Personale assente, ecco i contratti a termine. Tutto regolare con l’indicazione di ufficio e mansioni

Ribaltata la prospettiva adottata dai giudici di merito, i quali avevano sanzionato l’azienda, ritenendo illegittimo il ricorso a rapporti a tempo determinato. Decisivi i dettagli messi ‘nero su bianco’ nelle carte contrattuali.

Dettagli messi ‘nero su bianco’, ossia ufficio di appartenenza, mansioni da svolgere e, soprattutto, esigenza di sostituire personale assente. Così, il contratto è la carta decisiva che l’azienda – Poste Italiane spa – può mettere sul tavolo per dare forza alla tesi della legittimità della scadenza al rapporto di lavoro col dipendente a tempo Cassazione, sentenza n. 25378, sez. Lavoro, depositata oggi . Sostituzione Primo e secondo round della battaglia giudiziaria, però, sono completamente negativi per l’azienda i giudici, difatti, sanciscono la nullità del termine apposto al contratto stipulato, per il periodo 7.5.2004-30.9.2004 con un lavoratore, per ragioni di carattere sostitutivo, correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo di corrispondenza, assente nel periodo indicato. Di conseguenza, ovviamente, viene anche dichiarata la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato , con condanna della società al pagamento delle retribuzioni . Decisivo, per i giudici, il fatto che l’azienda aveva offerto una prova generica sulle effettive motivazioni sottostanti alla assunzione a termine . a termine. Ma il terzo round, quello in Cassazione, vede completamente ribaltata la prospettiva tracciata dai giudici di merito in sostanza, viene sancito, il richiamo dell’azienda alle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto non appare generico . A questo proposito, si pone in evidenza che nel contratto si è chiaramente indicato l’ufficio di appartenenza, le mansioni da svolgere e la chiarissima esigenza di sostituire personale assente, addetto al servizio ‘smistamento e trasporto’, nel periodo indicato nel contratto , e quindi, va aggiunto, dalle carte emerge anche la tipologia di lavoratori da sostituire . Tutto ciò, secondo i giudici della Cassazione, rende assolutamente non contestabile il contratto a termine utilizzato da ‘Poste Italiane’, proprio alla luce dei dettagli forniti dall’azienda. A maggior ragione, va chiarito, se si ricorda che non occorre, nel contratto a termine, indicare il nominativo del sostituito e riferire necessariamente una sostituzione ad una causa specifica di assenza dal lavoro del personale a tempo indeterminato , e che, comunque, anche i riepiloghi mensili delle presenze possono offrire un parametro per accertare se i lavoratori a termine, nei fatti, hanno sostituito, nel loro complesso, personale assente provvisoriamente nello stesso periodo di tempo .

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 7 ottobre – 1° dicembre 2014, n. 25378 Presidente Lamorgese – Relatore Bronzini Fatto e diritto Con sentenza del 22 2008 la Corte di appello di Milano respingeva l'appello proposto dalla s.p.a. delle Poste Italiane, confermando la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo dal 7.5.2004 al 30.9.2004 con D.S.M. per u ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione dei personale addetto al servizio di smistamento e trasporto, presso il Polo di corrispondenza Lombardia assente nel periodo . e la natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti, condannando la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora delle Poste. La Corte territoriale osservava che il contratto era stato stipulato con la causale già indicata alla luce della novella del 2001 e pertanto, in caso di contestazione, gravava sulle Poste l'onere della prova che l'attività del dipendente assunto a termine fosse stata svolta per le esigenze specificamente indicate nel contratto. Le Poste non avevano indicato in alcun modo le effettive motivazione sottostanti alla assunzione a termine, né avevano offerto una prova adeguata in quanto i prospetti prodotti non consentivano di collegare l'assunzione ad una o più persone effettivamente presenti a copertura dei periodo in questione. La prova offerta era analogamente generica. Per la cassazione di tale decisione propongono ricorso le Poste italiane con motivi i corredati da memoria ex art. 378 c.p.c. resiste il D.S. con controricorso. Il Collegio ha autorizzato la motivazione semplificata della presente sentenza. Motivi della decisione Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D. Lgs n. 368/2001. Il richiamo all'esigenze della stipula di un contratto a termine nel contratto tra le parti è in. equivoco e specifico. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. La società Poste aveva indicato l'ufficio e l'esigenza di sostituzione del personale assente con conservazione del posto. Era stata articolata una prova non ammessa dal Giudice sulla sussistenza delle indicata ragione di ordine sostitutivo. Con il terzo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. att. del c.p.c., dell'art. 1419 c.cc. e dell'art. 1 D. Igs n. 36812001. La sanzione per la nullità del termine non era la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Con il quarto motivo si allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1219, 2094, 2099 e 2697 c.c., e dell'art. 18 L. n. 300170. spettavano le retribuzione dalla data di messa in mora. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono fondati. Invero nel contratto tra le parti il richiamo alle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine non appare generico come asserito nella sentenza impugnata in quanto nel contratto si è chiaramente indicato l'Ufficio di appartenenza, le mansioni da svolgere e la chiarissima esigenza di sostituire personale assente addetto al servizio di smistamento e trasporto nel periodo del contratto tra le parti. Quindi emerge anche la tipologia di lavoratori da sostituire. La documentazione prodotta va esaminata partendo dall'assunto, che ormai costituisce giurisprudenza consolidata di legittimità, che non occorre nel contratto a termine stipulato alla luce della novella del 2001, indicare il nominativo del sostituito e riferire necessariamente una sostituzione ad una causa specifica di assenza dal lavoro del personale a tempo indeterminato. Pertanto anche i riepiloghi mensili delle presenze possono offrire un parametro per accertare se i lavoratori a termine nei fatti hanno sostituto, nel loro complesso, personale assente provvisoriamente nello stesso periodo di tempo. In ogni caso la prova articolata come esposta a pag. 10 e ss. del ricorso di cui si chiede l'ammissione potrebbe sul punto offrire, se del caso e se necessaria, elementi più specifici idonei a dimostrare il punto cruciale della controversia apparendo ben circostanziata in ordine al vero punto controverso se cioè parte intimata abbia sostituito un lavoratore che era assente dal lavoro nel periodo dell'assunzione temporanea aveva come sfondo di risarcimento il servizio indicato al contratto. Pertanto devono essere accolti i primi due motivi di ricorso assorbiti gli ultimi due che riguardano le conseguente risarcitorie . Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Milano in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche in ordine alle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.