in concreto della ragione sostitutiva indicata in contratto. Pertanto, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva proposta dalla lavoratrice.

Corte di cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre – 1 dicembre 2014, numero 25384 Presidente Nobile – Relatore Lorito Svolgimento del processo Con sentenza del 18/10/05 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, in accoglimento della domanda proposta da C.E. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro concluso tra le parti, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento, presso il Polo Corrispondenza Lombardia, assente nel periodo 19/4/04-30/9/04 e condannava la società a riammettere la parte attrice in servizio e a pagarle le retribuzioni dalla data di costituzione in mora. La società proponeva appello avverso la detta sentenza, chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte. L'appellata si costituiva e resisteva al gravame. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza depositata il 3/3/08, confermava la pronuncia di primo grado e condannava l'appellante al pagamento delle spese in favore della C. . Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La C. è rimasta intimata. Motivi della decisione Con i primi tre motivi, denunciando violazione degli artt. 1 d.lgsl. numero 368/01, 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c. nonché vizio di motivazione, la società ricorrente lamenta che la Corte di merito erroneamente ha ritenuto che nella specie la causale specificata in contratto non risultasse provata. In particolare la ricorrente, nella premessa, deduce che il legislatore del 2001 ha esteso l'ipotesi di assunzione a termine per esigenze sostitutive a qualsiasi ragione di assenza per ferie, malattia, permessi, aspettativa al contempo ha eliminato la necessaria corrispondenza biunivoca prevista dalla legge numero 230/1962 tra l'assunzione a termine e l'assenza di un singolo dipendente. In questo modo si è consentito al datore di lavoro di ricorrere ad assunzioni a termine per far fronte ad un numero ingente di assenze, e ciò sia adibendo i lavoratori a termine alle mansioni svolte degli assenti, sia facendo ricorso allo scorrimento . Queste considerazioni valgono a fortiori nelle realtà aziendali o unità produttive di grandi dimensioni, dove centinaia di dipendenti sono adibiti indistintamente alle stesse mansioni, per cui l'esigenza del datore di lavoro non è tanto quella di rimediare ad una singola assenza con un'assunzione a termine, bensì quella di garantire un certo standard quantitativo della produzione anche nei momenti in cui si determinano picchi di assenze tra il personale assunto a tempo indeterminato . Pertanto - aggiunge la ricorrente - in base all'art. 1 del citato d.lgs. la legittimità delle assunzioni a termine per esigenze sostitutive presuppone, oltre alla forma scritta e alla indicazione specifica nel contratto della causale sostitutiva, anche la prova della sussistenza presso l'unità produttiva di assenze in numero maggiore o almeno pari alle unità assunte a termine nel medesimo periodo per far fronte alle assenze , prova che garantisce l'effettività dell'esigenza sostitutiva e dimostra che i lavoratori assunti a termine non hanno fatto fronte a congenite carenze di organico . Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al principio più volte affermato da questa Corte, che va qui ribadito v. in particolare, fra le altre, Cass. 26 gennaio 2010 numero 1577 e Cass. 26 gennaio 2010 numero 1576 , in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale numero 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. numero 368 del 2001, art. 1, comma 2, l'onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto. Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l'apposizione del termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere di specificazione delle ragioni stesse risulti integrata dall'indicazione di elementi ulteriori quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità . In particolare, sulla scia di Cass. numero 1576/2010, questa Corte ha ripetutamente accolto i ricorsi della società avverso le sentenze di merito che, disattendendo il criterio di elasticità dettato da tale principio, avevano ritenuto non specifica la causale sostitutiva indicata in contratto v. fra le altre, Cass. 17-1-2012 numero 565, Cass. 4-6-2012 numero 8966, Cass. 20-4-2012 numero 6216, Cass. 30-5-2012 numero 8647 e, con riguardo proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 26-7-2012 numero 13239, Cass. 2-5-2011 numero 9602, Cass. 6-7-2011 numero 14868 . In base allo stesso principio, d'altro canto, Cass. numero 1577/2010 ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuto esistente il requisito della specificità con l'indicazione nell'atto scritto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire, e, quanto al riscontro fattuale del rispetto della ragione sostitutiva, ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile, l'accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all'ambito territoriale dell'ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine, confrontandolo con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. del personale a tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità del numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive. Nello stesso senso, questa Corte si è, poi, più volte pronunciata, rilevando che i giudici di merito correttamente avevano accertato il numero dei contratti a termine stipulati in ciascuno dei mesi di durata del contratto a termine e lo avevano confrontato con il numero delle giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, ecc. del personale a tempo indeterminato, ravvisando congrue il numero dei contratti stipulati per esigenze sostitutive vedi ex plurimis, con riferimento proprio al Polo Corrispondenza Lombardia, Cass. 15-12-2011 numero 27052, Cass. 16-12-2012 numero 27217 . Orbene, nel caso di specie la Corte di merito sul punto ha affermato che l'esigenza sostitutiva indicata in contratto non consentiva di individuare le specifiche esigenze che avevano giustificato l'assunzione a termine, in ragione del generico riferimento recato in contratto, al personale addetto al servizio smistamento e trasporto presso il Polo Corrispondenza Lombardia, avente notoriamente un numero consistente di addetti. Inoltre, non risultava neanche a posteriori, fornita prova alcuna atta a dimostrare l'effettiva ricorrenza delle richiamate esigenze sostitutive, essendosi la società limitata a fornire indicazioni generiche circa il numero dei dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto nonché circa il numero dei dipendenti assunti a termine, senza indicare quali lavoratori assenti fossero stati effettivamente sostituiti dalla ricorrente. La mancata indicazione, in concreto, dei lavoratori effettivamente sostituiti comportava che non poteva ritenersi provato se le prestazioni della lavoratrice fossero state utilizzate per far fronte ad esigenze di carattere sostitutivo oppure per colmare lacune in organico. Osserva il Collegio che tale motivazione è contraria al principio di elasticità sopra ribadito, essendo in sostanza incentrata sulla necessità di una stretta corrispondenza tra la specifica assunzione a termine e la specifica assenza di un singolo dipendente, pur in una situazione aziendale complessa come quella in esame. Tanto basta per accogliere i primi tre motivi, e con esso il ricorso, risultando assorbiti il quarto ed il quinto, riguardanti le conseguenze della nullità del termine, e per cassare l'impugnata sentenza. In particolare, poi, rileva il Collegio nella fattispecie non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito, sulla scorta delle risultanze documentali ritualmente acquisite in sede di merito e non contestate , con il conseguente rigetto della domanda introduttiva della lavoratrice, ex art. 384 c.p.c Invero, la società, fin dalla memoria di costituzione di primo grado riportata in ricorso ai fini della autosufficienza ha allegato che la ricorrente, assegnata, per tutta la durata del rapporto, al CMP Borromeo, dove ha svolto mansioni proprie degli addetti all'area operativa, ha sostituito il personale titolare assente per ferie, malattia, permessi vari e con diritto alla conservazione del posto, come risultava dal prospetto prodotto, nel quale erano indicate, mese per mese, non solo le assenze distinte per ferie, malattia o altre cause , bensì anche i numeri delle rispettive risorse di personale a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato - dati a conferma dei quali la società chiedeva anche prova testimoniale -. Erroneamente, quindi, la Corte territoriale ha affermato la insufficienza della prova in ordine alla effettiva sussistenza nel caso concreto, delle esigenze sostitutive. A ben vedere, infatti, così come specificamente allegato dalla società fin dalla memoria di costituzione di primo grado, dalla documentazione prodotta emergeva, invece, chiaramente non solo il numero degli assenti rispettivamente per ferie, malattia ed altre cause bensì anche il numero delle risorse di personale applicate rispettivamente a tempo indeterminato, con contratto a tempo determinato e interinali , presso il CMP Borromeo, di guisa che, in definitiva, risultava evidente che con riguardo al detto complessivo ufficio e all'area operativa il numero dei contratti a termine numero 60,9 nell'aprile 2004, numero 49,7 nel maggio 2004, numero 50, 4 nel giugno 2004 . era di gran lunga inferiore al numero degli assenti numero 169, 7 nell'aprile 2004, numero 162, 7 nel maggio 2004, numero 178, 0 nel giugno 2004 . . Alla luce, quindi, del principio di diritto sopra ribadito e delle decisioni di questa Corte, sopra richiamate, tali dati devono ritenersi sufficienti ai fini del riscontro del rispetto in concreto della ragione sostitutiva indicata in contratto ed in tal senso la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva. Considerato che le questioni dibattute hanno subito un progressivo assestamento nella giurisprudenza di legittimità, ricorrono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c. nel testo vigente ratione temporis , per compensare le spese del giudizio di merito fra le parti. Quelle inerenti al presente giudizio seguono, invece, il regime della soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introdotta dalla C. . Condanna quest'ultima alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Compensa le spese dei giudizi di merito.